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Marco Nessi - 10/10/2024

Tax News 20/2024 del 10.10.2024

Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso: le novità

Il “Decreto sanzioni” ha operato una sostanziale revisione del sistema sanzionatorio tributario con l'obiettivo di rendere più proporzionale e razionale l’impianto delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni tributarie. Per espressa previsione normativa, le nuove sanzioni sono applicabili alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Nella presente Tax News si riepilogano le principali sanzioni previste dal nostro ordinamento e le variazioni apportate dal Decreto in commento.

Premessa

Il D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (c.d. “Decreto sanzioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024) ha operato una sostanziale revisione del sistema sanzionatorio tributario. In particolare, coerentemente con quanto previsto dalla Legge delega sulla riforma fiscale (Legge 111/2023), l’obiettivo di questo provvedimento è quello di rendere più proporzionale e razionale l’impianto delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni tributarie.

Per espressa previsione normativa, le nuove sanzioni sono applicabili alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Pertanto, ancorché più favorevoli rispetto al passato, le norme introdotte non hanno alcun effetto con riferimento ai rapporti giuridici pendenti a tale data (non è quindi applicabile l principio del c.d. “favor rei”).

 

La rimodulazione delle sanzioni amministrative

L’articolo 2 del Decreto è intervenuto principalmente sugli importi delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 471/1997 in materia di imposte dirette e IVA, prevedendo una sostanziale riduzione delle stesse. A titolo esemplificativo, in caso di omesso versamento, la relativa sanzione è stata ridotta dal 30% al 25%; viceversa, in caso di presentazione di una dichiarazione dei redditi infedele, da una sanzione prevista in misura variabile (dal 90% al 180%) si è passati ad una fissa (70%); inoltre, in caso di mancato avvio di controlli, è ora possibile presentare la dichiarazione omessa fino al termine del periodo di accertamento o, comunque, prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.

Nella seguente tabella si riepilogano le principali modifiche introdotte in materia sanzionatoria rispetto alla normativa previgente.

 

 

NORMA DI RIFERIMENTO

VIOLAZIONI COMMESSE

ENTRO IL 31.08.2024

VIOLAZIONI COMMESSE

A PARTIRE DAL 01.09.2024

 

Omessa dichiarazione IRES ed IRAP (art. 1, c. 1, D.Lgs. 471/97)

 

Dal 120% al 240% dell’imposta con un minimo di euro 250

 

120% dell’imposta con un minimo di euro 250

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1000.

Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

Dichiarazione infedele IRES ed IRAP (art. 1, c. 2, D.Lgs. 471/97)

Dal 90% al 180% dell’imposta

70% dell’imposta

(minimo euro 150)

 

Dichiarazione IRES ed IRAP infedele con violazione realizzata con documentazione falsa o operazioni inesistenti (art. 1, c. 3, D.Lgs. 471/97)

 

Dal 90% al 180% dell’imposta

(aumentata della metà)

 

70% dell’imposta

(aumentata dalla metà al doppio)

 

Omessa dichiarazione del sostituto d’imposta (art. 2, c. 1, D.Lgs. 471/97)

 

Dal 120% al 240% dell’imposta con un minimo di euro 250

 

120% dell’imposta, con un minimo di euro 250

 

Dichiarazione infedele del sostituto d’imposta (art. 2, c. 2, D.Lgs. 471/97)

 

Dal 90% al 180% dell’imposta

 

70% dell’imposta con un minimo di euro 250

 

Dichiarazione infedele del sostituto d’imposta con violazione realizzata con documentazione falsa o operazioni inesistenti

 

Dal 90% al 180% dell’imposta aumentata della metà

 

70% dell’imposta aumentata dalla metà al doppio

 

 

Omessa dichiarazione IVA

(art. 5, c. 1, D.Lgs. 471/97)

Dal 120% al 240% dell’imposta (con riduzione per i soggetti che applicano regimi speciali per dichiarazione presentata entro 3 anni dal 60% al 120% e entro l’anno successivo dal 30% al 60%)

120% dell’imposta (con riduzione per i soggetti che applicano regimi speciali per dichiarazione presentata entro 3 anni al 45% ed entro l’anno successivo al 25%)

 

Dichiarazione IVA infedele

(art. 5, c. 4, D.Lgs. 471/97)

 

Dal 90% al 180% dell’imposta

 

70% dell’imposta con un minimo di euro 150

 

Dichiarazione IVA infedele con violazione realizzata con documentazione falsa o operazioni inesistenti (art. 5, c. 4-bis, D.Lgs. 471/97)

 

Dal 90% al 180% dell’imposta aumentata della metà

 

70% dell’imposta aumentata della metà al doppio

 

Dichiarazione omessa presentata entro il termine per l’accertamento delle imposte e comunque prima della conoscenza dei controlli (IRES –IRAP art. 1, c. 1-bis, D.Lgs. 471/97; IVA – art. 5, c. 1-bis, D.Lgs. 471/97)

 

Fattispecie non prevista

 

75% dell’imposta con minimo di euro 250

Se non sono dovute imposte si applica la sanzione da euro 250 a euro 1000.

 

Ai fini IRES ed IRAP, le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte, possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili

 

Dichiarazione infedele con presentazione di dichiarazione integrativa prima della conoscenza di controlli

 

Fattispecie non prevista

 

50% dell’imposta, con un minimo di euro 150 (euro 250 per il sostituto d’imposta)

 

Ritardati e omessi versamenti

(art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/97)

 

30% dell’imposta

 

25% dell’imposta

 

Compensazione di crediti non spettanti

 

30% dell’imposta

 

25% dell’imposta

Compensazione di crediti inesistenti

Dal 100% al 200% dell’imposta (senza possibilità di definizione agevolata)

70% dell’imposta

(con possibilità di definizione agevolata e aumento dalla metà al doppio in caso di frode)

 

Il nuovo ravvedimento operoso

Il decreto ha apportato diverse modifiche anche all’istituto ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997. Per effetto di queste novità, in sintesi, in caso di ravvedimento di una violazione oltre l’anno (oppure oltre il termine di presentazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso) la riduzione della sanzione sarà sempre pari a 1/7 del minimo (in precedenza, invece, la riduzione era pari a 1/7 del minimo ovvero a 1/6 del minimo a seconda del momento del ravvedimento) Oltre a ciò, una delle novità della riforma è rappresentata dalla possibilità di applicare il c.d. “cumulo giuridico” (in precedenza negato) che, com’è noto, consente, a fronte di più violazioni, di scontare un’unica sanzione (debitamente aumentata). in relazione al singolo tributo e al medesimo periodo d’imposta.

Nello specifico, al fine di individuare la percentuale di riduzione applicabile (da ravvedimento operoso), è ora necessario fare riferimento al momento di commissione della prima violazione.

Si evidenzia che, per espressa previsione normativa, il cumulo giuridico non è applicabile alle violazioni in tema di versamento dei tributi e per quelle relative alle indebite compensazioni.

 

Esempio

In caso di contestazione di avvenuta presentazione di dichiarazione infedele per il periodo d’imposta 2023 ai fini IRES (termine presentazione: 31.10.2024) ed IVA (termine presentazione dichiarazione: 30.04.2024) si avrà che:

  • ai fini IVA: sarà applicabile la sanzione minima (previgente) del 90%;
  • ai fini IRES: sarà applicabile la sanzione del 70% (nuovo regime).

In sede di ravvedimento operoso sarà possibile applicare il cumulo giuridico solo per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (viceversa per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 continuerà ad essere necessario ravvedere le singole violazioni).

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità di approfondimento.

 

Marco Nessi