Tax NEWS n.48 del 15/09/2025

Veicoli in uso promiscuo: orientamento restrittivo su optional e ricariche elettriche

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema relativo al trattamento fiscale applicabile ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, fornendo due chiarimenti significativi nelle risposte agli interpelli 9 settembre 2025 n. 233 e 10 settembre 2025 n. 237.

1. Optional richiesti e pagati dal dipendente (interpello n. 233/2025)

Nel primo orientamento, una società ha prospettato la possibilità per i dipendenti di personalizzare il veicolo aziendale loro assegnato, richiedendo optional aggiuntivi (come ad esempio un colore specifico o dotazioni estetiche o funzionali) il cui costo sarebbe stato interamente a carico del dipendente, tramite trattenute mensili in busta paga. La richiesta rivolta all’Agenzia era finalizzata a ottenere conferma circa la possibilità di sottrarre queste somme dalla base imponibile del fringe benefit, applicando la previsione dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR che consente di considerare il valore “al netto delle somme trattenute”. Tuttavia, nella risposta, l’Agenzia ha chiarito che la detrazione dalla base imponibile è ammessa solo per gli importi che il dipendente corrisponde per il godimento del veicolo nella sua configurazione base, come prevista nella tabella ACI, ma non si estende a costi sostenuti per beni o servizi aggiuntivi, quali gli optional.

L’impostazione seguita è coerente con quella già espressa dalla prassi, secondo cui la valutazione forfettaria ACI è “onnicomprensiva” ma limitata alla configurazione standard del veicolo e non tiene conto di dotazioni extra, anche se richieste e finanziate direttamente dal dipendente.

2. Ricariche elettriche presso colonnine pubbliche (interpello n. 237/2025)

Nel secondo interpello, una società ha presentato una nuova policy aziendale che prevede l’assegnazione di veicoli elettrici o ibridi plug-in in uso promiscuo ai dirigenti, con la fornitura di una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, il cui costo sarebbe stato sostenuto dalla società anche per l’utilizzo privato del mezzo.

Per garantire equità rispetto alle regole già applicate ai veicoli con motore termico, la società chiedeva conferma che l’energia elettrica rientrasse tra i costi già ricompresi nelle tabelle ACI e che, conseguentemente, la messa a disposizione della card non generasse ulteriori componenti imponibili in capo al dipendente.

L’Agenzia ha accolto questo punto, confermando che l’elettricità, in quanto carburante, è inclusa nei parametri di costo ACI (come già indicato nelle Considerazioni metodologiche predisposte annualmente dall’ACI) e che, pertanto, la card per le ricariche pubbliche non comporta un fringe benefit autonomo e aggiuntivo. Tuttavia, l’Agenzia ha anche precisato che le eventuali somme addebitate al dipendente per l’uso privato eccedente i limiti stabiliti dalla policy aziendale (ad esempio qualora vengano superati i chilometri convenzionali annui) non possono essere utilizzate per abbattere il valore del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI, in quanto questo è calcolato su base convenzionale e resta del tutto indipendente dalle effettive modalità di utilizzo del veicolo.

3. La prassi pregressa

I chiarimenti espressi  confermano il filone interpretativo ormai consolidato, tracciato sin dalla circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E, secondo cui:

  • il criterio di determinazione forfettaria del fringe benefit relativo ai veicoli ad uso promiscuo prescinde sia dalla percorrenza reale che dai costi effettivamente sostenuti dal datore o dal dipendente;
  • le tabelle ACI rappresentano un parametro rigido e non modificabile;
  • i beni o servizi aggiuntivi (come box auto, ricariche domestiche o optional) devono essere valutati separatamente, secondo le regole generali del reddito da lavoro dipendente, senza incidere sul valore convenzionale ACI.

Questo orientamento è stato ribadito anche nella risposta all’interpello 25 agosto 2023 n. 421, che ha chiarito come il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per la ricarica elettrica effettuata presso la propria abitazione configuri un rimborso in denaro, e come tale generi reddito imponibile, non potendo essere ricondotto al valore convenzionale ACI.

4. Conclusioni operative

Le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, seppur coerenti con l’impostazione normativa, pongono importanti riflessioni di natura pratica per le imprese.

Anzitutto, emerge con chiarezza che il valore convenzionale del fringe benefit auto rappresenta una soglia minima di tassazione, non derogabile, che non può essere abbattuta neanche in presenza di:

  • versamenti o trattenute per optional o personalizzazioni;
  • contributi del dipendente per utilizzi privati eccedenti;
  • interventi dell’azienda a beneficio del dipendente (es. wallbox, ricariche domestiche).

Tali costi, pur rappresentando un’effettiva partecipazione del dipendente al godimento del bene, non trovano riconoscimento nel calcolo fiscale del fringe benefit, che resta ancorato alla metodologia forfettaria delle tabelle ACI.

In secondo luogo, appare evidente che l’attuale sistema non premia comportamenti virtuosi né l’equità tra differenti formule contrattuali. Una maggiore partecipazione del dipendente ai costi (che potrebbe rappresentare un criterio di efficienza per l’azienda) non produce benefici fiscali, rendendo talvolta più onerose le formule “flessibili” rispetto a quelle standard.

Infine, si conferma la necessità per le aziende di aggiornare tempestivamente le policy interne in tema di fringe benefit, valutando con attenzione:

  • le modalità di quantificazione e addebito dei costi a carico del dipendente;
  • la corretta esposizione in busta paga;
  • la documentazione da conservare in caso di control

Tax News pubblicata il 15/09/2025 da Marco Nessi


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