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Emanuele Falorni - 10/01/2025

Tax News 3/2025 del 10.01.2025

Le novità 2025 per i crediti d’Imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0

Con la presente Taxnews si illustrano le numerose modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207 del 30 dicembre 2024), per i crediti d’Imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0.

Tax credit Industria 4.0 - Limitazioni al credito per gli investimenti in beni materiali (allegato A)

 

La legge di Bilancio in commento ha prorogato il tax credit Industria 4.0 di cui alla Legge n. 178/2020 anche agli investimenti 2025, con riferimento all’acquisizione di beni strumentali nuovi, inclusi nell’allegato A della Legge n. 232/2016 (sono i beni materiali Industria 4.0). Tuttavia, per l’annualità 2025 è stato disposto un limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro.

 

In particolare, il tetto di spesa si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero, agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia anche avvenuto il pagamento di acconti ameno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

È previsto che l’impresa sia tenuta a trasmettere telematicamente al Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) una comunicazione sull’ammontare delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta. A sua volta, il Mimit dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con relativo ammontare del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni delle imprese. Inoltre, non appena sarà raggiunto il limite di spesa previsto, il Ministero delle Imprese ne darà comunicazione sul proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione del credito.

 

In sostanza, il nuovo tetto di spesa (non previsto per gli investimenti effettuati fino al 2024), introduce una sorta di click day fino ad esaurimento delle risorse (e non un riparto proporzionale in relazione a tutte le domande presentate), che potrebbe penalizzare le imprese meno tempestive nella comunicazione degli investimenti.

 

È stato, tuttavia, disposto che il predetto limite di spesa non si applica per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2025): cioè tutti quegli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2024 l’ordine risulti accettato dal venditore e risultino anche pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Si rammenta che per gli investimenti in questione il credito d’imposta è pari al 20% fino a 2,5 milioni di euro, 10% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni; 5% oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di investimento.

 

Tax credit Industria 4.0 – Soppressione dell’agevolazione per gli investimenti 2025 in beni immateriali (allegato B)

 

È stato cancellato, fatta salva l’eccezione di seguito indicata, il credito d’imposta Industria 4.0 (10% del costo nel tetto di un milione di euro) per gli investimenti effettuati nel 2025 (o nel termine lungo del 30 giugno 2026 con “prenotazione”), in beni strumentali immateriali Industria 4.0, di cui all’allegato B della Legge n. 232/2016: si tratta di software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

 

L’agevolazione resta, tuttavia, in vigore (in questo caso con tax crediti del 15% con il tetto di spesa di 1 milione di euro), per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2025, a condizione che siano stati “prenotati” entro il 31 dicembre 2024, cioè a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 l’ordine risulti accettato dal venditore e vi sia stato il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Tax credit Transizione 5.0 – Agevolazioni per la sostituzione dei macchinari

 

La legge di Bilancio 2025 in commento introduce rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, di cui all’art. 38 del D.L. n. 19/2024. Tutte le modifiche si applicano, per espressa disposizione normativa, retroattivamente, vale a dire a tutti gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024.

 

Si tratta dell’agevolazione che interessa gli investimenti in beni strumentali nuovi, immateriali e materiali, di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016 (quindi gli stessi beni di Industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, con i quali si consegue una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia pari almeno al 3%, oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi produttivi interessati dagli investimenti di almeno il 5%.

 

Il tax credit prevede diverse percentuali, crescenti al crescere del risparmio energetico conseguito, e decrescenti secondo scaglioni crescenti di investimento effettuato: si passa dal 5% al 45% di tax credit, quest’ultima percentuale si applica nel caso di investimenti fino a 10 milioni di euro, con una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% (15% per i processi produttivi).

 

Una delle novità di maggior rilievo, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 nell’ambito dell’agevolazione Transizione 5.0, è la possibilità di sostituire i beni materiali strumentali dell’impresa con beni nuovi tecnologicamente avanzati (sono solo quelli materiali di cui all’allegato A della Legge n. 232/2016), senza più la necessita di dover effettuare una verifica puntuale della riduzione dei consumi energetici minimi derivanti dall’investimento (riduzione minima che viene data come assodata).

 

In particolare, la sostituzione deve riguarda bene materiali strumentali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe, e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. In tal caso, i beni in allegato A, acquistati in sostituzione di quelli interamente ammortizzati, si presumono per legge tali da realizzare una riduzione dei consumi energetici complessivi della struttura produttiva pari al 3% (o al 5% se gli investimenti riguardano i processi produttivi). L’unica condizione è che i beni acquistati siano caratterizzati da “un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi”.

 

Qualora l’impresa ritenga, invece, di poter conseguire un tax credit Transizione 5.0 con percentuali maggiori di quelle previste per il risparmio energetico minimo (3%/5%), dovrà dimostrare puntualmente la realizzazione di un risparmio energetico superiore rispetto alle misure minime dello scaglione base. In tal caso, tuttavia, torna applicabile la normativa standard, e quindi le imprese sono anche tenute a monitorare i consumi per i cinque anni successivi all’intervento, al fine di poter confermare i risparmi teorici previsti nella relazione che ha accompagnato la comunicazione iniziale, in cui è riportato l’algoritmo che determina i risparmi energetici. 

 

Tax credit Transizione 5.0 – Aumento della percentuale per gli investimenti fino a 10 milioni di euro

 

Per effetto della Legge di Bilancio 2025, inoltre, il tax credit Transizione 5.0 per lo scaglione di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro aumenta:

 

  • dal 15% al 35% in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3% al 6% (o dal 5% al 10% se la riduzione interessa i processi produttivi);

 

  • dal 20% al 40% in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva oltre il 6% e fino al 10% (o oltre il 10% e fino al 15% per i processi produttivi);

 

  • dal 25% al 45% in caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva oltre 10% (o oltre il 15% per i processi produttivi).

 

Si evidenzia, che la Legge di Bilancio 2025 ha disposto che la possibilità di fruizione del credito d'imposta con le predette nuove maggiori aliquote, limitatamente alle aliquote del 40% e del 45% di cui ai precedenti punti, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione (a seguito della comunicazione preventiva) dal 1° gennaio 2024 fino alla data del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025), è subordinata all'invio di apposita comunicazione da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del D.L. n. 19/2024.

 

Tax credit Transizione 5.0 – Le novità per il fotovoltaico e altre novità

 

Con la legge di Bilancio 2025 in commento sono state aumentate anche le percentuali di calcolo del credito d’imposta Transizione 5.0 per gli investimenti in impianti fotovoltaici.

 

A seguito della modifica normativa tutti i moduli fotovoltaici di tipologia a), b) e c) - sono le tipologie previste dall’art. 12, comma 1, del D.L. n. 181/2023, con le specifiche tecniche ivi indicate - concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta con le percentuali, rispettivamente, del 130%, 140% e 150% del loro costo.

 

Le imprese quindi potranno beneficiare di un’agevolazione più alta, ad esempio, fino 67,5% del costo del fotovoltaico (150% del 45%) se abbinato a un bene “trainante” che attribuisce un credito d’imposta del 45% (percentuale massima del tax credit prevista per investimenti fino a 2,5 milioni di euro in caso di conseguimento di un risparmio energetico della struttura produttiva superiore al 10% o al 15% per i processi produttivi).

 

Un’altra novità è quella secondo la quale è stato previsto che per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere calcolato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, oppure, in alternativa, del locatario.

 

E’ previsto, infine, che, nel caso di progetti di innovazione realizzati per il tramite una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto EPC (Energy Performance Contract), la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita, a condizione che nel contratto EPC sia espressamente previsto l’impegno a conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia di almeno il 3% (o di almeno il 5%, se la riduzione interessa i processi interessati dall’’investimento).