FiderConsult Management Advisory Services
...
...

Marco Nessi - 19/06/2025

Tax News 32/2025 del 19.06.2025

Decreto fiscale 84/2025: le principali novità

Il Decreto Legge 17 giugno 2025 n. 84 ha introdotto una serie di misure in ambito fiscale con impatti rilevanti su operazioni straordinarie, fiscalità internazionale, IVA e agevolazioni per l’occupazione. In questa Tax News si analizzano i principali interventi disposti dal provvedimento.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84, il Governo è intervenuto nuovamente in materia fiscale introducendo una serie di misure volte a chiarire, modificare o rafforzare aspetti strategici dell’ordinamento tributario. Il provvedimento ha toccato numerosi ambiti: dall’imposizione diretta a quella indiretta, dalle operazioni straordinarie alle agevolazioni per l’occupazione, fino al regime fiscale del Terzo Settore.

Di seguito una panoramica delle principali novità.

 

1. Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto: chiarimenti sulla tracciabilità

Il decreto ha chiarito la disciplina sulla deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, introducendo una distinzione tra lavoratori dipendenti e autonomi.

Per i dipendenti, la tracciabilità del pagamento (da effettuare mediante tramite strumenti elettronici, tipicamente carte di debito, di credito e prepagate, ma anche attraverso assegni bancari e circolari) è condizione necessaria per l’esclusione delle spese dal reddito solo se le spese sono sostenute in Italia. All’estero, questa condizione viene meno.

Per i professionisti, le spese sostenute in nome e per conto del cliente e addebitate analiticamente in fattura (ex art. 15 del DPR 633/72) potranno essere escluse dal reddito solo se effettuate con metodi di pagamento tracciabili. La stessa regola vale per la deducibilità delle spese, comprese quelle di rappresentanza.

 

2. Profitti e interessi fuori dal reddito professionale

Il decreto è intervenuto su un tema discusso, ossia la qualificazione fiscale di plusvalenze, dividendi e interessi percepiti da professionisti. Al riguardo è stato chiarito che:

  • le plusvalenze ed i dividendi derivanti da partecipazioni detenute nell’ambito dell’attività professionale non sono qualificabili come reddito di lavoro autonomo, ma costituiscono redditi diversi o redditi di capitale (tassati con imposta sostitutiva del 26%);
  • lo stesso vale per interessi e proventi finanziari, che restano fiscalmente inquadrati come redditi di capitale, anche se incassati nell’ambito dell’attività.

 

3. Operazioni straordinarie e riporto delle perdite: nuove limitazioni

Uno dei temi centrali del decreto è il rafforzamento del presidio antielusivo legato alle operazioni straordinarie. In tal senso:

  • è stata rafforzata la condizione patrimoniale per il riporto delle perdite fiscali: i conferimenti e versamenti in denaro effettuati nei 24 mesi antecedenti la fusione o scissione rilevano nel computo per il doppio del loro valore (in ciò rendendo più selettivo il test patrimoniale);
  • il conferimento d’azienda è stato assimilato a una scissione ai fini fiscali (art. 176 TUIR): la società conferitaria, dunque, dovrà sottostare ai limiti previsti per la riportabilità delle perdite, degli interessi passivi e dell’ACE eccedente, fatto salvo il caso in cui l’operazione avvenga all’interno del gruppo (in questo caso continuerà ad applicarsi l’art. 177-ter TUIR che esclude l’applicazione di questi limiti).

Queste modifiche si inseriscono in un disegno più ampio di contrasto all’abuso delle operazioni straordinarie per il riutilizzo strumentale delle perdite fiscali.

 

4. Agevolazione maxi-deduzione per nuove assunzioni: esclusione delle collegate

L’articolo 3 del decreto ha modificato le regole di calcolo della maxi-deduzione per l’incremento occupazionale.  In particolare, a partire dal periodo d’imposta 2024, le società collegate (e non solo le controllate) vengono escluse dal perimetro di rilevanza del “gruppo” ai fini della verifica della crescita occupazionale. Questa modifica intende evitare distorsioni nei gruppi con assetti complessi.

 

5. Controlled Foreign Companies (CFC): riforma dell’opzione sull’ETR

Il decreto ha introdotto una significativa modifica al regime fiscale delle società controllate estere (CFC), sostituendo, con effetto dal modello Redditi 2025, l’imposta sostitutiva del 15% prevista per evitare la tassazione per trasparenza con una nuova imposta opzionale di pari importo, ma con una finalità sostanzialmente diversa. Infatti, il pagamento dell’imposta non ha più l’effetto di escludere l’applicazione del regime di trasparenza CFC, ma consente di riqualificare la partecipazione in una società estera come appartenente a un Paese a fiscalità ordinaria, rendendola quindi assimilabile a una partecipazione in una società white list. La conseguenza principale di questa modifica è che, una volta versata l’imposta opzionale, gli utili distribuiti dalla partecipata estera saranno assoggettati al regime ordinario di imposizione italiano, secondo le regole previste per i dividendi provenienti da Paesi white list, superando così le limitazioni e gli oneri connessi alla disciplina CFC.

 

6. Disallineamenti da ibridi: proroga con penalty protection

Il termine per la predisposizione della documentazione relativa ai disallineamenti da ibridi è stato prorogato al 31 ottobre 2025. Rimane confermato che, in presenza di tale documentazione, si beneficia della protezione sanzionatoria.

 

7. IVA: reverse charge e uscita dallo split payment per il FTSE MIB

Ai fini IVA si segnalano i seguenti interventi:

  • l’inversione contabile (reverse charge) è stata estesa ai servizi di trasporto e logistica;
  • le società quotate nel FTSE MIB, a partire dal 1° luglio 2025, usciranno dallo split payment (adeguando così la disciplina italiana alle osservazioni della Commissione UE).

8. Dichiarazioni fiscali e versamenti: proroghe operative

Sono stati prorogati alcuni termini rilevanti. In particolare:

  • la presentazione delle dichiarazioni (ai fini delle imposte sui redditi e IRAP) sarà considerata tempestiva se effettuata entro l’8 novembre 2025;
  • per i soggetti ISA e forfetari, il versamento del saldo 2024 e dell’acconto 2025 potrà essere effettuato entro il 21 luglio 2025, oppure entro il 20 agosto 2025 con maggiorazione dello 0,4%.