Emanuele Falorni - 11/01/2023
Con la presente Taxnews, proseguendo l’illustrazione delle principali novità fiscali, introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, commentiamo le numerose misure previste per la definizione agevolata dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, nelle diverse fasi precedenti e successive la contestazione delle violazioni, fino al contenzioso tributario
1. Definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-quater) (commi da 231 a 251)
Con la legge di Bilancio 2023 è stata introdotta una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, cosiddetta "rottamazione-quater", con riferimento ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi, come di seguito chiarito, in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
La disposizione prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere:
Quindi, con la rottamazione-quater in commento restano dovute soltanto le somme a titolo di capitale (i tributi dovuti) incluse nei carichi affidati e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica della cartella di pagamento.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Con riferimento ai carichi degli enti di previdenza privati, gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e al D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria), la Legge di Bilancio 2023 in commento prevede che tali carichi possano rientrare nella definizione agevolata solo con apposita delibera (facoltativa) eventualmente pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data all’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.
Inoltre, possono essere estinti secondo le disposizioni della definizione agevolata in commento, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo dal 2000 al 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:
Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
Per aderire alla definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023 il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 20 gennaio 2023 (20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023). Entro il 30 giugno 2023 l'Agente della Riscossione comunicherà al debitore quanto dovuto per la definizione, l'importo delle singole rate, nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
2. “Stralcio” automatico dei debiti fino a 1.000 euro (commi da 222 a 230)
E’ stato previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
L’importo da annullare viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) ed è comprensivo di capitale (i tributi), interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
La legge di Bilancio 2023 prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio”, e, quindi, di evitare l’annullamento automatico non solo dei tributi, ma anche di sanzioni e interessi. A tal fine, tali enti potranno adottare uno specifico provvedimento che andrà comunicato all’Agente della Riscossione entro il prossimo 31 gennaio 2023.
Dal 1° gennaio 2023) fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio”, compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Si evidenzia, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della Riscossione:
3. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 157)
È stata prevista la possibilità di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 (per i contribuenti “solari”, si tratta dei periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/73 e 54-bis, D.P.R. n. 633/72, per le quali il termine di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/97 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data.
Per la definizione agevolata è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di inefficacia della definizione):
Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d'imposta cui si riferiscono) il cui pagamento rateale ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 è ancora in corso al 1° gennaio 2023, per le quali, come specificato nella Relazione illustrativa non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché della sanzione ridotta del 3%.
Il pagamento rateale prosegue (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i termini ordinari previsti dal citato art. 3-bis.
In ogni caso le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173)
È stata introdotta la possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES, IRAP e IVA e sul relativo pagamento, commesse fino al 31 ottobre 2022.
Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:
La regolarizzazione è esclusa per:
5. Regolarizzazione degli omessi/insufficienti versamenti di rate di taluni istituti definitori (commi da 219 a 221)
É stata prevista, relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione, tramite versamento integrale della sola imposta, dell'omesso o insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori.
Con riferimento alle conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, le somme omesse o insufficienti oggetto di regolarizzazione sono: gli importi, anche rateali, scaduti al 1° gennaio 2023, per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.
Per gli istituti di accertamento con adesione, di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, le somme omesse o insufficienti oggetto di regolarizzazione sono: le rate successive alla prima scadute al 1° gennaio 2023, per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. La regolarizzazione in commento riguarda anche le rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di reclamo o mediazione ex art. 17-bis, comma 6, D.Lgs. n. 546/92.
Al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame, è richiesto il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 31 marzo 2023, ovvero, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (prima rata entro il 31 marzo 2023). Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione.
6. “Ravvedimento speciale” delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178)
É stata introdotta, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione (cosiddetto "ravvedimento speciale") delle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei predetti commi da 153 a 159 e da 166 a 173 (ossia, risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali) riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti. Le violazioni devono essere riferite a "dichiarazioni validamente presentate" e, pertanto, non è possibile regolarizzare la dichiarazione omessa, ossia presentata oltre 90 giorni dal termine.
Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre all'imposta e agli interessi. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la cui misura, in sede di approvazione, è stata fissata al 2%, in luogo della misura del tasso legale.
La regolarizzazione si perfeziona con:
Il "ravvedimento speciale":
È espressamente previsto che resta ferma la validità dei ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023. Le modalità di attuazione del ravvedimento speciale saranno disciplinate da un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
7. Definizione agevolata di atti di accertamento (commi da 179 a 185)
Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è stata introdotta la possibilità di definire gli atti di accertamento, purché non impugnati e per i quali al 1° gennaio 2023 non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia entro il 31 marzo 2023.
In particolare, la definizione agevolata in commento prevede l'applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo (in luogo di 1/3 del minimo), da versare, unitamente agli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso, con riferimento a accertamenti con adesione ex artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 relativi a:
Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione, possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
La definizione in esame è esclusa per gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90. È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.
8. Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (commi da 186 a 205)
È stata introdotta la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aventi ad oggetto, come precisato nella Relazione illustrativa, atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e altri atti).
In particolare, la nuova definizione riguarda le controversie:
La definizione in esame è esclusa con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:
Le disposizioni attuative della definizione agevolata in commento saranno stabilite da un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che entro il 31 marzo 2023 gli Enti territoriali (Comuni, Province e Regioni) possono stabilire l'applicazione delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui gli stessi sono parte.
Per espressa previsione normativa, in alternativa alla definizione agevolata in esame, per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione resta ferma la possibilità di avvalersi della definizione agevolata già prevista dall'art. 5, Legge n. 130/2022.
Al fine della chiusura della lite è richiesto il pagamento di un importo pari al valore della controversia (salvo il caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima pronuncia giurisdizionale, come di seguito precisato), individuato ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, ossia all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma delle stesse.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il versamento del 90% del valore della controversia.
In caso di soccombenza dell'Agenzia nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata all'1° gennaio 2023, la controversia può essere definita con il pagamento (in luogo di un importo pari al valore della controversia), di una percentuale del valore della lite differenziata a seconda del grado di giudizio, ossia:
In caso di accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto:
Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato ovvero che ne ha la legittimazione, deve presentare entro il 30 giugno 2023 un'apposita domanda di definizione.
Per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a ciascun atto impugnato:
La definizione si perfeziona per effetto:
È consentito rateizzare quanto dovuto (massimo 20 rate trimestrali) in presenza di importi superiori a € 1.000. Il pagamento delle rate successive alla prima, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, deve essere effettuato entro il 30 settembre, 20 dicembre e 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 2023. È esclusa la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione. In mancanza di importi da versare la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda.
Si evidenzia, infine, che:
Attenzione: a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, la controversia definibile non è sospesa, salvo che il contribuente presenti un'apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso:
Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito della predetta documentazione comporta l'estinzione del processo.
Relativamente alle controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2023.
9. Conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti (commi da 206 a 212)
Si tratta di una definizione agevolata alternativa alla definizione agevolata di cui al precedente paragrafo 9. Questa ulteriore definizione agevolata consiste nella possibilità di conciliazione agevolata delle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti all'1° gennaio 2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi.
In particolare è consentito definire i predetti atti tramite un accordo conciliativo ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92, entro il 30 giugno 2023, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (in luogo del 40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), degli interessi ed eventuali accessori.
La definizione in esame è esclusa con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:
Sono applicabili, in quanto compatibili, le previsioni del citato art. 48 in materia di conciliazione "fuori udienza".
Le somme dovute (unica soluzione o prima rata) per la conciliazione agevolata in esame devono essere versate, senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
È consentito rateizzare quanto dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
10. Rinuncia agevolata ai giudizi pendenti in Cassazione (commi da 213 a 218)
In alternativa alla definizione agevolata di cui ai al precedente paragrafo 9 della presente Taxnews, con riferimento alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti al 1° gennaio 2023 dinanzi alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetti atti impositivi, è stata introdotta la possibilità per il ricorrente di rinunciare, entro il 30 giugno 2023, al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio.
In particolare, al fine del perfezionamento della definizione transattiva è richiesto:
A seguito della rinuncia agevolata il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate, anche se eccedenti quanto dovuto per la definizione.
La rinuncia agevolata è esclusa con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:
11. Proroga della notifica di talune cartelle di pagamento per il periodo d’imposta 2019 (comma 158)
È stato previsto il differimento di un anno del termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), DPR n. 602/73, per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Pertanto, la cartella può essere notificata entro il quarto (anziché terzo) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica / ultima rata se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata.