Il termine di adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il periodo d’imposta 2025-2026 è fissato alla data del prossimo 30 settembre per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare . La scadenza riguarda nello specifico i contribuenti che nel 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli ISA e che non hanno già aderito al CPB per il primo biennio (2024-2025). Si ricorda che per i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare il termine di adesione è costituito dall’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
1. Ambito soggettivo: requisiti e condizioni per l’adesione
Possono aderire al CPB 2025-2026 esclusivamente i soggetti che:
- esercitano in via prevalente un’attività economica compresa tra quelle per cui è stato approvato un ISA (settori agricoltura, manifattura, servizi, professioni, commercio);
- applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) in via ordinaria in assenza di cause di esclusione o di inapplicabilità (es. regime forfetario, regime di vantaggio, periodo d’imposta di inizio o cessazione attività, ricavi superiori ai limiti previsti dagli ISA, ecc.);
- non hanno già aderito al CPB per il biennio precedente (2024-2025);
- presentano un livello di affidabilità ISA almeno pari a quello minimo stabilito dall’Agenzia delle Entrate per la ricezione della proposta di concordato, come previsto dall’art. 9, comma 3 del D.Lgs. 13/2024.
La verifica dei requisiti si fonda sull’elaborazione degli ISA relativi al periodo d’imposta 2024, da trasmettere entro il 31 ottobre 2025, in caso di adesione disgiunta.
2. Modalità di adesione e revoca
La trasmissione del modello CPB può avvenire secondo due alternative procedurali, ovvero con (Provvedimento AE n. 195422 del 24 aprile 2025):
- modalità congiunta (invio del modello CPB 2025/2026 contestualmente alla dichiarazione dei redditi 2025 e ai modelli ISA 2025);
- modalità disgiunta (invio del solo frontespizio del modello Redditi 2025, barrando la casella “Comunicazione CPB” con codice “1 - Adesione”, utilizzando lo stesso canale telematico della dichiarazione annuale). L’invio del solo frontespizio del modello REDDITI 2025 con il modello CPB 2025/2026 ha una natura non dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione alla proposta di CPB. In caso di invio del CPB con modalità disgiunta, entro il 31 ottobre occorrerà inviare il modello Redditi 2025 unitamente al modello ISA, verificando la coerenza con i dati utilizzati ai fini della proposta CPB. In caso di revoca di un’adesione già effettuata, l’operazione dovrà essere effettuata entro il 30 settembre (ovvero, per i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l’anno solare, entro il nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio), attraverso lo stesso frontespizio, con indicazione del codice “2 -Revoca”.
3. Imposta sostitutiva sul maggior reddito
L’articolo 20-bis del D.Lgs. 108/2024 (decreto correttivo del CPB) prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva opzionale sulla differenza positiva tra:
- il reddito concordato per ciascun anno oggetto del CPB;
- il reddito effettivo dell’anno precedente, rettificato ai sensi degli 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024, con esclusione dei componenti straordinari e, dal 2025, del beneficio della maxi-deduzione del costo del lavoro.
Nello specifico questo “maggior reddito” è tassato mediante l’applicazione di aliquote proporzionali al punteggio ISA, ovvero:
- 10% se il punteggio ISA è ≥ 8;
- 12% se il punteggio ISA è compreso tra 6 e 7,99;
- 15% se il punteggio è < 6.
Il DL 81/2025 ha introdotto un limite assoluto alla fruizione dell’imposta sostitutiva: infatti la differenza tra il reddito concordato ed il reddito rettificato dell’anno precedente che eccede 85.000 euro non è più assoggettabile all’imposta sostitutiva, ma deve essere tassata secondo le aliquote ordinarie, ovvero:
- 43% per i soggetti IRPEF;
- 24% per i soggetti IRES.
Si ricorda che per le società e associazioni trasparenti (ex artt. 5 e 116 del TUIR), questa soglia deve essere valutata a livello di ente e non pro quota in capo ai soci.
4. Maggiorazione degli acconti e gestione finanziaria dell’adesione
L’adesione al CPB produce effetti immediati anche sul versamento degli acconti fiscali. In particolare, in caso di adozione del metodo storico, sono applicabili le seguenti maggiorazioni obbligatorie (circ. 9/E/2025, paragrafo 1-14):
- +10% per le imposte sui redditi, calcolata sulla differenza tra il reddito concordato e quello effettivo 2024, rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16;
- +3% per l’IRAP, calcolata sulla differenza del valore della produzione netta, rettificato ex art. 17 CPB.
Le maggiorazioni devono essere versate entro le scadenze previste per l’acconto (seconda o unica rata) e possono essere scomputate in sede di saldo dall’imposta dovuta.
