IRES premiale al 20%: le condizioni da soddisfare
L’articolo 1, commi 436-444, della Legge di Bilancio 2025 prevede l’introduzione della c.d. “IRES premiale”. In presenza di specifiche condizioni, la misura comporta la riduzione, per il solo 2025, dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato dai soggetti IRES. L’agevolazione non spetta alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ossia 2025 per i soggetti solari) o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Nello specifico, per poter beneficiare dell’aliquota IRES ridotta, i soggetti interessati dovranno:
- accantonare in un’apposita riserva almeno l’80% degli utili relativi all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2024;
- destinare un ammontare non inferiore al 30% di questi utili accantonati (che, comunque non deve essere inferiore al 24% degli utili relativi all’esercizio 2023) ad investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla Legge 232/2016 (beni materiali 4.0) ed all’art. 38 del DL 19/2024 (beni 5.0).
La disciplina prevede, di fatto, la necessità di effettuare investimenti per un importo pari al maggiore tra il 24% dell’utile 2024 (ovvero il 30% dell’80% che è il minimo accantonato a riserva) e il 24% dell’utile 2023.
In particolare:
- gli investimenti in beni strumentali nuovi dovranno essere effettuati (ai sensi dell’art. 109 del TUIR) tra il 1° gennaio 2025 e il termine per la presentazione della dichiarazione Modello Redditi 2026 relativa al periodo d’imposta 2025 (ovvero 30 ottobre 2026) e tali beni dovranno essere mantenuti (e quindi non ceduti, dismessi o delocalizzati all’estero) fino al quinto anno successivo (pena, anche in questo caso, la decadenza dall’agevolazione);
- in ogni caso gli investimenti non dovranno essere di importo inferiore a 20.000 euro.
Oltre a quanto sopra, per poter beneficiare dell’aliquota Ires ridotta, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero il periodo d’imposta 2025 per i soggetti “solari”):
- il numero di unità lavorative per anno (c.d. “ULA”) non dovrà essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
- dovranno essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscono un incremento occupazionale in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a 1 lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- nel 2024 o nel 2025 l’impresa non deve avere fatto ricorso all’istituto della Cassa integrazione guadagni.
Infine, la normativa prevede la decadenza dall’agevolazione (con relativo recupero dell’agevolazione di cui si è beneficiato) nel caso in cui:
- la quota di utile 2024 accantonata dovesse essere distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 31 dicembre 2026);
- i beni oggetto di investimento dovessero essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento (ovvero, per gli investimenti effettuati nel 2025, entro il 2030).
La norma agevolativa riporta poi specifiche regole in caso di consolidato fiscale e tassazione per trasparenza. In particolare:
- per le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale nazionale: l’importo su cui spetta l’aliquota IRES ridotta (determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato) è utilizzato dalla società o ente controllante ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione;
- in caso di opzione per la trasparenza fiscale: l’importo su cui spetta l’aliquota IRES ridotta (determinato dalla società partecipata) è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Infine, la normativa non prevede particolari disposizioni in relazione alla cumulabilità con altre agevolazioni; tuttavia, per l’adozione delle disposizioni attuative (anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme dell’ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell’agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio) è previsto il rinvio ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.