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Emanuele Falorni - 19/01/2023

Tax News 3/2023 del 19.01.2023

Ulteriori novità fiscali per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2023 e nel Decreto Milleproroghe

Con la presente Taxnews proseguiamo l’illustrazione delle principali novità fiscali per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2023, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, e nel cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, D.L. n. 198/2022

1. “Sterilizzazione” delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022

Il Decreto Milleproroghe (con l’art. 3, comma 9, D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022), ha esteso la “sterilizzazione” delle perdite, con connessa sospensione dell’applicazione di alcuni articoli del Codice Civile anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, per le quali il loro ripianamento è possibile entro il quinto esercizio successivo, quindi con il bilancio dell’esercizio 2027.

 

In particolare, la sospensione delle norme del Codice Civile, comportano che:

 

  • in caso di perdite 2022 superiori al terzo del capitale (capitale sociale più riserve), è possibile rinviare all’assemblea ordinaria che approverà il bilancio del quinto esercizio successivo, la deliberazione, imposta dal Codice Civile, di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate, qualora nel bilancio del quinto esercizio successivo tale perdita non risulti inferiore al terzo del capitale.

 

Si tratta di una deroga alla regola ordinaria prevista dal Codice Civile (artt. 2446 secondo e terzo comma e art. 2482-bis), ora sospesa, che prevede tale deliberazione al massimo con l’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui la perdita ha superato il terzo del capitale;

 

  • anche in caso di perdite superiori al terzo, che riducano il capitale al di sotto del limite legale, è possibile rinviare all’assemblea ordinaria che approverà il bilancio del quinto esercizio successivo, la decisione di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad un importo non inferiore al minimo di legge (o, in alternativa, per le SPA, la trasformazione della società), qualora nel bilancio del quinto esercizio il capitale non risulti almeno pari al predetto minimo. 

 

Si tratta di una deroga alla regola ordinaria che prevede l’immediata deliberazione, senza indugio, da parte dell’assemblea, non appena si verifica l’erosione del minimo legale del capitale, come ordinariamente previsto (artt. 2447 e 2482-ter del Codice Civile, ora sospesi). La deliberazione in estione è quella volta alla riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, oppure, per le SPA, la trasformazione della società. 

 

Per le società di capitali, è stata anche sospesa, fino alla data dell’assemblea che approva il bilancio del predetto quinto esercizio successivo, la causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto di minimo legale, ex art. 2484, comma 1, n. 4 del Codice Civile, e quella prevista, in caso di perdita del capitale sociale, per le società cooperative, ai sensi dell’art. 2545-duodecies del Codice Civile.

 

Si rammenta che le predette norme sulla “sterilizzazione delle perdite” erano state introdotte originariamente con l’art. 6 del D.L. n. 23/2020, che aveva disposto che le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 potevano essere ripianate entro la data di approvazione del bilancio relativo al quinto anno successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (quindi, per i contribuenti “solari”, con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025). In sostanza, entro il quinto esercizio successivo la perdita deve essere diminuita a meno di un terzo; altrimenti gli amministratori dovrebbero prendere i provvedimenti previsti dal Codice Civile (norme non più sospese).

 

Successivamente, per effetto del cosiddetto Decreto Mille proroghe 2022 (art. 3, comma 1-ter del D.L. n. 228/2021), anche per le perdite rilevanti emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 era stato consentito il loro ripianamento al più tardi con il bilancio del quinto anno successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 

2. Novità per la procedura di correzione degli errori contabili con rilevanza fiscale

La novità in commento riguarda la procedura semplificata di correzione degli errori contabili, nella sua ultima versione in vigore dal 22 maggio 2022.

Si tratta della procedura contenuta nel vigente art. 83 del TUIR, che consente di correggere eventuali errori contabili come previsto dal documento OIC 29, in modo tale che la correzione abbia anche valenza fiscale favorevole al contribuente, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, nell’esercizio in cui l’errore viene corretto attraverso la relativa contabilizzazione.

 

Si rammenta che la procedura in questione:

  • consente la predetta correzione contabile valida anche ai fini fiscali senza l’applicazione di sanzioni o interessi;
  • non richiede più la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in cui è avvenuto l’errore contabile;
  • non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa;
  • non non si applica alle micro imprese, di cui all’art. 2435-ter del Codice Civile, a meno che non optino per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

La legge di Bilancio 2023 - è questa la novità – ha stabilito che la sopra illustrata procedura semplificata fiscalmente agevolata di correzione degli errori contabili, in presenza di taluni presupposti di legge, si applica soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti. La modifica normativa in esame si applica senza soluzione di continuità dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2022, che ha introdotto la procedura semplificata: si tratta del periodo d’imposta in corso alla data del 22 giugno 2022.