Tax NEWS n.56 del 29/10/2025

DDL Bilancio 2026: tornano le agevolazioni su assegnazioni, cessioni e trasformazioni

Il disegno di legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre (attualmente all’esame del Parlamento) ripropone, tra le varie misure, la riapertura della disciplina relativa all’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, la trasformazione agevolata in società semplice e l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali.

L’articolo 14 del disegno di Legge di Bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre (attualmente all’esame del Parlamento), riporta in auge la disciplina relativa all’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, nonché la trasformazione agevolata in società semplice e l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dagli imprenditori individuali. Il disegno di legge ricalca fedelmente la formulazione delle precedenti versioni delle relative discipline (Legge 208/2015, Legge 197/2022 e Legge 207/2024), limitandosi a un aggiornamento delle scadenze operative. Si conferma così un impianto normativo già collaudato, che gode di consolidata prassi interpretativa e applicativa (in tal senso si vedano le circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 26/E e 37/E/2016). La misura (se sarà confermata con queste modalità anche nel testo definitivo) consentirà alle società di persone e di capitali di assegnare o cedere, entro il 30 settembre 2026, beni immobili non strumentali e beni mobili registrati non utilizzati nell’attività d’impresa, applicando un’imposta sostitutiva dell’8% (ovvero del 10,5% per le società di comodo in almeno due dei tre esercizi precedenti), sulla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Viceversa, per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 13%. La base imponibile dell’imposta sostitutiva potrà essere determinata, per gli immobili, assumendo a riferimento il relativo valore catastale. In alternativa, per le cessioni, si assumerà il maggiore tra il corrispettivo pattuito e il valore normale del bene. Ulteriormente, con riferimento alle imposte indirette:

  • l’imposta di registro (ove dovuta) è applicabile nella misura del 50% rispetto a quella ordinaria;
  • le imposte ipotecarie e catastali sono sempre dovute in misura fissa.

Sul piano societario, la norma subordina l’accesso al regime agevolato alla titolarità della qualifica di socio alla data del 30 settembre 2025, ovvero all’iscrizione nel libro soci entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, con titolo di trasferimento certo anteriore al 1° ottobre 2025. L’estensione della disciplina alle trasformazioni in società semplice permette alle società commerciali di estromettere i beni strumentali in vista della cessazione dell’attività, mantenendone il godimento in un quadro fiscalmente agevolato ed escludendo l’applicazione della disciplina sulle società di comodo.  Una particolare attenzione merita anche l’estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali, che dovrà avvenire entro il 31 maggio 2026, con versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2026 oppure in 2 rate (entro il 30 novembre 2026 e 30 giugno 2027). In questo caso la ratio è diversa rispetto all’assegnazione, in quanto si intende agevolare l’uscita dal regime d’impresa di beni che l’imprenditore potrebbe voler mantenere nel proprio patrimonio personale alla fine dell’attività lavorativa, evitando la tassazione ordinaria sulle eventuali plusvalenze. La misura, infine, non comporta alcuna agevolazione ai fini IVA, confermando l’impostazione già nota nelle precedenti versioni.


Tax News pubblicata il 29/10/2025 da Marco Nessi


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