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Emanuele Falorni - 27/10/2023

Tax News 23/2023 del 27.10.2023

Proroga del versamento del secondo acconto delle imposte per le persone fisiche titolari di partita IVA

Con la presente Taxnews vi informiamo della proroga, limitata ad alcuni contribuenti, del versamento del secondo acconto delle imposte dirette, disposto dall’art. 4 del D.L. 18 ottobre 2023. n. 145, pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale, e di altre novità fiscali di interesse dei contribuenti forfettari.

1. Soggetti interessati dalla proroga al 16 gennaio 2024 del secondo acconto delle imposte

La proroga del versamento del secondo acconto dovuto per l’anno 2023 riguarda soltanto le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. I contribuenti interessati sono quindi: le imprese individuali, i professionisti e gli artisti con posizione IVA. Sono invece esclusi dalla possibilità di posticipare il secondo acconto 2023: i privati senza posizione IVA, i soci di società, i collaboratori/coadiuvanti di impresa familiare, gli associati di studi professionali, le società e gli enti.

 

I contribuenti interessati dalla proroga (che interessa solo il periodo d’imposta 2023, e quindi non è una norma a regime), potranno versare il secondo acconto delle imposte, in luogo che entro il 30 novembre 2023, entro il 16 gennaio 2024.

È anche possibile scegliere di effettuare il versamento in cinque rate mensili di pari importo: la prima scadente il 16 gennaio 2024, e le successive ogni 16 del mese, senza alcuna sanzione. A partire dalla seconda rata, tuttavia, sono dovuti gli interessi, nella misura del 4% annuo.

 

2. Le imposte da dichiarazione interessate dal posticipo del secondo acconto delle imposte

Le imposte interessate dal differimento del secondo acconto 2023 sono quelle che emergono dalla dichiarazione dei redditi. Si tratta dunque di IRPEF, imposte sostitutive IRPEF, quali la cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAFE.

 

Non sono, invece, interessati dalla proroga i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL.

 

3. Dal 1° gennaio 2024 obbligo di fattura elettronica generalizzato per tutti i soggetti in regime forfettario.

Si rammenta che dal prossimo 1° gennaio 2024 viene meno l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario ex Legge n. 190/2014, che non abbiano compensi superiori a 25.000 euro. I soggetti che nel 2021 avevano avuto compensi superiori a 25.000,00 euro erano tenuti infatti alla fatturazione elettronica già dal 1 luglio 2022, mentre i soggetti che nel 2021 erano sotto la soglia di 25.000,00 euro, pur avendo superato nel 2022  i 25.000,00 di compensi, possono emettere fatture analogiche (cioè non elettroniche) ancora per tutto il 2023. Dal 2024 dunque vi è obbligo generalizzato per tutti i forfettari di entrare nel ‘sistema’ della fattura elettronica.

 

L’obbligo comporta anche:

 

  1. l'aasolvimento dell'imposta di bollo in misura virtuale;

 

  1. l’obbligo di ricezione delle fatture passive esclusivamente in formato elettronico. Si rammenta, al riguardo, che tale obbligo interessa anche i contribuenti forfettari, sebbene essi non detraggano alcuna IVA e non deducano analiticamente i costi inerenti l’attività. Tali fatture, infatti, rilevano ai fini della compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi (il prospetto dei dati informativi che i forfettari, pur non essendo soggetti agli ISA, sono in ogni caso tenuti a compilare);

 

  1. l’obbligo di conservazione dei documenti elettronici emessi e ricevuti a norma del Codice dell’amministrazione digitale.