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Marco Nessi - 07/07/2025

Tax News 37/2025 del 07.07.2025

Veicoli assegnati in uso promiscuo: chiarito l’ambito applicativo

Com’è noto la Legge di Bilancio 2025 ha modificato il trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo. Nella circolare 3 luglio 2025 n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la decorrenza del nuovo regime, le condizioni per l’applicazione della disciplina transitoria e le modalità di gestione delle proroghe e delle riassegnazioni.

 

1. Il nuovo regime fiscale in vigore dal 1 gennaio 2025

In linea generale, per i veicoli aziendali che sono concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit viene determinato in misura forfettaria, assumendo il 50% del costo chilometrico annuo determinato secondo le tabelle ACI, riferito a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, al netto delle eventuali trattenute a carico del dipendente (ex art. 51, c. 4, lett. a, TUIR).

Questa percentuale è ridotta al 20% per i veicoli ibridi plug-in e al 10% per i veicoli elettrici a trazione esclusivamente elettrica.

Il nuovo regime è applicabile se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

  • immatricolazione del veicolo a partire dal 1° gennaio 2025
  • stipula del contratto di concessione con accettazione del dipendente (sottoscrizione dell’atto di assegnazione) dal 1° gennaio 2025;
  • consegna effettiva del veicolo al dipendente a partire dalla medesima data.

L’assenza di anche uno solo di questi elementi impedisce l’applicazione del nuovo regime.

 

2. La disciplina transitoria per i veicoli consegnati entro il 30 giugno 2025

L’articolo 1, comma 48-bis, della Legge n. 207/2024, introdotto dal Decreto Legge n. 19/2025 prevede l’applicazione di una disciplina transitoria in base al quale il previgente regime di tassazione del fringe benefit (basato sulla tassazione in base alle emissioni di anidride carbonica con le seguenti percentuali: 25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km, 30% per quelli tra 61 e 160 g/km, 50% per la fascia 161-190 g/km e 60% per oltre 190 g/km) continua ad essere applicabile nei seguenti casi:

  • per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza del contratto;
  • per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025, anche se il contratto è stato stipulato nel 2025.

Al riguardo, la circolare ha precisato che, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria, assume rilevanza la data di consegna del veicolo, non quella di stipula del contratto. Pertanto, se un veicolo è stato ordinato nel 2024 ma consegnato entro il primo semestre 2025 dovrà applicarsi la vecchia disciplina, anche in caso di sottoscrizione dell’atto nel 2025.

Inoltre, se un veicolo ordinato entro il 2024 è a trazione elettrica o ibrida plug-in e soddisfa nel 2025 i requisiti tecnici previsti dal nuovo regime (immatricolazione, stipula contratto e consegna), sarà possibile optare per l’applicazione della nuova disciplina più favorevole (è quindi riconosciuta una clausola di maggior favore che consente la scelta del regime fiscalmente più conveniente).

 

3. Alcuni esempi

  • se un veicolo è stato ordinato il 10 dicembre 2024, il contratto è stato sottoscritto il 15 febbraio 2025 e la consegna è avvenuta il 10 marzo 2025, si applica la disciplina transitoria. La stipula del contratto nel 2025 non è ostativa, purché l’ordine sia del 2024 e la consegna venga effettuata entro il 30 giugno 2025;
  • se un veicolo è stato ordinato a novembre 2024, il contratto è stato sottoscritto a dicembre 2024, ma la consegna è avvenuta il 5 luglio 2025, non è applicabile né il regime transitorio (perché la consegna è oltre giugno 2025), né quello nuovo (perché il contratto è antecedente al 2025). In questo caso, la tassazione segue il criterio del “valore normale” previsto dall’articolo 9 del TUIR, limitatamente all’uso personale.

4. Proroghe contrattuali e riassegnazioni

La circolare ha, infine, precisato che:

  • in caso di proroga del contratto originario: si mantiene il regime fiscale in vigore al momento della stipula iniziale, anche se la proroga interviene nel 2025, purché la natura del contratto non sia alterata;
  • in caso di riassegnazione del veicolo a un nuovo dipendente: si considera stipulato un nuovo contratto. Pertanto, il regime fiscale applicabile è quello vigente al momento della nuova consegna. Se la riassegnazione avviene entro il 30 giugno 2025 e il veicolo era stato ordinato entro il 2024, sarà applicabile la disciplina transitoria. Se, viceversa, la riassegnazione avviene dopo il 30 giugno 2025, e non ricorrono i requisiti per il nuovo regime, si applicherà il criterio ordinario del “valore normale” limitato all’uso personale.