Con la presente Taxnews si dà conto della Circolare operativa sul tax credit “Transizione 5.0”, emanata lo scorso 16 agosto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT), che interessa le imprese che attuano progetti innovativi che consentono un risparmio dei consumi energetici non inferiore al 3% (per la struttura produttiva) -5% (per il singolo processo produttivo).
La Circolare operativa del MiMit e l’ambito dell’agevolazione
Con la Circolare 16 agosto 2024, n. 25877, il MiMiT ha fornito una serie di indicazioni operative, al fine di consentire una corretta applicazione della disciplina attuativa del credito di imposta 5.0 (di cui alla nostra Taxnews n. 11/2024), istituito dall’art. 38 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 (c.d. “Decreto PNNR 4”) e regolamentato dal Decreto interministeriale di attuazione 24 luglio 2024 (c.d. D.M. “Transizione 5.0”)
La Circolare fornisce, tra le altre cose, esempi di calcolo del tax credit, e utili indicazioni su come individuare la struttura produttiva e il processo interessato dall’investimento, su come calcolare i risparmi energetici, sulle tipologie dei moduli fotovoltaici ammessi, su come comunicare eventuali modifiche al progetto presentato e sulle procedure delle varie comunicazioni previste.
Si tratta di un credito d’imposta a favore delle imprese che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell'ambito di progetti di innovazione da cui derivi una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% - 5%. In particolare, è richiesto che i progetti siano avviati a partire dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Dallo scorso 7 agosto per le imprese interessate è aperta la Piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% per cento del costo di acquisizione.
I soggetti beneficiari
Il nuovo credito d'imposta spetta a tutte le imprese, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime contabile e fiscale. Il beneficio può essere usufruito anche dalle imprese che adottano regimi forfetari di determinazione del reddito.
Il credito d'imposta in esame non spetta, invece alle imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o interessate da altra procedura concorsuale.
Gli investimenti agevolabili
L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi di cui alle note Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Legge Finanziaria 2017):
- destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
- effettuati nel 2024 e 2025;
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- alla condizione che tramite gli stessi sia conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%; ovvero, alternativamente, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
Si evidenzia che in Transizione 5.0 i beni oggetto di investimento sono i medesimi per i quali spetta il credito d'imposta beni strumentali "Industria 4.0"
Come specificato nella Relazione illustrativa al Decreto PNNR 4, costituiscono "processi interessati" i procedimenti tecnici, le fasi di lavorazione o le attività correlate e integrate nella catena del valore, che utilizzano delle risorse (input del processo) finalizzate alla produzione di un prodotto/servizio/una parte essenziale dello stesso.
Possono rientrare nel progetto di innovazione, che consentono una riduzione dei consumi energetici e quindi generare costi agevolabili, anche:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- le spese per la formazione del personalefinalizzate all'acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei predetti beni e, in ogni caso, fino a € 300.000, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati dal MiMit.
Con riferimento all'autoproduzione/autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), DL n. 181/2023, ossia:
- moduli fotovoltaici prodotti in Stati UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- moduli fotovoltaici con celle, prodotti in Stati UE con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti in Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a 50 milioni di euro per ciascun anno. Il credito spetta in misura differenziata a seconda dell'importo dell'investimento, della riduzione dei consumi energetici conseguiti e del fatto che la riduzione dei consumi riguardi la struttura produttiva oppure i processi interessati, con percentuali del tax credit che vanno dal 15% al 45%.
Inoltre, fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il tax credit è aumentato di un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico, previsti dall’articolo 15 del D.M. “Transizione 5.0” del 24 luglio 2024, e di un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione contabile, previsto dall’articolo 17 del predetto D.M.
Gli adempimenti richiesti
Ai fini dell'agevolazione l'impresa deve inviare al GSE:
- una comunicazione preventiva, cosiddetta di prenotazione, contenente la descrizione dell'investimento ed il relativo costo, corredata, in aggiunta gli altri documenti richiesti, da una certificazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili;
- una comunicazione di avanzamento del progetto innovativo, con gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, pari almeno al 20% del costo di acquisizione degli investimenti;
- una comunicazione di completamento del progetto di innovazione, da inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2026, corredata dalla documentazione elencata nella Circolare operativa in commento, tra cui si segnala: la certificazione ex post sulla riduzione dei consumi energetici, la perizia tecnica asseverata, sulle caratteristiche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2019, e l’attestazione di possesso della certificazione contabile, in merito all’effettivo sostenimento delle spese e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Tale certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, oppure da un Revisore legale/società di revisione, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti.
Nel caso in cui, a seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e, alla comunicazione finale di completamento del progetto innovativo, i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva (la prenotazione), il credito d’imposta spettante è pari a quello prenotato.
Si evidenzia che le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene devono riportare l'espresso riferimento alla disposizione agevolativa in esame. A tal fine può essere, ad esempio, utilizzata la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 38, DL n. 19/2024”.
