Tax NEWS n.52 del 13/10/2025

Transizione 4.0: continuità e discontinuità tra il ciclo 2024 e il nuovo regime 2025

Il credito d’imposta per gli investimenti 4.0 è disciplinato da un nuovo sistema normativo, che si affianca al regime previgente ancora applicabile agli investimenti avviati entro il 2024. Il nuovo assetto prevede specifici adempimenti, soglie di spesa e un limite complessivo di risorse disponibili.

La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) ha profondamente modificato la disciplina relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, determinando una netta cesura rispetto al quadro previgente. Il nuovo impianto normativo, strutturato nei commi 445–448 dell’articolo 1, ha sostituito la precedente formulazione dell’articolo 1, comma 1057-bis della Legge 178/2020, scindendone la disciplina in due segmenti distinti: il comma 1057-bis (che continua a regolare gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024), e il nuovo comma 446 (che disciplina quelli realizzati a partire dal 1° gennaio 2025).

Gli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2024, risultano l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo, continuano a essere considerati investimenti 2024, anche se completati nel 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026. Per queste operazioni continuano ad applicarsi le previsioni del D.M. 24 aprile 2024, con l’utilizzo del codice tributo 6936 nel modello F24 e applicazione dei limiti massimi previsti per il 2024, pari a 2,5, 10 e 20 milioni di euro, in base alla tipologia di investimento. Inoltre, questi investimenti sono esclusi dal plafond 2025 (pari a 2,2 miliardi di euro).

Viceversa, a partire dal 1° gennaio 2025, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ciclo “Transizione 4.0”, i soggetti che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 sono tenuti a rispettare un triplice adempimento comunicativo (gestito tramite la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici) e, conseguentemente, sono tenuti ad inviare:

  • una comunicazione preventiva (entro il 31 gennaio 2026),
  • una comunicazione intermedia per attestare il versamento dell’acconto del 20% (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva);
  • una comunicazione di completamento (entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti chiusi nel 2025 ovvero entro il 31 luglio 2026 per quelli completati entro il 30 giugno 2026).

L’accesso al beneficio è subordinato non più solo al rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni (allegati A e B della Legge 232/2016), ma anche alla disponibilità residua del plafond, gestito con criteri cronologici di priorità.

Operativamente, il credito d’imposta maturato nel 2025 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione orizzontale tramite modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a partire dal decimo giorno del mese successivo alla comunicazione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle Entrate. È espressamente vietata la compensazione fuori dai canali telematici dell’Agenzia; ogni utilizzo non conforme comporta il rigetto automatico. Il nuovo sistema è quindi rigidamente tracciato, con controlli incrociati tra MIMIT e Agenzia.

Un aspetto operativo di rilievo riguarda le imprese che avevano già trasmesso la comunicazione preventiva o di completamento secondo il vecchio modello (D.M. 24 aprile 2024): per mantenere la priorità acquisita, questi soggetti hanno dovuto re-inviare la comunicazione entro il 14 giugno 2025 (poi prorogato di fatto al 17 luglio 2025) utilizzando il nuovo schema introdotto dal decreto direttoriale del 15 maggio 2025

Questo adempimento, non meramente formale, ha avuto la finalità di garantire la corretta registrazione dei dati nel sistema informatico del GSE, pena la perdita della priorità e il rischio di confluenza nel contingente successivo.

Nella seguente tabella riepiloghiamo l’attuale disciplina relativa agli Investimenti 4.0 (“vecchio” e “nuovo” regime) così come sopra illustrata.

 

AMBITO PERIODO INVESTIMENTO NORMATIVA COMUNICAZIONI/SCADENZE TERMINE ULTIMO

INVESTIMENTI 4.0 PRENOTATI

ENTRO 31/12/2024

Fino al 31/12/25

(coda al 30/06/26 con ordine e acconto 20% entro 31/12/2024)

Applicazione regime previgente (DM24/04/24)

esclusi dal plafond 2025

  • Preventiva: prima dell’ordine (nessuna scadenza perentoria);
  • Completamento: a fine investimento/interconnessione (nessuna scadenza perentoria);


NB: se inviata con vecchio modello, vi era l’obbligo di ri-invio sul nuovo modello entro 17/07/25 per mantenere la priorità acquisita

30/06/26

(termine lungo)

 

INVESTIMENTI 4.0 DAL 1/1/2025

1/1/25 - 31/12/25

(coda al 30/06/26 con acconto ≥ 20%)

Legge 207/2024, commi 445–448

(soggetto a plafond 2,2 mld)

DM 15.05.2025  Decreto direttoriale 16 giugno 2025

  • Preventiva: entro 31/01/26
  • Intermedia (acconto ≥ 20% investimento): entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva
  • Completamento:
  • entro 31/01/26 (per gli investimenti completati entro 31/12/25);
  • entro 31/07/26 (per gli investimenti completati entro 30/06/26);

31/07/26

 


Tax News pubblicata il 13/10/2025 da Marco Nessi


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