Tax NEWS n.5 del 19/01/2026

Cessione di beni strumentali: dal 2026 stop alla rateizzazione delle plusvalenze

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. “Legge di Bilancio 2026”) ha introdotto importanti modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di beni strumentali, eliminando la possibilità di tassazione rateizzata, ad eccezione di alcune specifiche fattispecie. Le nuove regole incidono anche sulla determinazione degli acconti per il 2026.

L’articolo 1, commi 42 e 43, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (“Legge di Bilancio 2026”) ha modificato il trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze realizzate dai soggetti IRES. Infatti, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ovvero dal 1 gennaio 2026 per i soggetti “solari”), non è più possibile rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni strumentali (materiali o immateriali) anche se detenuti da almeno 3 anni, come, viceversa, era consentito fino al periodo d’imposta 2025. Il nuovo impianto normativo impone, dunque, l’integrale tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta del relativo realizzo, con impatti diretti sulla determinazione del reddito imponibile e, di riflesso, sull’IRES e sull’IRAP. L’intervento interessa anche le immobilizzazioni finanziarie che non rispettano i requisiti per l’applicazione dell’istituto della c.d. participation exemption (PEX) disciplinato dall’articolo 87 del TUIR: anche in questo ambito, è venuta meno la possibilità di rateizzare le relative plusvalenze. Restano, tuttavia, confermate, in continuità con il precedente regime, due importanti eccezioni, ovvero:

  • le cessioni di aziende o rami d’azienda: in questo caso la plusvalenza potrà continuare ad essere rateizzata fino a un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che il complesso aziendale ceduto sia stato posseduto per almeno 3 anni;
  • la cessione dei diritti di utilizzo esclusivo delle prestazioni degli atleti delle società sportive professionistiche: in questo caso la relativa plusvalenza è rateizzabile nel caso in cui tali diritti siano stati detenuti per almeno 2 anni e limitatamente alla quota del corrispettivo conseguita in denaro.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle principali casistiche prima e dopo l’entrata in vigore delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

TIPOLOGIA DI BENE

REGIME FINO AL 2025

REGIME DAL 2026

Beni strumentali

(materiali e immateriali)

Rateizzazione fino a 5 anni

Tassazione immediata

Immobilizzazioni

finanziarie non PEX

Rateizzazione fin a 5 anni

Tassazione immediata

Cessioni d’azienda o rami d’azienda

Rateizzazione fino a 5 anni

Rateizzazione fino a 5 anni

Diritti all’utilizzo delle prestazioni sportive (società)

Rateizzazione fino a 5 anni

Rateizzazione fino a 5 anni

Un ulteriore profilo di attenzione riguarda la determinazione degli acconti dovuti per l’anno 2026.  In particolare, ai fini del calcolo dell’acconto con il metodo “storico”, l’imposta di riferimento relativa al periodo d’imposta 2025 dovrà essere ricalcolata assumendo l’integrale tassazione delle plusvalenze. Ne deriva un possibile incremento dell’IRES teorica di riferimento e, conseguentemente, degli acconti dovuti. Al fine di mitigare questo effetto, resta percorribile la soluzione alternativa costituita dall’adozione del metodo previsionale, basato sul reddito stimato per il 2026; evidentemente, in questo caso, sussiste anche una maggiore esposizione ad un rischio sanzionatorio per l’eventuale sottostima dell’imposta effettivamente dovuta.


Tax News pubblicata il 19/01/2026 da Marco Nessi


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