Tax NEWS n.8 del 09/02/2026

Credito d’imposta Zes Unica e Zls. Doppia comunicazione obbligatoria e nuovi modelli

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di comunicazione necessari per accedere al credito d’imposta sugli investimenti effettuati nella ZES unica Mezzogiorno e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Il meccanismo, articolato in due adempimenti distinti e obbligatori per ciascun anno dal 2026 al 2028, impone una rigorosa pianificazione, pena la perdita del beneficio.

1. Premessa

Con i Provvedimenti n. 3882 e n. 3873 del 30 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla proroga del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES e nelle ZLS, introdotta dall’articolo 1, commi da 438 a 447 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. “Legge di Bilancio 2026”). I modelli approvati disciplinano i termini e le modalità di compilazione delle comunicazioni da presentare per poter beneficiare di questi incentivi che sono riconosciuti per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nei territori agevolati nel triennio 2026–2028.

Si ricorda che il credito ZES unica è rivolto alle imprese che effettuano investimenti in strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e, in via residuale, nelle aree delle Marche, Umbria e Abruzzo ammesse agli aiuti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta ZES, le spese devono riguardare l’acquisto di beni strumentali nuovi (quali macchinari, impianti e attrezzature varie) da destinare a strutture produttive già esistenti o di nuova realizzazione situate nel perimetro territoriale della ZES unica.

Sono altresì ammissibili (nei limiti del 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato) le spese relative all’acquisto di terreni e di immobili strumentali all’attività produttiva. È espressamente esclusa la possibilità di agevolare investimenti di importo inferiore a 200.000 euro (soglia minima richiesta per accedere al beneficio).

Analogamente, il credito ZLS è applicabile agli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate localizzate nei territori ammessi agli aiuti di Stato a finalità regionale, così come individuati dalla Carta italiana degli aiuti 2022–2027. In particolare, si tratta delle aree di regioni del Centro-Nord (ad esempio, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto), che hanno ottenuto il riconoscimento formale di ZLS mediante apposito DPCM.

2. Le Comunicazioni

La fruizione del credito si fonda su un duplice obbligo dichiarativo. In primo luogo, è prevista una comunicazione “preventiva”, che ha la funzione di prenotazione del beneficio. Per ciascun anno agevolato è quindi necessario indicare sia le spese già sostenute a partire dal 1 gennaio, sia quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre dello stesso anno. La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 30 maggio di ciascun anno (2026, 2027 e 2028). In particolare, il modello deve essere utilizzato per comunicare:

  • dal 31 marzo al 30 maggio 2026: l’ammontare delle spese ammissibili che si prevede di sostenere dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026;
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2027: l’ammontare delle spese ammissibili che si prevede di sostenere dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027;
  • dal 31 marzo al 30 maggio 2028: l’ammontare delle spese ammissibili che si prevede di sostenere dal 1 gennaio al 31 dicembre 2028.

L’omessa trasmissione della comunicazione nei sopra citati termini comporta la definitiva esclusione dall’agevolazione, anche qualora l’investimento dovesse essere conforme ai requisiti oggettivi e territoriali previsti. Successivamente alla comunicazione originaria, a pena di decadenza, è necessario inviare all’Agenzia una comunicazione integrativa entro i seguenti termini:

  • dal 3 gennaio al 17 gennaio 2027, per gli investimenti 2026;
  • dal 3 gennaio al 17 gennaio 2028, per gli investimenti 2027;
  • dal 3 gennaio al 17 gennaio 2029, per gli investimenti 2028.

La comunicazione integrativa ha la finalità di:

  • certificare l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati in via preventiva;
  • attestare l’ultimazione degli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento;
  • dichiarare che l’importo effettivo degli investimenti non ha superato quello già indicato nella comunicazione iniziale

3. Certificazione, utilizzo e limiti antiriciclaggio

Ai fini dell’effettiva fruizione del credito d’imposta, le spese sostenute devono essere asseverate da una certificazione rilasciata da un revisore legale o altro soggetto abilitato. La certificazione deve attestare l'effettivo sostenimento dei costi e la loro coerenza con quanto dichiarato ed è particolarmente rilevante in caso di investimenti non documentabili con fattura elettronica (come l’acquisto di immobili da privati) o per le acquisizioni in leasing, nonché per le spese fatturate in acconto.

Il credito riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, e solo a seguito del rilascio della ricevuta telematica che attesti l’ammissione al beneficio. L’utilizzo effettivo è inoltre condizionato dalla pubblicazione del provvedimento annuale dell’Agenzia, che dovrà stabilire la percentuale spettante in relazione alle risorse disponibili. È previsto, infine, un limite ulteriore in caso di importi superiori a 150.000 euro (anche cumulativamente): in questa ipotesi, la fruizione è subordinata all’esito positivo delle verifiche antimafia, da condurre ai sensi delle disposizioni del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011).

Infine ricordiamo che, sul piano della cumulabilità, il credito ZES resta compatibile con altre misure di sostegno, incluse quelle regionali e la Nuova Sabatini, nel rispetto dei massimali sugli aiuti di Stato.


Tax News pubblicata il 09/02/2026 da Marco Nessi


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