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Emanuele Falorni - 23/08/2023

Tax News 14/2023 del 23.08.2023

Entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di “Whistleblowing” e relativi adempimenti

Con la presente Taxnews segnaliamo l’entrata in vigore dal 15 luglio 2023 delle nuove disposizioni in tema di whistleblowing di cui al D.Lgs. n. 24/2023, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di “Whistleblowing”. Per gli enti che, nell’ultimo anno, abbiano una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l’obbligo di istituzione di un canale di segnalazione interno ha, invece, effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

1. La nuova disciplina del Whistleblowing

Con il termine “Whistleblowing” si intende l’attività di denuncia/segnalazione spontanea, da parte di un individuo (cosiddetto “segnalante” o “whistleblower”) di fatti illeciti o irregolarità commessi all’interno dell’ente, dei quali sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

In Italia, la legge 179/2017 aveva inizialmente regolamentato la tutela dei c.d. “whistleblowers”, nel settore privato, imponendo l’obbligo di implementare i canali di segnalazione e protezione dei soggetti segnalanti per i soli soggetti che, volontariamente, avessero scelto di adottare i modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

 

Successivamente, al fine di recepire la Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di “whistleblowing” e nell’ottica di rafforzare la normativa interna in tema di protezione dei soggetti segnalanti, è stato emanato il D.Lgs. n. 24/2023, che introduce misure di protezione e sostegno delle persone che, nell’ambito dell’attività lavorativa, effettuano delle segnalazioni relative a:

 

  • violazioni del diritto dell'Unione europea;

 

  • violazioni delle disposizioni normative nazionali.

 

In sintesi, il D.Lgs. n. 24/2023, da un lato, ha introdotto l’obbligo, da parte degli enti, di attivare un sistema di protezione per i segnalanti e, dall’altro, ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, disponendo che i modelli 231 debbano prevedere canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.

 

2. I soggetti interessati dalla nuova disciplina

Per quanto riguarda i soggetti interessati dalla nuova disciplina, il Decreto ha introdotto un sistema molto complesso, da cui deriva un regime di obblighi e tutele a “geometria variabile” che muta in base a diversi fattori (oggetto della violazione, le dimensioni dell’ente e l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo Legge 231/2001).

 

Il Decreto in commento individua i soggetti del settore privato ai quali si applicano le disposizioni in tema di protezione del segnalante (c.d. “whistleblower”). In particolare, si tratta dei soggetti, diversi da quelli del settore pubblico, che, alternativamente:

 

a) hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

 

b) rientrano nell’ambito applicativo di specifici atti dell’UE (di cui alle parti I.B e II dell’Allegato al D.lgs. n. 24/2023), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media dei lavoratori subordinati di cui alla precedente lett. a);

 

c) sono soggetti diversi dai soggetti di cui alla precedente lett. b), che rientrano nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media dei lavoratori subordinati di cui alla precedente lett. a).

 

Il Decreto specifica anche quali tipologie di segnalazione si applicano ai soggetti sopra elencati:

 

  • nei primi due casi, di cui alle precedenti lett. a) e b) sopra indicate, il Decreto si applica per le segnalazioni interne o esterne, le divulgazioni pubbliche o le denunce all’autorità giudiziaria o contabile effettuate dai segnalanti ed aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni di specifiche disposizioni del diritto unionale e relative norme di attuazione interne;

 

  • nel terzo caso (di cui alla precedente lettera c), il Decreto si applica per le segnalazioni interne effettuate dai segnalanti e aventi ad oggetto informazioni su condotte illecite rilevanti ai sensi della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione, ovvero, se nell’ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati, anche per le segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni del diritto UE e dei relativi atti nazionali attuativi.

 

In sostanza, per gli enti con una media di lavoratori inferiore a 50, che tuttavia rientrano nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 231/2001 e hanno adottato un modello di organizzazione e gestione, la segnalazione potrà avere ad oggetto soltanto le condotte che integrano i reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del modello organizzativo, con possibilità di presentazione della segnalazione solo attraverso il canale interno.

 

3. La decorrenza delle nuove norme

Il termine ultimo per adeguarsi alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 24/2023 è fissato al 15 luglio 2023. Tuttavia, per i soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, abbiano impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 unità, l’obbligo di istituzione di un canale di segnalazione interno ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

 

Sono, inoltre, previste una serie di sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, applicabili nei confronti dei soggetti privati che non attuino la disciplina del Decreto in commento.

 

In aggiunta, è fatto obbligo ai soggetti del settore privato che rientrano nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 231/2001 e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, di prevedere, nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti previsti dal Decreto.

 

Si evidenzia, infine, che l’assenza di un canale interno, la mancata previsione del divieto di ritorsione, come pure la mancanza di un sistema disciplinare conforme alla disciplina in esame, possono comportare, a decorrere dall’efficacia delle nuove disposizioni, l’inidoneità del modello di organizzazione e gestione, con la conseguenza di impedire un’adeguata difesa in sede di giudizio da parte dell’ente.