Marco Nessi - 30/01/2025
Con questa TaxNews diamo conto delle novità disposte dal recente Decreto 192/2024 in relazione al riaddebito al committente delle spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al cliente. Le modifiche introdotte hanno un rilevante impatto non solo per i lavoratori autonomi ma anche per i soggetti che si trovano ad interfacciarsi con gli stessi e che devono porre in essere i relativi adempimenti previsti in qualità di sostituti d’imposta.
Il recente Decreto 13 dicembre 2024 n. 192 (c.d. “Decreto IRPEF – IRES”) ha modificato alcune disposizioni in materia di reddito da lavoro autonomo, tra cui quelle relative al trattamento fiscale dei rimborsi relativi alle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione di un incarico.
In particolare, ai sensi del novellato articolo 54, comma 2, lettera b) del TUIR, a partire dal 1° gennaio 2025, non concorrono a formare il reddito dei lavoratori autonomo:
1) le somme percepite a titolo di rimborso delle spese:
2) le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito, sostenute direttamente dal committente.
Naturalmente, di riflesso, queste spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene. Pertanto, queste somme non concorrono alla formazione del reddito:
Operativamente, l’addebito analitico delle spese in fattura comporta, a partire dal 1° gennaio 2025, la necessità di esporre distintamente le stesse rispetto all’oggetto della prestazione e ai compensi relativi a questa. Infatti, dal 1° gennaio 2025, il rimborso delle spese:
Esempio
Relativamente al rimborso analitico delle spese di vitto alloggio effettuato a partire dal mese di gennaio 2025, la fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità:
Rimborso analitico spese vitto e alloggio come da incarico professionale |
500 |
Rivalsa cassa professionale (4%) (*) |
20 |
Base imponibile IVA |
520 |
IVA 22% |
114,40 |
Totale fattura |
634,40 |
Ritenuta d’acconto |
- |
Netto a pagare |
634,40 |
(*) In merito all’applicazione del contributo integrativo del 4% sulle somme riaddebitate sono attesi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Le deroghe
Nel caso in cui il committente non dovesse rimborsare le spese addebitategli, per evitare che il costo resti, di fatto, indeducibile in capo all’esercente arti e professioni, è stata introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell’ambito del reddito d’impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti. Infatti, è stabilito che le eventuali spese non rimborsate dal committente sono deducibili dalla data in cui (ex art. 54-ter TUIR):
In ogni caso, per le spese di modesta entità (ovvero quelle di ammontare non superiore a 2.500 euro, tenendo conto anche del compenso a esse relativo) la deducibilità è riconosciuta se, entro un anno dalla relativa fatturazione, il committente non dovesse provvedere al relativo rimborso, a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.
Viceversa, le spese dedotte e successivamente rimborsate concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta della relativa percezione.
Decorrenza
Le novità sopra illustrate sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2025.
Fino al 31 dicembre 2024, le spese sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente:
Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.
Marco Nessi,
30 gennaio 2024