FiderConsult Management Advisory Services
...
...

Marco Nessi - 30/01/2025

Tax News 8/2025 del 30.01.2025

Definite le nuove regole per il trattamento dei rimborsi spese nel reddito professionale

Con questa TaxNews diamo conto delle novità disposte dal recente Decreto 192/2024 in relazione al riaddebito al committente delle spese sostenute dai professionisti per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al cliente. Le modifiche introdotte hanno un rilevante impatto non solo per i lavoratori autonomi ma anche per i soggetti che si trovano ad interfacciarsi con gli stessi e che devono porre in essere i relativi adempimenti previsti in qualità di sostituti d’imposta.

Il recente Decreto 13 dicembre 2024 n. 192 (c.d. “Decreto IRPEF – IRES”) ha modificato alcune disposizioni in materia di reddito da lavoro autonomo, tra cui quelle relative al trattamento fiscale dei rimborsi relativi alle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione di un incarico.

In particolare, ai sensi del novellato articolo 54, comma 2, lettera b) del TUIR, a partire dal 1° gennaio 2025, non concorrono a formare il reddito dei lavoratori autonomo:

 

1) le somme percepite a titolo di rimborso delle spese:

  • sostenute per l’esecuzione di un incarico;
  • addebitate analiticamente al committente (si ricorda che il riaddebito può essere considerato analitico se il documento di spesa è intestato al professionista, che ha sostenuto la spesa in ragione del mandato che gli è stato conferito dal committente e se la spesa viene analiticamente riaddebitata al committente, ovvero se ogni singolo documento di spesa viene puntualmente indicato in parcella, e la somma addebitata risulta corrispondere esattamente ai documenti stessi);

2) le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito, sostenute direttamente dal committente.

Naturalmente, di riflesso, queste spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene. Pertanto, queste somme non concorrono alla formazione del reddito:

  • sia dal lato “attivo” (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente);
  • sia dal lato “passivo” (con la conseguente indeducibilità dei costi rimborsati).

 

Operativamente, l’addebito analitico delle spese in fattura comporta, a partire dal 1° gennaio 2025, la necessità di esporre distintamente le stesse rispetto all’oggetto della prestazione e ai compensi relativi a questa. Infatti, dal 1° gennaio 2025, il rimborso delle spese:

  • non è più soggetto all’applicazione della ritenuta alla fonte;
  • continua ad essere soggetto ad IVA (in quanto non si tratta di somme escluse ex art. 15 DPR 633/72). Viceversa, si attendono conferme in merito alla necessità di assoggettare le somme rimborsate alla contribuzione integrativa del 4%.

 

Esempio

Relativamente al rimborso analitico delle spese di vitto alloggio effettuato a partire dal mese di gennaio 2025, la fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità:

 

Rimborso analitico spese vitto e alloggio come da incarico professionale

500

Rivalsa cassa professionale (4%) (*)

20

Base imponibile IVA

520

IVA 22%

114,40

Totale fattura

634,40

Ritenuta d’acconto

-

Netto a pagare

634,40

 

(*) In merito all’applicazione del contributo integrativo del 4% sulle somme riaddebitate sono attesi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Le deroghe

Nel caso in cui il committente non dovesse rimborsare le spese addebitategli, per evitare che il costo resti, di fatto, indeducibile in capo all’esercente arti e professioni, è stata introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell’ambito del reddito d’impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti. Infatti, è stabilito che le eventuali spese non rimborsate dal committente sono deducibili dalla data in cui (ex art. 54-ter TUIR):

  • il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal D.Lgs. 14/2019 ovvero a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni (per ciascuno dei citati istituti, viene poi individuato il momento in cui il committente si considera assoggettato agli stessi);
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

In ogni caso, per le spese di modesta entità (ovvero quelle di ammontare non superiore a 2.500 euro, tenendo conto anche del compenso a esse relativo) la deducibilità è riconosciuta se, entro un anno dalla relativa fatturazione, il committente non dovesse provvedere al relativo rimborso, a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.

Viceversa, le spese dedotte e successivamente rimborsate concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta della relativa percezione.

 

Decorrenza

Le novità sopra illustrate sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2025.

Fino al 31 dicembre 2024, le spese sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente:

  • sono deducibili dal reddito del professionista;
  • le relative somme percepite a titolo di rimborso concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

 

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.

 

Marco Nessi,

30 gennaio 2024