Credito d’imposta transizione 5.0 [1]
L’articolo 38 del D.L. 19/2024 (c.d. “Decreto PNRR”)[2], ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese, negli anni 2024 e 2025, nell'ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici.
Soggetti destinatari
L'agevolazione è destinata a tutte le imprese[3] residenti nel territorio dello Stato[4], a condizione che rispettino:
- le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti effettuati in strutture produttive situate nel territorio dello Stato, nell’ambito di un progetto di innovazione, relativi a:
- beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B[5] della L. 232/2016 (si tratta degli stessi beni agevolabili per il credito “Industria 4.0”), strumentali all’esercizio d’attività d’impresa e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- beni strumentali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta[6];
- spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni, nel limite massimo di 300.000 euro[7].
Condizioni
Tali investimenti devono essere effettuati nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono, alternativamente, una delle seguenti riduzioni dei consumi energetici[8]:
- riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%;
- riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
Misura dell’agevolazione
La misura del credito d'imposta è proporzionale alla spesa sostenuta e varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili[9].
Di base il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
Tuttavia, tali misure sono rispettivamente aumentate:
- al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
Procedura per l’accesso all’agevolazione
Per poter accedere all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni telematiche al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in particolare:
- “ex ante”: una comunicazione riguardante la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- “ex post”: una comunicazione per comunicare il completamente dell’investimento
Le comunicazioni dovranno essere corredate da apposite certificazioni tecniche rilasciate da un valutatore indipendente[10], che dovrà attestare:
- “ex ante”: la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati;
- “ex post”: l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Oneri documentali
I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:
- Conservazione di idonea documentazione: ai fini dei successivi controlli è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;
- Inserimento di apposita dicitura in fattura: le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del D.L. 19/2024;
- Certificazione della documentazione contabile: l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti[11].
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2025, esclusivamente in compensazione mediante Modello F24, unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento, nemmeno all'interno del consolidato fiscale.
Rideterminazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta dev’essere rideterminato nel caso in cui, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati vengono:
- ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
- in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione dev’essere riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Rilevanza fiscale
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile né alla base imponibile IRAP; inoltre, non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Cumulabilità
Il credito d'imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
- il bonus investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, commi 1051 ss., della L. 178/2020;
- il bonus investimenti ZES Unica di cui all'art. 16 del DL 124/2023.
È tuttavia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Disposizioni attuative
Ulteriori indicazioni e disposizioni, tra cui le modalità e i termini di invio delle comunicazioni telematiche al GSE nonché i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale attuativo a cura del Ministero delle Imprese del Made in Italy che, stando alla norma, dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile p.v..
____________________________
[1] Art. 38 del DL 19/2024 - “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
[2] Pubblicato nella G.U. n° 52 del 02.03.2024.
[3] L'agevolazione non spetta agli esercenti arti e professioni, alle imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali, né alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2000.
[4] Comprese le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
[5] Rientrano tra i beni di cui all'Allegato B, se specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
[6] Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12.
[7] A condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e secondo le modalità ivi stabilite.
[8] La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico ottenuto è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel DM attuativo di prossima emanazione.
[9] Art. 38, commi 7 e 8, del DL 19/2024.
[10] Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono in ogni caso compresi:
- gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
[11] Si tratta della “certificazione contabile” già prevista per il credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I); per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei Revisori legali.

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