Con la presente Taxnews si segnala che dal prossimo anno è in vigore un nuovo principio contabile, emanato dall’Organismo italiano di contabilità, che dovrà essere applicato per la contabilizzazione dei ricavi da vendita di beni e prestazioni di servizi. Il principio prevede novità rilevanti alle quali è necessario prepararsi per tempo.
1. Il nuovo OIC 34
Il principio in commento detta i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota Integrativa. Esso si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile e a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi relativi alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico (voci A1 o A5).
Il nuovo principio contabile entra in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva. Pertanto, le società interessate dovranno procede con l’analisi dei contratti di vendita già dal 1° gennaio del prossimo anno (per i contribuenti con esercizio “solare”). E` inoltre consentita, facoltativamente, l’applicazione prospettica. In tal caso, le disposizioni dell’OIC 34 si applicheranno soltanto ai contratti di vendita che vengono stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione del principio contabile.
Sono esclusi i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione e i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita. Nel principio sono inoltre previste semplificazioni, per le società che compilano il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese, di seguito segnalate.
Nel principio sono anche chiarite diverse fattispecie, come, ad esempio, la vendita con garanzia, la cessione di licenze, le vendite con obbligo di riacquisto, il caso di società che agisce per conto proprio o di terzi, e le vendite con opzioni di riacquisto e condizionate.
2. Determinazione del prezzo complessivo del contratto
Si prevede che il prezzo complessivo di vendita debba essere desunto dalle clausole contrattuali.
Si devono considerare i termini di pagamento, procedendo ad attualizzare i flussi finanziari futuri (in caso di termini di pagamento con scadenza oltre i 12 mesi, senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato) e valorizzare le componenti variabili.
La predetta attualizzazione è facoltativa per le società che redigo il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis del Codice Civile) e per le società che redigono il bilancio delle micro-imprese (ex art. 2435-ter del Codice Civile).
Gli sconti, abbuoni, penalità e resi vanno contabilizzati in riduzione dei ricavi. In applicazione del postulato della prudenza, le componenti variabili che comportano un incremento dei ricavi (come ad esempio i corrispettivi aggiuntivi, quali gli incentivi e i premi di risultato) sono incluse nel prezzo complessivo del contratto solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certe.
3. Identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione
Tra le principali novità introdotte dall’OIC 34 vi è l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione, poiché da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata.
La segregazione in unità elementari assume rilevanza quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata con modalità e tempi differenti, come ad esempio nel caso di vendita di un’automobile con esecuzione di tagliandi gratuiti negli anni successivi.
La segregazione non è necessaria se le diverse prestazioni sono effettuate nello stesso esercizio oppure quando essa produce effetti irrilevanti sull’ammontare complessivo dei ricavi.
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex art. 2435-bis del Codice Civile), e per quelle che redigono il bilancio delle micro-imprese (ex art. 2435-ter del Codice Civile), si presume che la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione produca effetti irrilevanti sull’ammontare complessivo dei ricavi, e, pertanto, secondo il principio contabile in esame, tale separazione potrebbe non essere attuata.
4. Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione
Dopo aver individuato le unità elementari di contabilizzazione, è necessario procedere con la valorizzazione di ciascuna di esse. Il prezzo complessivo del contratto è allocato a ciascuna singola unità sulla base del rapporto tra il prezzo della stessa e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità incluse nel contratto. Il prezzo delle singole unità elementari è quello previsto contrattualmente, a meno che questo non sia significativamente diverso dal listino prezzi, tenuto conto degli sconti normalmente praticati. In assenza di un prezzo di riferimento, il principio contabile prevede diversi metodi di stima.
5. Rilevazione dei ricavi
Una volta determinato il quantum delle singole unità elementari di contabilizzazione, c’è la fase dell’individuazione del momento in cui rilevare i ricavi in bilancio sulla base del principio di competenza economica. L’OIC 34 conferma l’attuale distinzione tra vendita di beni e prestazione di servizi.
Per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano la vendita di beni, il criterio per la rilevazione dei ricavi è il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici. Il principio prevede, inoltre, che nelle vendite con diritto di reso, che non si prestano ad una valutazione per massa del rischio di restituzione del bene, il ricavo sia rilevato solo se vi è la ragionevole certezza che il cliente non restituirà il bene.
Per quanto riguarda i ricavi derivanti da prestazioni di servizi, il principio ha chiarito che essi possono essere rilevati in base allo stato di avanzamento se il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e se l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente. Lo stato di avanzamento può essere determinato con vari metodi.
Il nuovo principio OIC 34 è articolato e complesso e dovrà essere applicato già dall’inizio del prossimo anno, analizzando i contratti di vendita, e quindi non soltanto in sede di predisposizione del relativo bilancio di esercizio. Lo Studio è quindi a disposizione dei clienti per assisterli nell’analisi delle clausole contrattuali, preliminare ad una corretta rilevazione e valutazione dei ricavi del Conto Economico, nonché per l’elaborazione delle informazioni da fornire nella Nota Integrativa.

Lo studio è a disposizione per chiarimenti ed assistenza
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Anno 2024
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- n.11 - 15/03/2024 - Credito d’imposta Transizione 5.0
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- n.4 - 17/01/2024 - Istituzione del credito d’imposta per la c.d. ZES Unica del Mezzogiorno
- n.3 - 16/01/2024 - Legge di Bilancio 2024: novità per i fringe benefit e i premi di risultato
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- n.1 - 08/01/2024 - Legge di Bilancio 2024: le novità per le imprese
Anno 2023
- n.23 - 27/10/2023 - Proroga del versamento del secondo acconto delle imposte per le persone fisiche titolari di partita IVA
- n.22 - 20/10/2023 - Utilizzo dei Tax Credit energia e gas del primo e secondo trimestre 2023 entro e non oltre il 16 novembre 2023
- n.21 - 11/10/2023 - Comunicazione dei dati del titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023
- n.20 - 06/10/2023 - Proroga al 31 ottobre 2023 del pagamento per usufruire della sanatoria delle irregolarità formali
- n.19 - 27/09/2023 - Novità in materia di smart working e altre novità fiscali di interesse per le imprese e le persone fisiche
- n.18 - 22/09/2023 - Applicazione dal 2024 del nuovo principio contabile OIC 34 sulla rilevazione e valutazione dei ricavi da vendita di beni e servizi
- n.17 - 08/09/2023 - Obbligo di indicazione del “titolare effettivo” nel modello Redditi 2023, con riferimento a taluni crediti di imposta usufruiti per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022
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- n.1 - 03/01/2023 - Novità fiscali per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2023