Tax NEWS n.44 del 26/08/2025

TP Adjustments: chiariti i presupposti per l’applicazione dell’IVA

Gli aggiustamenti di transfer pricing assumono rilevanza ai fini IVA solo se contrattualmente qualificati come variazioni di corrispettivo e direttamente riferibili alle operazioni previamente individuate. In caso contrario, si tratta di mere rettifiche contabili non soggette ad IVA. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 20 agosto 2025 n. 214.

Nel caso analizzato la società ALFA (distributore italiano appartenente al gruppo multinazionale BETA) acquista componenti elettronici da DELTA (consociata estera senza stabile organizzazione in Italia, ma identificata ai fini IVA tramite rappresentante fiscale). In forza del nuovo contratto di distribuzione, i prezzi applicati alle forniture vengono definiti “provvisori” e, come tali, sono soggetti a revisione trimestrale o annuale attraverso aggiustamenti periodici calcolati sulla base del metodo reddituale TNMM (c.d. “Transactional Net Margin Method”). In applicazione di questo metodo, il margine operativo (ROS - Return on Sales) effettivamente realizzato da ALFA viene confrontato con un margine obiettivo di libera concorrenza, tale per cui:

 

  • se il ROS effettivo supera il target: DELTA emette una nota di variazione in aumento del prezzo;
  • viceversa, se è inferiore, viene emessa una nota di variazione in diminuzione.

A supporto di queste rettifiche, DELTA fornisce un prospetto analitico (breakdown) con l’indicazione delle singole fatture originarie interessate e la ripartizione degli aggiustamenti sui relativi corrispettivi.

In questo contesto è stato chiesto di chiarire la rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti così documentati e regolati, nonchè l'eventuale obbligo di emissione delle note di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 ed applicazione del meccanismo di reverse charge (ex art. 17, c. 2, DPR 633/72).

Alla luce delle previsioni contrattuali e della documentazione prodotta, l’Agenzia ha ritenuto sussistente il nesso diretto (richiesto dalla normativa IVA) tra le rettifiche e le operazioni originarie. A conferma, sono stati richiamati i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui la base imponibile dell’IVA è costituita dal corrispettivo effettivamente ricevuto (valore soggettivo), e non da un importo stimato in base al valore normale. La conclusione dell’Agenzia si è basata anche sui criteri elaborati a livello unionale (Working Paper n. 923/2017 della Commissione Europea e documento del VAT Expert Group n. 081 REV2/2018), secondo cui gli aggiustamenti di transfer pricing sono imponibili previo soddisfacimento dei seguenti requisiti:

 

  • sussistenza di un corrispettivo in denaro o natura;
  • individuazione delle cessioni cui si riferiscono;
  • collegamento diretto tra la rettifica e la prestazione originaria.

Nel caso specifico è stato riconosciuto il soddisfacimento di tutti questi presupposti, anche grazie alla nuova struttura contrattuale (sopra descritta) che è stata adottata dalle parti, in ciò superando le criticità che erano state rilevate in occasione di un precedente accertamento fiscale. La risposta dell’Agenzia delle Entrate (che fa seguito agli interpelli n. 60/2018 e n. 529/2021) segna un avanzamento nella definizione operativa del concetto di “collegamento diretto” richiesto ai fini IVA. E’ ora definitivamente chiarito il fatto che l’aggiustamento del prezzo non può derivare solo da una policy di gruppo o da una metodologia economica condivisa, ma è necessario che il contratto disciplini in modo chiaro e dettagliato la natura provvisoria dei prezzi, la loro rettifica in funzione di risultati consuntivi, e, soprattutto, che sia disponibile una documentazione analitica che colleghi puntualmente le variazioni ai singoli atti di cessione originari. In assenza di questi presupposti, le rettifiche perdono rilevanza ai fini IVA e si configurano come dei meri assestamenti contabili o redistribuzioni di utili infragruppo. Per effetto di quanto sopra, da un lato, è essenziale una redazione accurata dei contratti infragruppo, con clausole che prevedano espressamente la variabilità del prezzo e la modalità di calcolo e applicazione degli aggiustamenti; dall’altro, è indispensabile predisporre un impianto documentale che sia in grado di dimostrare la correlazione diretta tra le variazioni e le forniture originarie. In questo modo si garantisce certezza del diritto e si riduce il rischio di contenziosi con l’Amministrazione finanziaria, in una materia (quella del transfer pricing applicato all’IVA) che resta ancora priva di una disciplina normativa compiuta e che, come tale, ancora oggi, resta affidata eccessivamente all’elaborazione giurisprudenziale e amministrativa.


Tax News pubblicata il 26/08/2025 da Marco Nessi


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