L'impresa beneficiaria deve conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia, decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa beneficiaria dell’importo del credito compensabile. L’utilizzo in compensazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025. Il credito non compensato entro la predetta data è riportabile in avanti e utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Ai fini della compensazione non è applicabile il limite:
- pari a 2.000.000 di euro annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- pari a 250.000 euro annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Non opera, inoltre, la previsione di cui all'art. 31, D.L. n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d'imposta in esame:
- non può essere ceduto/trasferito neanche all'interno del consolidato fiscale;
- non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Non è invece consentito il cumulo:
- con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica ex art. 16, DL n. 124/2023;
- con il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art. 1, comma 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).
Le valutazioni di convenienza del piano di Transizione 5.0 vs Industria 4.0
Considerato che i beni per i quali spetta la nuova agevolazione sono i medesimi di “Industria 4.0”, qualora dagli stessi sia conseguito un risparmio energetico superiore al 3% - 5%, va valutato se fruire del credito "Industria 4.0", riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (fino al 30.6.2026 se "prenotati" entro il 31.12.2025) ovvero del nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0" (che richiede anche il risparmio energetico).
Ai fini della predetta valutazione si devono considerare:
- le diverse misure del credito spettante (minore in caso di investimenti "Industria 4.0");
- le diverse tempistiche di utilizzo (il credito d'imposta "Industria 4.0" è utilizzabile in 3 quote di pari importo, mentre il credito d'imposta "Transizione 5.0" va utilizzato entro il 31.12.2025, oppure va riportato in avanti ed utilizzato in cinque quote annuali);
- le procedure da attivare per la fruizione del credito: più complesse ed onerose in caso di credito d'imposta "Transizione 5.0", essendo necessaria, tra le altre cose, una certificazione di un terzo indipendente (la perizia tecnica asseverata), a prescindere dall'importo dell'investimento, mentre per il credito d'imposta "Industria 4.0" è possibile utilizzare, per gli investimenti fino a € 300.000, una dichiarazione del legale rappresentante.
Si evidenzia come Industria 4.0 sia ancora applicabile agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2025, oppure, a quelli effettuati fino al 30 giugno 2026 (termine lungo), se “prenotati” entro il 31 dicembre 2025, cioè se entro tale data l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati effettuati pagamenti di acconti in misura almeno pari al 20%. Salvo casi particolari, la realizzazione dell’investimento si realizza alla consegna e installazione di impianti e macchinari, che quindi può essere effettuata fino a tutto il 30 giugno 2026. L’entrata in funzione del bene e l’interconnessione possono poi avvenire nei mesi successivi, senza che ciò pregiudichi in alcun modo l’ammissibilità all’agevolazione.
L’agevolazione Transizione 5.0, ha, invece tempi ben più ristretti. In tal caso, infatti, l’investimento deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, quindi per i beni mobili il bene deve essere consegnato ed installato dal fornitore entro tale data. Nell’agevolazione Transizione 5.0, è inoltre necessario effettuare quasi immediatamente anche l’interconnessione dei beni, considerato che la comunicazione ex post di completamento dell’investimento va trasmessa tassativamente entro il 28 febbraio 2026 e, al momento della trasmissione di tale comunicazione deve essere già pronta la perizia tecnica attestante la messa in funzione del bene e l’avvenuta interconnessione. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta Transizione 5.0, riceve, infine, semaforo verde decorsi 10 giorni dalla data in cui il GSE conferma all’impresa beneficiaria il credito utilizzabile in compensazione, a seguito della comunicazione di completamento dell’investimento da parte dell’impresa.
Va inoltre considerato che le risorse per il piano di Transizione 5.0 sono limitate: circa 6,2 miliardi di euro spalmati su diversi anni, e l’esaurimento delle risorse, il cui monitoraggio viene gestito dal GSE, ha come conseguenza l’inutilizzabilità del credito. Il GSE rende noto all’impresa, dopo la comunicazione ex ante se il credito richiesto è coperto da fondi disponibili. In questa fase, però, l’impresa ha necessariamente già avviato il progetto di innovazione, cioè ha assunto un impegno vincolante all’acquisto di beni nei confronti di uno o più fornitori. Questi rischi non si presentano, invece, con Industria 4.0, posto che al momento dell’ordine l’impresa ha certezza che, se completerà l’investimento con l’interconnessione, potrà sfruttare il credito d’imposta.
Nel caso in cui l’impresa abbia attivato la procedura per il tax credit Transizione 5.0, e abbia quindi già inviato la comunicazione di prenotazione degli investimenti (con l’indicazione del credito richiesto e la certificazione energetica ex ante), qualora ritenga di non riuscire a rispettare i tempi stretti richiesti per completare il progetto 5.0, può abbandonare Transizione 5.0 e indirizzarsi su Industria 4.0, fino al momento della Trasmissione della comunicazione del completamento del progetto 5.0 (che in tal caso ovviamente non sarà inviata).

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- n.17 - 08/09/2023 - Obbligo di indicazione del “titolare effettivo” nel modello Redditi 2023, con riferimento a taluni crediti di imposta usufruiti per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022
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- n.3 - 19/01/2023 - Ulteriori novità fiscali per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2023 e nel Decreto Milleproroghe
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- n.1 - 03/01/2023 - Novità fiscali per le imprese contenute nella Legge di Bilancio 2023