È inoltre ammessa la compensazione in F24 delle maggiorazioni con l’imposta sostitutiva eventualmente dovuta.
5. Limiti automatici in funzione dell'affidabilità fiscale
L’articolo 14 del D.L. 81/2025 ha introdotto nuove restrizioni alla formulazione della proposta CPB da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, il reddito proposto non può eccedere quello dichiarato per il 2024 (rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16) oltre i seguenti limiti, stabiliti dall’art. 9 del D.Lgs. 13/2024:
- +10% se il punteggio ISA 2024 è pari a 10;
- +15% se il punteggio è compreso tra 9 e 9,99;
- +25% se il punteggio è compreso tra 8 e 8,99.
Questi limiti non sono applicabili qualora la proposta dell’Agenzia risulti comunque inferiore ai valori di riferimento settoriali, determinati secondo la metodologia prevista dall’art. 9, comma 1. Le medesime restrizioni si applicano anche alla base imponibile IRAP, al fine di assicurare coerenza sistematica.
6. Correzione dei dati ISA tramite integrativa: riammissione e criticità
Un aspetto di particolare rilevanza operativa riguarda la possibilità, per i contribuenti inizialmente esclusi dall’ambito applicativo del CPB o che non abbiano ricevuto una proposta da parte dell’Agenzia delle Entrate, di accedervi successivamente attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, volta a modificare i dati dichiarati nel modello ISA 2025 (relativo al periodo 2024) e conseguentemente migliorare il punteggio di affidabilità. Questa facoltà, pur se non esplicitamente prevista dal testo normativo primario, è stata riconosciuta dalla circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, in particolare al quesito 4.2, con cui è stata confermata la legittimità dell’utilizzo dell’integrativa per correggere errori o omissioni nei dati ISA, a condizione che le modifiche siano oggettivamente giustificabili e riscontrabili nella documentazione contabile del contribuente. La finalità di questa previsione è di consentire la rielaborazione del profilo ISA, eventualmente tale da superare la soglia minima di affidabilità richiesta per accedere alla proposta CPB (tipicamente pari a 8), purché l’integrativa venga presentata entro il termine ordinario del 31 ottobre 2025. Evidentemente l’uso distorto di questo strumento potrebbe comportare gravi conseguenze: in caso di controllo: in questo caso, infatti, l’Agenzia potrebbe procedere alla disapplicazione della proposta CPB e alla decadenza dal regime, con recupero dell’imposta ordinaria, irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione e possibile ripercussione sul profilo di rischio fiscale del contribuente. Pertanto, l’eventuale ricorso all’integrativa deve essere valutato con estrema cautela e accompagnato da un’adeguata documentazione giustificativa, anche interna, che evidenzi l’origine e la natura dell’errore corretto, l’impatto sul punteggio ISA e la coerenza dell’intervento rispetto alla realtà economica e contabile dell’attività esercitata. Dal punto di vista procedurale, una volta inviata l’integrativa e rielaborato l’ISA corretto, il contribuente potrà ricevere una nuova proposta CPB elaborata sulla base dei dati aggiornati, che potrà essere accettata entro il termine del 30 settembre, seguendo le modalità previste dal provvedimento n. 195422/2025.

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Anno 2024
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- n.1 - 08/01/2024 - Legge di Bilancio 2024: le novità per le imprese
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- n.21 - 11/10/2023 - Comunicazione dei dati del titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023
- n.20 - 06/10/2023 - Proroga al 31 ottobre 2023 del pagamento per usufruire della sanatoria delle irregolarità formali
- n.19 - 27/09/2023 - Novità in materia di smart working e altre novità fiscali di interesse per le imprese e le persone fisiche
- n.18 - 22/09/2023 - Applicazione dal 2024 del nuovo principio contabile OIC 34 sulla rilevazione e valutazione dei ricavi da vendita di beni e servizi
- n.17 - 08/09/2023 - Obbligo di indicazione del “titolare effettivo” nel modello Redditi 2023, con riferimento a taluni crediti di imposta usufruiti per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022
- n.15 - 25/08/2023 - Come sfruttare l’opportunità di continuare a tenere le assemblee societarie mediante mezzi di telecomunicazione anche dopo il 31 luglio 2023, mediante un’apposita modifica statutaria
- n.14 - 23/08/2023 - Entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di “Whistleblowing” e relativi adempimenti
- n.13 - 24/07/2023 - Assegnazione agevolata dei beni ai soci entro il 30 settembre 2023
- n.12 - 20/06/2023 - Proroga al 20 luglio 2023 della scadenza di versamento delle imposte dirette e del saldo IVA annuale
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