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Emanuele Falorni - 20/06/2023

Tax News 12/2023 del 20.06.2023

Proroga al 20 luglio 2023 della scadenza di versamento delle imposte dirette e del saldo IVA annuale

Con la presente Taxnews informiamo del differimento al prossimo 20 luglio del pagamento delle imposte dirette, dell’IRAP e del saldo IVA annuale con maggiorazioni, annunciato dal MEF.

1. Contribuenti beneficiati dalla proroga dei versamenti e imposte interessate

Con comunicato stampa del 14 giugno 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che con una prossima disposizione normativa sarà prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

 

Per i predetti contribuenti la proroga interessa il saldo e il primo acconto di IRPEF, addizionali IRPEF locali, IRES e IRAP, “cedolare secca” sulle locazioni, imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dai contribuenti minimi e le altre imposte sostitutive o addizionali a cui si applicano gli stessi termini di versamento previsti per le imposte sui redditi.

 

Secondo il comunicato sarà possibile anche effettuare il versamento entro 31 luglio 2023 con la sola maggiorazione dello 0,4%.

 

Come accaduto gli scorsi anni, si ritiene che la proroga si applichi ai soggetti che soddisfano entrambe le seguenti due condizioni:


- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, di cui all’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

 

Nel comunicato viene precisato che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:


- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014;

- applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);

- presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

 

Analogamente agli scorsi anni, il comunicato chiarisce che la proroga si estende ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e quindi devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

 

2. Proroga anche per il saldo IVA

La proroga al 20 luglio 2023 interessa anche il saldo IVA 2022, qualora non sia stato effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso. Come è noto, il saldo IVA può essere versato anche dopo tale scadenza, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine del 16 marzo e fino al 30 giugno.

 

Quindi, con la proroga è ora possibile effettuare il versamento entro il 20 luglio 2023, con l’ulteriore possibilità di pagare entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulle precedenti maggiorazioni.