Tax NEWS n.55 del 27/10/2025

Dividendi: stop ai benefici fiscali per le partecipazioni sotto il 10%

Il disegno di Legge di Bilancio 2026 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre prevede l’introduzione di una significativa modifica al regime fiscale dei dividendi, segnando l’abbandono del regime generalizzato di imponibilità ridotta

L’articolo 18 del disegno di Legge di bilancio 2026 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre segna un punto di svolta rilevante nella disciplina della tassazione dei dividendi, introducendo una significativa restrizione al perimetro applicativo del regime di esenzione parziale attualmente previsto. La novità riguarda due articoli centrali del TUIR, ovvero:

  • l’articolo 59, per i soggetti Irpef imprenditori;
  • l’articolo 89, per i soggetti Ires.

In entrambi i casi, la nuova disciplina prevede l’esenzione parziale dei dividendi solo se la partecipazione diretta nella società erogante è pari o superiore al 10% del capitale sociale. Ai fini del raggiungimento di questa soglia, dovranno essere considerate anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate, secondo quanto disposto dall’articolo 2359, c. 1., n. 1), del codice civile, applicando la regola della demoltiplicazione lungo la catena di controllo.

Per i soggetti Ires, la restrizione alla dividend exemption rompe con un principio ormai consolidato, che aveva eliminato il meccanismo del credito d’imposta per sostituirlo con l’esenzione del 95% dell’utile percepito, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta. La ratio originaria del regime era quella di evitare la doppia imposizione economica, tassando l’utile solo in capo alla società che lo produce. La nuova previsione legislativa modifica quindi un presupposto fondamentale del sistema, introducendo una condizione soggettiva ulteriore e potenzialmente discriminatoria.

Un’ulteriore e importante precisazione riguarda i dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Anche in questi casi la nuova disciplina esige che, per poter fruire dell’esclusione del 50% o del 95% dall’imponibile (a seconda dei casi e dei requisiti di sostanza economica o di dimostrazione dell’effettività), il soggetto percettore deve possedere una partecipazione diretta al capitale della società partecipata almeno pari al 10%, considerando sempre anche le partecipazioni indirette possedute tramite società controllate. In mancanza di questo requisito, la tassazione dei dividendi sarà integrale.

La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata con riferimento alla data della delibera di distribuzione dei dividendi e non a quella di effettivo pagamento degli stessi: ciò significa che tutte le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026 in poi ricadranno sotto il nuovo regime. Inoltre, per espressa previsione normativa, le nuove regole dovranno essere applicate anche ai fini del calcolo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ovvero il periodo d'imposta 2026 per i soggetti solari).

Le implicazioni operative derivanti dalla nuova disciplina sono molteplici e significative. Sul piano strategico, se la misura sarà confermata con queste modalità, le imprese e i gruppi dovranno rivedere le proprie strutture partecipative al fine di evitare effetti penalizzanti, in particolare nei casi di partecipazioni di portafoglio sotto soglia (tipicamente utilizzate a fini finanziari o di trading). Infatti, in assenza del requisito del 10%, il dividendo percepito sarà integralmente tassabile, con un aggravio fiscale che, nel caso di soggetti Ires, passerà dall’1,2% effettivo (sull’imponibilità del solo 5%) al 24%.


Tax News pubblicata il 27/10/2025 da Marco Nessi


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