Tax NEWS n.54 del 20/10/2025

Fatture d’acquisto e dichiarazione integrativa: l’omessa registrazione preclude la detrazione Iva

Nella risposta all’interpello n. 115/2025, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che la mancata registrazione delle fatture d’acquisto entro i termini previsti comporta la perdita definitiva del diritto alla detrazione dell’Iva. Un’impostazione rigorosa che rischia di penalizzare gli errori commessi in buona fede e in assenza di danno erariale.

Nella risposta all’interpello 17 aprile 2025 n. 115, l’Agenzia delle Entrate si è espressa su un tema di particolare rilevanza operativa, ovvero la possibilità di recuperare, tramite dichiarazione integrativa, l’Iva assolta su fatture di acquisto che, seppur ricevute nell’anno di competenza, non sono state registrate tempestivamente nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il caso analizzato ha riguardato una società che, nel corso del 2023, ha ricevuto regolari fatture passive per operazioni effettivamente inerenti alla propria attività. Nonostante l’Iva fosse esigibile nello stesso anno (e, dunque, detraibile) la società non ha provveduto ad annotare le fatture nei registri Iva del 2023; al contrario, la registrazione è avvenuta soltanto nel 2024, comunque entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2023. Tuttavia, per un mero errore materiale, le fatture non sono state considerate nella dichiarazione Iva originaria, precludendo la detrazione dell’Iva corrispondente. Nella consapevolezza di questa omissione, la società ha prospettato all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sanare la situazione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (ex articolo 8, c. 6-bis, DPR 322/98), ritenendo che si trattasse di un errore emendabile e che non sussistessero preclusioni sostanziali al recupero dell’Iva. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha rigettato questa tesi. In particolare, richiamando l’articolo 19, c. 1, del DPR 633/72, è stato preliminarmente ricordato che:

  • ai fini IVA il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta diventa esigibile ed è esercitabile entro la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui tale diritto è sorto;
  • per il corretto esercizio di questo diritto, l’articolo 25, c. 1, del DPR 633/72 impone la registrazione della fattura nei registri Iva entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno di ricezione del documento.

Coerentemente con quanto sopra, nel caso esaminato, è stato quindi osservato che:

  • la società, pur avendo ricevuto fatture nel 2023 e potendo esercitare la detrazione nel medesimo anno, non ha provveduto a registrare le stesse nei registri Iva relativi all’anno di ricezione;
  • la registrazione posticipata delle fatture (operata nel 2024), seppur effettuata entro il termine per la dichiarazione, non ha sanato questa omissione;
  • la mancata registrazione nei tempi e nei modi previsti equivale ad una rinuncia definitiva al diritto alla detrazione dell’iva per quell’esercizio, con conseguente impossibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa per “recuperare” diritti non esercitati per mancanza di un presupposto essenziale (ovvero la registrazione tempestiva).

Il sopra citato orientamento, oltre a smentire quanto già riconosciuto in passato, appare eccessivamente formalistico. Infatti, seguendo le conclusioni dell’interpello, in mancanza di una registrazione tempestiva della fattura, il diritto alla detrazione dell’IVA dovrebbe ritenersi irrimediabilmente escluso anche nelle ipotesi in cui fosse possibile dimostrare la buona fede e l’assenza di impatti negativi sul gettito erariale.  A commento critico di questa interpretazione, nel documento 16 settembre 2025 n. 6 l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC Lab) ha osservato che, secondo l’orientamento consolidato espresso della Corte di Giustizia UE (si veda CGUE 11 dicembre 2014, causa C-590/13) e della giurisprudenza nazionale (Cass. 9 febbraio 2023 n. 3902), previo soddisfacimento dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa, il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato soltanto per il mancato rispetto di obblighi formali, ivi inclusa la registrazione delle fatture (questa previsione può trovare un limite soltanto nelle omissioni che hanno la finalità di frodare il fisco o di eludere gli obblighi tributari).

Per quanto visto sopra, in attesa di possibili ripensamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ad oggi deve ritenersi essenziale assicurare la corretta e tempestiva registrazione delle fatture passive, onde evitare la perdita definitiva del diritto alla detrazione dell’iva con applicazione delle relative sanzioni.

Di seguito, riepiloghiamo in forma tabellare il comportamento da adottare in relazione alle modalità e ai termini di esercizio della detrazione Iva, nelle due differenti ipotesi (adeguamento o meno alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate).

 

ESEMPIO

COMPORTAMENTO CONFORME ALL’INTERPELLO N. 115/2025

COMPORTAMENTO CONFORME ALLA NORMA E ALLA GIURISPRUDENZA

Fatture ricevute e registrate nel 2025

detrazione entro i termini previsti per le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) del 2025, previa annotazione nel registro Iva acquisti

detrazione entro i termini previsti per le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) del 2025, previa annotazione nel registro Iva acquisti

Fatture ricevute nel 2025 e registrate tra 1.1.2026 e il 30.4.2026

 

 

 

 

 

 

detrazione entro il 30.4.2026 con la dichiarazione Iva 2026 (anno 2025), previa annotazione in un apposito registro Iva sezionale

detrazione entro il 30.4.2026 con la dichiarazione Iva 2026 (anno 2025), previa annotazione in un apposito registro Iva sezionale

 

detrazione entro 31.12.2031, con la dichiarazione integrativa, previa annotazione in un apposito sezionale

Fatture ricevute nel 2025 e registrate oltre il 30.4.2026

detrazione non più esercitabile per perdita definitiva del diritto; dichiarazione integrativa preclusa

detrazione entro 31.12.2031, con la dichiarazione integrativa, previa annotazione in un apposito sezionale

Fatture con data dicembre 2025 ricevute tra il 1.1.2026 e il 15.1.2026

detrazione entro i termini previsti per le liquidazioni mensili o trimestrali del 2026, previa annotazione nel registro Iva acquisti

detrazione entro i termini previsti per le liquidazioni mensili o trimestrali del 2026, previa annotazione nel registro Iva acquisti

 

detrazione entro il 30.4.2027 con la dichiarazione Iva 2027, relativa all’anno 2026 previa annotazione in un apposito registro Iva sezionale

 

detrazione entro 31.12.2032 con la dichiarazione Iva integrativa previa annotazione in un apposito registro Iva sezionale

 


Tax News pubblicata il 20/10/2025 da Marco Nessi


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