Tax NEWS n.9 del 16/02/2026

Global Minimum Tax: approvato il modello dell’imposizione integrativa

Con il provvedimento 6 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa ai fini della Global Minimum Tax

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2026 n. 46523 ha approvato il modello di dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa dovuta ai fini della Global Minimum Tax. Il modello si aggiunge alla comunicazione rilevante (c.d. “Global Information Return”) prevista dall'articolo 53 del D.Lgs. 209/2023, che deve essere trasmessa da tutti i soggetti che rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta prevista dall’articolo 10 del D.Lgs. 209/2023 (si tratta di tutte le imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale nei cui confronti è applicabile la GMT. Si ricorda che per questo adempimento è possibile designare un'altra impresa quale responsabile della trasmissione della comunicazione).

La dichiarazione annuale riguarda tutte le componenti dell’imposizione minima integrativa prevista dall’ordinamento italiano ai fini della GMT, ovvero:

  • l’imposta minima integrativa (IIR), dovuta dalla controllante italiana di gruppi multinazionali o nazionali;
  • l’imposta minima suppletiva (UTPR), dovuta dalle entità italiane del gruppo nei casi di mancata o parziale applicazione di un’imposta minima equivalente all’estero;
  • l’imposta minima nazionale (QDMTT), applicabile alle imprese del gruppo che sono localizzate in Italia e soggette a bassa imposizione.

Devono presentare la dichiarazione i soggetti che sono tenuti al versamento dell’imposta, ovvero:

  • la controllante capogruppo, la partecipante intermedia e la partecipante parzialmente posseduta, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell’imposta minima integrativa;
  • l’impresa (diversa dall’entità di investimento) localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell’imposta minima suppletiva;
  • l’impresa, l’entità a controllo congiunto o l’entità sussidiaria a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l’entità trasparente apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell’imposta minima nazionale sull’imposta minima nazionale.

Il modello si caratterizza per una struttura composta da un frontespizio e da 6 quadri (A, B, C, D, E ed F), ciascuno funzionale alla rappresentazione delle diverse componenti dell’imposizione integrativa secondo la logica del Secondo Pilastro OCSE. Nello specifico:

  • nel Quadro A sono raccolti i dati identificativi del gruppo e delle entità rilevanti, le informazioni relative all’applicazione dei regimi semplificati e le esclusioni;
  • nel Quadro B (calcolo imposizione integrativa): il soggetto responsabile dell’imposta minima integrativa e/o dell’imposta minima suppletiva è tenuto ad indicare i dati e le informazioni per la determinazione dell’aliquota dell’imposizione integrativa dovuta in Italia (a titolo di imposta minima integrativa e/o di imposta minima suppletiva) per ogni singolo Paese e per ogni sottogruppo rispetto al quale non si applicano le eccezioni al calcolo dell’imposizione integrative;
  • nel Quadro C (imposta minima integrativa): il soggetto responsabile dell’imposta minima integrativa deve indicare i dati e le informazioni per la determinazione dell’importo dovuto in Italia a titolo di imposta minima integrativa nell’esercizio di riferimento;
  • nel Quadro D (imposta minima suppletiva): il soggetto responsabile deve indicare l’imposta minima suppletiva dovuta in Italia per l’esercizio di riferimento qualora, alternativamente, la controllante capogruppo:

a) sia localizzata in un Paese terzo che non applica una imposta minima integrativa equivalente;

b) sia una entità esclusa;

c) sia localizzata in un Paese terzo a bassa imposizione (fatto salvo il caso in cui la controllante capogruppo sia soggetta ad una imposta minima integrativa equivalente con riferimento a sé stessa e alle sue imprese a bassa imposizione localizzate nel suo Paese di localizzazione);

  • nel Quadro E (imposta minima nazionale) se in un esercizio, l’aliquota effettiva delle imprese ed entità (anche a controllo congiunto) localizzate in Italia e appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale è inferiore all’aliquota minima prevista, è dovuta un’imposta minima nazionale pari alla relativa imposizione integrativa;
  • nel Quadro F, infine, viene effettuata la liquidazione delle imposte e la gestione delle dichiarazioni integrative,

A livello temporale, il provvedimento ha confermato la scadenza ordinaria del quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio, prevedendo il termine più ampio di 18 mesi per l’esercizio transitorio, con la precisazione che il primo termine di presentazione non può in ogni caso essere anteriore al 30 giugno 2026 (pertanto questo termine rileva per l'esercizio 2024, in quanto si tratta del primo esercizio di applicazione della GMT).

Infine, si ricorda che:

  • il modello dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato (il file contenente il modello può essere formato anche utilizzando il software denominato “DichiarazioneGlobe”, disponibile sullo sito dell’Agenzia delle Entrate);
  • le imposte dovute devono essere versate in due rate, ovvero:
  • la prima rata (corrispondente al 90% dell’importo complessivamente dovuto per l’esercizio di riferimento): entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio;
  • la seconda rata (pari al residuo 10%): entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dell’imposizione integrativa (pertanto, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro il 31 luglio 2026, mentre la seconda rata dell'imposta dovuta per il 2025 dovrà essere versata entro il 30 aprile 2027).

Tax News pubblicata il 16/02/2026 da Marco Nessi


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