Emanuele Falorni - 13/01/2025
Con la presente Taxnews si dà conto del nuovo obbligo, per gli amministratori/liquidatori di società, di dotarsi di un domicilio digitale (la PEC) a partire dal 1° gennaio 2025.
La PEC per gli amministratori/liquidatori di società
La legge di Bilancio 2025 ha ampliato l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale cioè (l’indirizzo di posta elettronica certificata), che fino al 31 dicembre 2024 ricadeva soltanto sulle società e sulle imprese individuali.
Dal 1° gennaio 2025, infatti, l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata è stato esteso anche agli amministratori delle imprese costituite in forma di società. Con il Comunicato pubblicato il 9 gennaio 2025, la Camera di Commercio di Milano, nelle more di eventuali indicazioni ministeriali, ha confermato che, a far data dal 1° gennaio 2025, ritiene sia in vigore l’obbligo della PEC di cui sopra.
Gli adempimenti interessati dal nuovo obbligo della PEC
In particolare, secondo la Camera di Commercio di Milano, dal 1° gennaio 2025 è obbligatoria l’indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) degli amministratori/liquidatori nelle domande inviate alla medesima Camera di Commercio, relative a:
a) iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo oppure a seguito di rinnovi/variazioni dell’organo amministrativo/nomina o variazione dei liquidatori di società di capitali;
b) iscrizione dell'atto costitutivo/dell'atto di modifica dei patti sociali con nuovi soci amministratori/soci accomandatari/ amministratori/liquidatori di società di persone.
Al riguardo, la Camera di Commercio di Milano ha reso noto che, nel caso in cui la domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti di cui sopra risulti carente dell’indicazione del domicilio digitale (la PEC) degli amministratori/liquidatori, questo fatto comporterà la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.
La norma è molto stringata, ma sembrerebbe dedursi che, in presenza di un organo amministrativo di tipo collegiale, l’obbligo ricada su ciascun amministratore.
Atre Camere di Commercio hanno riportato la notizia del nuovo obbligo, senza ancora precisarne gli effetti operativi. Sarà dunque fondamentale che siano chiariti gli aspetti applicativi della norma e siano emanate linee guida che uniformino il comportamento delle Camere di Commercio.