- Premessa
Il D.Lgs. 192/2024 ha modificato l’articolo 173 del TUIR introducendo la disciplina fiscale dell’operazione di scissione con scorporo.
- La disciplina civilistica
Il nuovo articolo 2506.1 del Codice civile ha previsto la possibilità di effettuare l’operazione di scissione assegnando le azioni o quote di una o più società beneficiarie neocostituite non ai soci della società scissa, bensì alla medesima società scissa. Proprio in virtù di questa caratteristica, la scissione mediante scorporo è in grado di determinare effetti simili rispetto al conferimento di beni mediante apporto, in quanto in entrambi i casi gli elementi patrimoniali provenienti dal dante causa sono trasferiti alla beneficiaria a fronte di una corrispondente attribuzione (al dante causa) di partecipazioni nella stessa società beneficiaria (per effetto di queste novità, il trasferimento di attività e passività dalla società scindenda e il suo apporto a favore della società beneficiaria neocostituita può ora avvenire indifferentemente mediante un’operazione di conferimento o di scissione. Ai fini civilistici, la scissione mediante scorporo:
- si configura come un’operazione in cui non è previsto alcun concambio e per la quale non è necessario stimare né far emergere il valore corrente degli asset/passività trasferiti alla beneficiaria (salvo il caso in cui venga scorporato un patrimonio netto contabile negativo con saldo positivo dei valori correnti, per cui la beneficiaria della scissione iscriverà gli asset ad un valore superiore rispetto a quello già contabilizzato presso la scissa);
- non determina la riduzione del patrimonio netto contabile della società scissa (considerato che le azioni/quote della beneficiaria vengono assegnate direttamente alla società scissa stessa);
- può essere utilizzata sia per l’assegnazione di compendi aziendali sia per assegnare singoli beni alle società beneficiarie di nuova costituzione.
- La disciplina fiscale
In sintesi, la disciplina fiscale delle operazioni di scissione mediante scorporo prevede principalmente:
- la neutralità fiscale dell’operazione e la conservazione dei valori fiscali trasferiti dalla società scissa (così come previsto ordinariamente dall’art. 173 del TUIR);
- la ripartizione delle posizioni soggettive della società scissa (ad esempio: perdite fiscali) con attribuzione alle beneficiarie e alla stessa società scissa in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, fatto salvo il caso in cui si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari;
- in caso di scissione mediante scorporo di beni costituenti un’azienda: la partecipazione nella beneficiaria dovrà considerarsi posseduta a decorrere dal periodo di possesso dell’azienda trasferita e dovrà considerarsi iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio in cui risultavano iscritte le attività e passività dell’azienda;
- in caso di scorporo di singoli beni, attività o passività non costituenti un’azienda o di partecipazioni prive dei requisiti PEX: la possibilità per le partecipazioni ricevute di accedere alla PEX previa maturazione dei relativi requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR;
- per quanto riguarda la stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa e della beneficiaria: la conservazione della composizione fiscale del proprio patrimonio netto da parte della società scissa.
- Decorrenza
Le nuove disposizioni sono applicabili alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (ovvero 2024).
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e necessità di approfondimento.
Cordiali Saluti
Marco Nessi