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Emanuele Falorni - 14/01/2025

Tax News 6/2025 del 14.01.2025

Proroga al 2025 del credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno

Con la presente Taxnews si illustrano le novità della proroga al 2025 del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES (zona economica speciale) unica per il Mezzogiorno (di cui all’art. 16 del D.L. n. 124/2023), disposta dalla legge di Bilancio 2025.

Nuove risorse 2025 per la ZES unica

 

L’agevolazione, che era terminata con gli investimenti effettuati entro il 15 novembre 2024, è stata estesa agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Resta fermo il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono, inoltre, agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Per l’anno 2025 è stata autorizzata una spesa pari a 2.200 milioni di euro, che si aggiunge ai 1.800 milioni di euro stanziati per il 2024.

 

Si rammenta che si tratta di un’agevolazione automatica, rivolta a tutte le imprese (già operative o che si insediano nella ZES unica), che non richiede alcuna autorizzazione preventiva in merito ai requisiti oggettivi e soggettivi per accedere al beneficio.

 

Sono interessati gli investimenti ammessi, effettuati nel perimetro della ZES unica, ossia gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni e zone del Sud Italia assistite, ammesse alla deroga di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027. Quindi anche tutta la disciplina nazionale dell’agevolazione va integrata con il Regolamento UE n. 651/2014, i cui limiti e condizioni sono vincolanti.

 

La Comunicazione preventiva 2025

 

Al fine di beneficiare del credito d’imposta ZES unica per gli investimenti 2025, le imprese interessate dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Tale comunicazione andrà effettuata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025.

 

La Comunicazione di avvenuta realizzazione degli investimenti 2025

 

Le imprese che effettueranno la predetta comunicazione, successivamente, dovranno obbligatoriamente presentare un’ulteriore comunicazione integrativa, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti già comunicati.

 

Questa ulteriore comunicazione dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, e in essa si dovrà anche indicare, a pena di rigetto della comunicazione stessa:

  • l’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche, nonché
  • gli estremi della certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale/società di revisione, prevista dal Decreto attuativo del 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

I modelli per effettuare le due predette comunicazioni saranno approvati con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

In considerazione del tetto di risorse disponibili per il Tax Credit ZES unica, in relazione agli investimenti 2025 (2.200 milioni di euro stanziati), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario sarà pari all’importo del credito risultante dalla comunicazione integrativa presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle medesime dichiarazioni integrative). Quindi si tratta di un riparto proporzionale delle risorse disponibili e non di un click day, che avrebbe avvantaggiato le imprese più veloci nel presentare la comunicazione integrativa.

 

Cumulabilità della ZES unica con il Tax Credit Transizione 5.0

 

Per effetto della legge di Bilancio 2025 in commento, è stato anche soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta Transizione 5.0 con il credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui agli articoli 16 e 16-bis del D.L. n. 124/2023, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all’art. 13 del D.L. n. 60/2024, nel rispetto delle rispettive discipline.