Tax NEWS n.61 del 24/11/2025

Approvato il Decreto correttivo della riforma Irpef-Ires

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo correttivo della riforma IRPEF-IRES, intervenendo su più decreti fondamentali del sistema fiscale. Il provvedimento aggiorna e coordina le disposizioni in materia di redditi, sanzioni, giustizia tributaria e riscossione, introducendo modifiche anche al TUIR e allo Statuto dei diritti del contribuente.

 

Il decreto legislativo correttivo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2025 è intervenuto su sei decreti legislativi fondamentali – tra cui quelli su IRPEF e IRES (D.Lgs. 192/2024), sistema sanzionatorio (D.Lgs. 173/2024), giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) e versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) – oltre che su norme di sistema come il TUIR e lo Statuto dei diritti del contribuente. Il decreto entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo le decorrenze generali e quelle specifiche previste per le singole disposizioni.

Uno degli interventi più significativi riguarda la disciplina dei familiari a carico ai fini IRPEF. La modifica al comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR reintroduce, con decorrenza dal 2025, la possibilità di considerare anche il coniuge non legalmente separato, i genitori, e gli altri soggetti indicati dall’articolo 433 c.c. tra i familiari fiscalmente rilevanti, purché conviventi o beneficiari di assegni alimentari non giudiziali. La novità supera la restrizione introdotta con la Legge di bilancio 2025, che limitava la detrazione IRPEF agli ascendenti conviventi, e ripristina un’impostazione più ampia e coerente con la logica degli oneri deducibili e detraibili sostenuti per familiari diversi dai figli.

Sul versante IRES, rileva la significativa estensione del principio della derivazione rafforzata nei confronti delle microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. La modifica all’articolo 83 TUIR consente quindi anche a queste realtà (se rinunciano al bilancio “micro”) di applicare criteri fiscali allineati a quelli contabili.

Ulteriori precisazioni emergono dal quadro definitivo della riforma in materia di errori contabili. Il correttivo (applicabile alle rettifiche rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025) delimita con maggiore precisione l’ambito soggettivo e oggettivo della procedura semplificata di correzione, confermandone l’applicazione soltanto in presenza di bilanci obbligatoriamente soggetti a revisione legale: restano quindi esclusi i soggetti che vi ricorrono volontariamente. La Relazione illustrativa chiarisce che la disciplina interessa anche le microimprese tenute alla revisione per effetto dell’art. 2477 c.c. (ad esempio, micro-capogruppo). Sul piano oggettivo, il meccanismo opera unicamente per gli errori “non rilevanti”, da individuare secondo i criteri previsti dai principi contabili OIC 29 e IAS 8. Non solo gli errori di imputazione temporale, ma anche quelli di qualificazione, classificazione e quantificazione rientrano nell’ambito di applicazione della norma, purché non sostanziali.

Viceversa, è confermato l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa per gli errori rilevanti. Per la correzione semplificata, invece, viene introdotto un vincolo temporale più stringente: infatti la rettifica dovrà essere effettuata entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso o avrebbe dovuto essere rilevato, salvo che siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche fiscali formalmente comunicati al contribuente

Ai fini IRAP si aggiunge inoltre un limite specifico: la correzione senza integrativa resta preclusa quando il valore della produzione netta, nel periodo d’imposta interessato dall’errore o dalla correzione, risulti negativo. Infine, a livello operativo, viene confermata la possibilità di utilizzare immediatamente in compensazione i crediti che emergono dalle eventuali dichiarazioni integrative ultrannuali presentate per correggere errori di competenza, senza attendere il periodo d’imposta successivo

Con riferimento alla disciplina degli interpelli, il decreto corregge le criticità connesse alla cosiddetta “tassa sugli interpelli” prevista dal D.Lgs. 219/2023. In tal senso il contributo sarà dovuto esclusivamente per le istanze particolarmente complesse, come richiesto dal Parlamento. La determinazione dell’importo sarà determinata con un apposito regolamento del MEF, tenendo conto della tipologia di interpello, della natura del contribuente e del volume d’affari.  È una scelta che impedisce un uso indiscriminato del contributo e mantiene l’interpello uno strumento realmente accessibile.

Il decreto interviene anche sulle scissioni mediante scorporo, estendendo il regime di neutralità fiscale alle operazioni effettuate a favore di beneficiarie preesistenti, in coerenza con le modifiche civilistiche del D.Lgs. 88/2025. Per gli apporti di singoli beni o di partecipazioni non PEX, la PEX sulle azioni della beneficiaria potrà applicarsi solo dopo tre anni di possesso, mentre ai trasferimenti verso beneficiarie già esistenti dovranno applicarsi anche i limiti al riporto delle perdite previsti per le scissioni ordinarie. Le nuove regole sono applicabili alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, nonché  (in via di salvaguardia) a quelle precedenti, se le relative dichiarazioni sono state predisposte conformemente ai criteri ora recepiti.  Un ulteriore intervento ha riguardato la disciplina delle sopravvenienze attive nelle procedure di crisi d’impresa. Il decreto ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR, chiarendo l’applicabilità della detassazione integrale delle sopravvenienze da riduzione dei debiti non solo ai concordati fallimentari e preventivi liquidatori, ma anche al concordato nella liquidazione giudiziale, al concordato minore liquidatorio e al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Viceversa, per le altre procedure (concordati in continuità, accordi di ristrutturazione e piani attestati, nonché i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione) resta applicabile la detassazione limitata nei limiti di perdite fiscali, interessi indeducibili ed eccedenze ACE. La norma esclude, infine, il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate in passato sulla base di interpretazioni differenti.


Tax News pubblicata il 24/11/2025 da Marco Nessi


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