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Marco Nessi - 13/02/2025

Tax News 10/2025 del 13.02.2025

Fatture omesse o irregolari: approvate le specifiche tecniche e chiarita la decorrenza

Con questa Tax News diamo conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle modalità di regolarizzazione delle fatture omesse o irregolari e la decorrenza della nuova disciplina

Com’è noto, a partire dal 1 settembre 2024, la regolarizzazione delle fatture con la procedura di autofatturazione è stata sostituita dall'obbligo di comunicazione della violazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024, l'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 7), del D.Lgs. n. 87/2024 ha sostituito l'articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo che il cessionario/committente:

 

  • non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta mediante autofatturazione;
  • è tenuto a segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate, entro il termine di 90 giorni, attraverso gli strumenti che sono messi a disposizione dalla stessa;
  • in caso di mancata comunicazione dell’omissione o irregolarità all'Agenzia delle Entrate, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro.

 

Fino ad oggi, stante la mancata predisposizione degli strumenti necessari per poter comunicare l’omissione o l’irregolarità delle fatture, le modalità con cui il cessionario/committente poteva procedere alla sopra citata comunicazione / denuncia sono state fonte di incertezza (sul tema, è stata sostenuta la possibilità di comunicare via PEC all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del cedente/prestatore, i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni/servizi, l'ammontare del corrispettivo, e l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta).

 

In occasione della pubblicazione della nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9), l’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito le modalità con cui, a partire dal 1 aprile 2025, il cessionario/committente potrà comunicare l’eventuale mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente. In particolare, a tal fine, il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice “TD29”, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi dovessero coincidere con quelli del cessionario committente, il file verrebbe scartato).

 

Viceversa, il codice “TD20” (utilizzato per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia”) resterà ancora utilizzabile:

 

  • in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6, c. 9-bis, D.Lgs. 471/97);
  • se, a fronte di un acquisto intracomunitario o di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non dovesse avere ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione ovvero dovesse avere ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (ex art. 46, c. 5, D.L. 331/93).

In assenza di specifiche indicazioni, dovrebbe essere chiarita l’eventuale possibilità di continuare a utilizzare il codice “TD20” per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 fino al 31.03.2025, in quanto riferito alle ipotesi di cui all’art. 6, c. 8, del D.Lgs. 471/1997. In attesa di indicazioni ufficiali, si potrebbe pensare di effettuare la comunicazione utilizzando il codice TD20, ma senza versare la relativa Iva e senza gestire l’autofattura.

 

Infine, si ritiene opportuno segnalare che, in occasione dell’evento “Telefisco” organizzato da “Il Sole 24 Ore”, in data 5 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito la decorrenza del nuovo sistema. In particolare in questa sede è stato precisato che:

 

  • la nuova formulazione normativa è applicabile alle violazioni (omesse/infedeli fatturazioni) commesse a partire dal 1° settembre 2024;
  • al fine di individuare la disciplina applicabile, occorre far riferimento alla data di commissione della violazione realizzata dal cedente/prestatore.

Coerentemente con quanto sopra, in caso di fatture omesse nel mese di maggio 2024, è stata riconosciuta la necessità di applicare la disciplina previgente (ovvero mediante l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta).