Come già segnalato nella Tax News n. 5 del 13 gennaio 2025, con l'articolo 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025), il Legislatore ha modificato l'articolo 5, comma 1, del DL n. 179/2012, estendendo agli amministratori di società l'obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese (la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione).
Con la nota n 43836 del 12 marzo u.s., il MIMIT ha fornito i primi chiarimenti in relazione a questo nuovo obbligo. In particolare, in questa sede, è stato chiarito quanto segue:
- l'obbligo della PEC riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale (in particolare, è necessario iscrivere un indirizzo PEC per ciascun amministratore);
- considerato che, in base alla Direttiva MISE 22.5.2015, l'indirizzo di posta elettronica dell'impresa comunicato per l'iscrizione nel Registro Imprese deve essere "nella titolarità esclusiva della medesima", l’impresa e l’amministratore sono tenuti a comunicare due diversi indirizzi PEC (nel caso in cui fosse stato comunicato lo stesso indirizzo PEC per impresa e amministratore, sarà quindi necessario "regolarizzare" la situazione entro il 30 giugno 2025);
- il soggetto che ricopre l'incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC "associati" alle diverse società di cui è amministratore;
- le imprese già costituite al 1° gennaio 2025 hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per adeguarsi;
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (ovvero quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – dovessero presentare la relativa domanda di iscrizione al Registro Imprese dopo il 1° gennaio 2025) possono adempiere a questo obbligo contestualmente al deposito della domanda (in caso di nomina di un nuovo amministratore, di rinnovo dell'incarico nonché della nomina del liquidatore, la comunicazione dell'indirizzo PEC dovrà inoltre essere effettuata contestualmente all'iscrizione della nomina/rinnovo);
- l’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria (viceversa, nei casi in cui l'indirizzo PEC dovesse essere comunicato congiuntamente con la domanda di iscrizione/deposito di un atto - ad esempio, nomina/rinnovo dell'amministratore – sono dovuti gli ordinari diritti di segreteria);
- l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa (in questo caso, la CCIAA richiederà il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda).
Si osserva che la normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancata osservanza dell'obbligo in esame. Secondo il Ministero, alla mancata comunicazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore dovrebbe applicarsi l'art. 2630 del c.c. (ovvero la sanzione da € 103 a € 1.032) ferma restando la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione dovesse essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.
Gli amministratori obbligati sono pertanto invitati ad acquisire autonomamente la propria personale PEC; la casella di Posta elettronica certificata con caratteristiche a norma di legge può essere acquisita presso uno dei gestori pubblicati sulla pagina dedicata sul sito:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec.