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Elisa Filippi - 15/03/2024

Tax News 10/2024 del 15.03.2024

Nuovo obbligo di stipula di una polizza contro le calamità naturali (Legge di Bilancio 2024)

Nuovo obbligo di stipula di una polizza contro le calamità naturali

 

La Legge di bilancio 2024[1] ha introdotto per tutte le imprese l’obbligo di stipulare, entro il 31/12/2024, dei contratti assicurativi a copertura dei danni causati a determinati beni aziendali da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

 

Soggetti obbligati

Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese.[2]

 

Oggetto da assicurare

I beni aziendali che ricadono nell’obbligo assicurativo in oggetto sono:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.[3]

 

Eventi da assicurare

Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.[4]

 

Modalità attuative

È delegata a un decreto di MEF e MIMIT la definizione delle modalità attuative dell’assicurazione in oggetto; tale decreto, alla data odierna, non è ancora stato emesso.

 

Sanzioni

Ad oggi non sono previste sanzioni specifiche per le imprese, ma la norma prevede che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.” (comma 102).

 

 

 

 

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[1] Articolo 1, commi 101 - 111, Legge 213/2023

[2] Sono escluse da questo adempimento:

  • le imprese agricole ex art 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021;
  • le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione (art. 1 comma 106 secondo periodo).

[3] Beni individuati dall’art. 2424, comma 1 C.c.: Stato patrimoniale Attivo - voce B-II, n. 1, 2 e 3.

[4] Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione, il contratto di assicurazione può prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.