Tax NEWS n.43 del 22/08/2025

Iva all'importazione detraibile pur in assenza di proprietà dei beni

Con la risposta all’interpello 19 agosto 2025 n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il tema della detraibilità dell’IVA all’importazione in assenza di proprietà dei beni importati, ribadendo l’importanza del nesso funzionale tra beni importati e operazioni imponibili.

 

Con la risposta all’interpello 19 agosto 2025 n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in dogana nei casi in cui il soggetto importatore non sia anche il proprietario dei beni importati.  Nel caso esaminato: 

 

  • la società ALFA S.r.l. (attiva nella commercializzazione di principi attivi farmaceutici e prodotti chimici industriali) importa dalla Cina una materia prima (ZZ), formalmente di proprietà del committente giapponese (BETA), la quale viene conferita “free of charge” ad ALFA per consentirne la lavorazione in Italia, ad opera di un terzista (GAMMA), fino all’ottenimento di un farmaco finito (YY);
  • il prodotto finale viene quindi venduto da ALFA al rappresentante fiscale tedesco del promotore giapponese (operazione intracomunitaria) ovvero esportato verso Paesi extra-UE.

In questo contesto, è stato chiesto di chiarire la possibilità di ALFA di detrarre l’IVA assolta all’atto dell’importazione della materia prima, pur non essendone proprietaria.

L’Amministrazione finanziaria ha risposto positivamente al quesito, confermando la detraibilità dell’IVA a monte nei casi in cui (pur in assenza della titolarità del bene) sussista un “nesso diretto e immediato” tra i beni importati e le successive operazioni attive effettuate dal soggetto passivo. Il principio, già espresso in precedenza dalla Corte di Giustizia UE (C-97/90, Lennartz; C-437/06, Securenta; C-132/16, Iberdrola), si basa sulla natura oggettiva e funzionale dell’IVA come imposta neutra, che consente la detrazione in funzione dell’impiego dei beni o servizi acquistati per la realizzazione di operazioni imponibili. È quindi irrilevante la titolarità civilistica del bene, nel caso in cui il soggetto abbia la disponibilità economica dello stesso, ne sostenga l’onere effettivo e lo impieghi direttamente per la propria attività imponibile.

Nel caso concreto, ALFA, pur non acquistando formalmente la materia prima, la riceveva gratuitamente per conto del cliente giapponese, la introduceva in dogana assumendosi l’onere del dazio e dell’IVA, ne curava il successivo impiego nella produzione del farmaco e, infine, ne curava la cessione attiva. In questo modo, come già riconosciuto in passato (ris. 96/E/2007, ris. 346/E/2008, risp. n. 6/2019, 509/2021, 410/2022), si realizza una piena inerenza economico-funzionale tra l’IVA pagata in dogana e l’attività economica svolta. Di conseguenza, il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto, in linea con l’art. 19 del DPR 633/72, purché siano soddisfatti gli ulteriori presupposti formali, in primis la corretta registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti IVA.

In buona sostanza, seguendo l’orientamento espresso, nelle operazioni di importazione, la detrazione dell’Iva assolta può essere riconosciuta in presenza dei seguenti presupposti cumulativi:

 

  • effettiva disponibilità del bene da parte del soggetto importatore;
  • onere IVA effettivamente sostenuto e rimasto a carico del medesimo;
  • utilizzo dei beni per l’esercizio di attività economiche che danno luogo a operazioni attive rilevanti ai fini IVA;
  • corretta annotazione contabile della bolletta doganale.

La proprietà del bene, quindi, non è di per sé una discriminante ai fini del riconoscimento della detrazione Iva.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria è coerente anche con i principi del diritto doganale unionale, che attribuisce la qualifica di “debitore dell’IVA” al soggetto che presenta la dichiarazione doganale, a prescindere dalla titolarità giuridica del bene, come stabilito dall’art. 77 del Codice Doganale dell’Unione e dall’art. 201 della Direttiva 2006/112/CE. È dunque corretta l’interpretazione che fa coincidere la soggettività passiva IVA in dogana con il soggetto dichiarante, purché questi agisca in nome proprio e utilizzi i beni per finalità proprie.

In conclusione, la risposta conferma e rafforza un principio importante per le imprese che sono coinvolte in catene di fornitura internazionali complesse: il diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione spetta anche al soggetto non proprietario dei beni, purché sostenga l’onere dell’imposta e utilizzi i beni importati per finalità economiche proprie.

L’orientamento comporta in ogni caso la necessità di adottare una gestione documentale idonea a dimostrare in modo univoco l’inerenza e la strumentalità economica delle importazioni rispetto all’attività d’impresa svolta.

 


Tax News pubblicata il 22/08/2025 da Marco Nessi


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