Tax NEWS n.51 del 06/10/2025

Global minimum tax: approvato il modello per individuare il soggetto tenuto a presentare la comunicazione rilevante

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di notifica per l’individuazione del soggetto che sarà tenuto a presentare la comunicazione rilevante ai fini dell’applicazione della Global Minimum Tax. Il modello dovrà essere presentato entro 15 mesi dalla fine dell’esercizio di riferimento (18 mesi in caso di esercizio transitorio), e non prima del 30 giugno 2026.

1. L’adempimento

Con Provvedimento del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di notifica per l’individuazione del soggetto che, ai fini dell'applicazione della Global minimum tax, dovrà presentare la comunicazione rilevante (ex articolo 51 D.Lgs. 209/2023) contenente:

  • i dati identificativi delle imprese;
  • le informazioni generali sul gruppo;
  • i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera (la comunicazione si distingue quindi dalla “dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa” che, viceversa, riguarda il versamento delle imposte dovute).

In linea generale, ogni impresa operante in Italia e soggetta alle regole GloBE è tenuta a presentare direttamente la “comunicazione rilevante”. Tuttavia,:

  • con il modello in esame, le imprese locali e le entità apolidi costituite in base alla legge italiana e che rientrano nell’ambito applicativo della Global Minimum Tax, possono informare l’Amministrazione Finanziaria dell’intenzione di delegare un’altra impresa del gruppo a presentare per loro conto la comunicazione rilevante (la designazione deve essere notificata all’Agenzia delle Entrate mediante il “modello di notifica” che è stato definito dal decreto);
  • se la capogruppo è situata in un Paese con un accordo qualificato di scambio automatico, la stessa può inviare la comunicazione per tutte le imprese italiane del gruppo. In questo caso, l’Amministrazione fiscale estera trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate tramite il meccanismo di scambio automatico (ex art. 51, c. 3, D.Lgs. 209/2023);
  • nel caso di gruppi nazionali (con tutte le imprese localizzate in Italia e ricavi pari ad almeno 750 milioni di euro), la capogruppo può essere incaricata di presentare sia la comunicazione rilevante sia il modello di notifica (quest’ultimo, come visto sopra, serve a individuare l’impresa responsabile della trasmissione della “comunicazione rilevante”).

 

2. Modalità di invio del modello

Il file contenente il modello è formato utilizzando il software denominato “NotificaGlobe”, disponibile gratuitamente sul sito internet delle Entrate.

Il modello di notifica deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al quale la CR si riferisce.

Per effetto dell’esercizio transitorio previsto (ex art. 54 D.Lgs. 209/2023), relativamente all’esercizio 2024, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’esercizio, la comunicazione dovrà essere trasmessa non prima del 30 giugno 2026.

Per completezza ricordiamo che:

  • in assenza di revoche o modifiche, le informazioni e i dati contenuti nell’ultima notifica effettuata all’Agenzia delle Entrate sono considerati validi anche in relazione agli esercizi successivi per i quali sono scaduti i termini per la relativa notifica;
  • nel caso in cui si volessero modificare i dati contenuti in un modello precedentemente trasmesso, è possibile trasmettere (entro i termini previsti) un nuovo modello sostitutivo del precedente;
  • è possibile annullare gli effetti di una notifica già trasmessa, utilizzando lo stesso modello in cui dovrà essere barrata la casella “Annullamento”.

 

3. Sanzioni amministrative

In caso di omessa, tardiva o errata presentazione della notifica, è prevista l’applicazione delle seguenti sanzioni (ex articolo 13, c. 2, D.Lgs. 209/2023):

  • 100.000 euro per omissioni o ritardi superiori a tre mesi;
  • da 10.000 a 50.000 euro per ritardi non superiori a tre mesi o per comunicazioni contenenti dati incompleti o non veritieri.

Le sanzioni sono applicabili sia al soggetto designato alla presentazione della comunicazione rilevante sia alle singole imprese italiane che risultino inadempienti. È previsto, in ogni caso, un tetto massimo di 1 milione di euro per l’intero gruppo in Italia, indipendentemente dal numero delle violazioni contestate.

Per i primi tre anni di applicazione, le sanzioni sono ridotte del 50%, in un’ottica di gradualità e di accompagnamento all’entrata a regime della disciplina GloBE.


Tax News pubblicata il 06/10/2025 da Marco Nessi


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