Emanuele Falorni - 12/09/2024
Con la presente Taxnews si dà conto della Circolare operativa sul tax credit “Transizione 5.0”, emanata lo scorso 16 agosto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT), che interessa le imprese che attuano progetti innovativi che consentono un risparmio dei consumi energetici non inferiore al 3% (per la struttura produttiva) -5% (per il singolo processo produttivo).
La Circolare operativa del MiMit e l’ambito dell’agevolazione
Con la Circolare 16 agosto 2024, n. 25877, il MiMiT ha fornito una serie di indicazioni operative, al fine di consentire una corretta applicazione della disciplina attuativa del credito di imposta 5.0 (di cui alla nostra Taxnews n. 11/2024), istituito dall’art. 38 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 (c.d. “Decreto PNNR 4”) e regolamentato dal Decreto interministeriale di attuazione 24 luglio 2024 (c.d. D.M. “Transizione 5.0”)
La Circolare fornisce, tra le altre cose, esempi di calcolo del tax credit, e utili indicazioni su come individuare la struttura produttiva e il processo interessato dall’investimento, su come calcolare i risparmi energetici, sulle tipologie dei moduli fotovoltaici ammessi, su come comunicare eventuali modifiche al progetto presentato e sulle procedure delle varie comunicazioni previste.
Si tratta di un credito d’imposta a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell'ambito di progetti di innovazione da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% - 5%. In particolare, è richiesto che i progetti siano avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Dallo scorso 7 agosto per le imprese interessate è aperta la Piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% per cento del costo di acquisizione.
I soggetti beneficiari
Il nuovo credito d'imposta spetta a tutte le imprese, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile e fiscale. Il beneficio può essere usufruito anche dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito.
Il credito d'imposta in esame non spetta, invece alle imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o interessate da altra procedura concorsuale.
Gli investimenti agevolabili
L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle note Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Legge Finanziaria 2017):
Si evidenzia che in Transizione 5.0 i beni oggetto di investimento sono i medesimi per i quali spetta il credito d'imposta beni strumentali "Industria 4.0"
Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto PNNR 4, costituiscono "processi interessati" i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto/servizio/una parte essenziale dello stesso.
Possono rientrare nel progetto di innovazione, che consentono una riduzione dei consumi energetici e quindi generare costi agevolabili, anche:
Con riferimento all'autoproduzione/autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a 50 milioni di euro per ciascun anno. Il credito spetta in misura differenziata a seconda dell'importo dell'investimento, della riduzione dei consumi energetici conseguiti e del fatto che la riduzione dei consumi riguardi la struttura produttiva oppure i processi interessati, con percentuali del tax credit che vanno dal 15% al 45%.
Inoltre, fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il tax credit è aumentato di un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico, previsti dall’articolo 15 del D.M. “Transizione 5.0” del 24 luglio 2024, e di un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione contabile, previsto dall’articolo 17 del predetto D.M.
Gli adempimenti richiesti
Ai fini dell'agevolazione l'impresa deve inviare al GSE:
Nel caso in cui, a seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e, alla comunicazione finale di completamento del progetto innovativo, i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva (la prenotazione), il credito d’imposta spettante è pari a quello prenotato.
Si evidenzia che le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene devono riportare l'espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame. A tal fine può essere, ad esempio, utilizzata la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 38, DL n. 19/2024”.
L'impresa beneficiaria deve conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia, decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa beneficiaria dell’importo del credito compensabile. L’utilizzo in compensazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. Il credito non compensato entro la predetta data è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Ai fini della compensazione non è applicabile il limite:
Non opera, inoltre, la previsione di cui all'art. 31, D.L. n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d'imposta in esame:
Non è invece consentito il cumulo:
Le valutazioni di convenienza del piano di Transizione 5.0 vs Industria 4.0
Considerato che i beni per i quali spetta la nuova agevolazione sono i medesimi di “Industria 4.0”, qualora dagli stessi sia conseguito un risparmio energetico superiore al 3% - 5%, va valutato se fruire del credito "Industria 4.0", riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (fino al 30.6.2026 se "prenotati" entro il 31.12.2025) ovvero del nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0" (che richiede anche il risparmio energetico).
Ai fini della predetta valutazione si devono considerare:
Si evidenzia come Industria 4.0 sia ancora applicabile agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2025, oppure, a quelli effettuati fino al 30 giugno 2026 (termine lungo), se “prenotati” entro il 31 dicembre 2025, cioè se entro tale data l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati effettuati pagamenti di acconti in misura almeno pari al 20%. Salvo casi particolari, la realizzazione dell’investimento si realizza alla consegna e installazione di impianti e macchinari, che quindi può essere effettuata fino a tutto il 30 giugno 2026. L’entrata in funzione del bene e l’interconnessione possono poi avvenire nei mesi successivi, senza che ciò pregiudichi in alcun modo l’ammissibilità all’agevolazione.
L’agevolazione Transizione 5.0, ha, invece tempi ben più ristretti. In tal caso, infatti, l’investimento deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, quindi per i beni mobili il bene deve essere consegnato ed installato dal fornitore entro tale data. Nell’agevolazione Transizione 5.0, è inoltre necessario effettuare quasi immediatamente anche l’interconnessione dei beni, considerato che la comunicazione ex post di completamento dell’investimento va trasmessa tassativamente entro il 28 febbraio 2026 e, al momento della trasmissione di tale comunicazione deve essere già pronta la perizia tecnica attestante la messa in funzione del bene e l’avvenuta interconnessione. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta Transizione 5.0, riceve, infine, semaforo verde decorsi 10 giorni dalla data in cui il GSE conferma all’impresa beneficiaria il credito utilizzabile in compensazione, a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento da parte dell’impresa.
Va inoltre considerato che le risorse per il piano di Transizione 5.0 sono limitate: circa 6,2 miliardi di euro spalmati su diversi anni, e l’esaurimento delle risorse, il cui monitoraggio viene gestito dal GSE, ha come conseguenza l’inutilizzabilità del credito. Il GSE rende noto all’impresa, dopo la comunicazione ex ante se il credito richiesto è coperto da fondi disponibili. In questa fase, però, l’impresa ha necessariamente già avviato il progetto di innovazione, cioè ha assunto un impegno vincolante all’acquisto di beni nei confronti di uno o più fornitori. Questi rischi non si presentano, invece, con Industria 4.0, posto che al momento dell’ordine l’impresa ha certezza che, se completerà l’investimento con l’interconnessione, potrà sfruttare il credito d’imposta.
Nel caso in cui l’impresa abbia attivato la procedura per il tax credit Transizione 5.0, e abbia quindi già inviato la comunicazione di prenotazione degli investimenti (con l’indicazione del credito richiesto e la certificazione energetica ex ante), qualora ritenga di non riuscire a rispettare i tempi stretti richiesti per completare il progetto 5.0, può abbandonare Transizione 5.0 e indirizzarsi su Industria 4.0, fino al momento della Trasmissione della comunicazione del completamento del progetto 5.0 (che in tal caso ovviamente non sarà inviata).