Tax NEWS n.11 del 02/03/2026

Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci in scadenza il 30 settembre 2026

La Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 35-40, Legge 30 dicembre 2025 n. 199) ha riproposto la possibilità di effettuare l’assegnazione o la cessione agevolata di beni ai soci. L’obiettivo è quello di agevolare la fuoriuscita dal patrimonio delle imprese dei beni che non sono più necessari o utilizzati per l’attività, consentendo il loro trasferimento ai soci a condizioni fiscalmente meno onerose

1. Assegnazione e cessione: le differenze

Preliminarmente può essere opportuno ricordare che, dal punto di vista operativo, l’assegnazione e la cessione dei beni ai soci producono effetti differenti in quanto:

  • l’assegnazione agevolata consiste nell’attribuzione diretta del bene al socio e comporta una riduzione del patrimonio netto della società (pertanto, è necessario verificare la capienza rispetto al valore contabile dei beni da trasferire). Inoltre, salvo diversa previsione statutaria, deve essere rispettata la proporzionalità tra soci (ovvero la c.d. ”par condicio”), così da evitare che l’operazione possa avvantaggiare solo alcuni soci a discapito di altri;
  • la cessione agevolata rappresenta una vendita vera e propria e non determina una diminuzione del patrimonio netto della società ma una sua diversa composizione, con la sostituzione del bene ceduto con liquidità o crediti verso i soci. Dal punto di vista fiscale, un aspetto peculiare della cessione agevolata è costituito dal fatto che il costo fiscalmente riconosciuto in capo al socio corrisponde al corrispettivo pagato, anche se la società dovesse determinare l’imposta sostitutiva assumendo un valore catastale o normale più elevato.

2. Ambito soggettivo

La norma agevolativa si rivolge alle società di persone commerciali, ovvero le società in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas), ma anche le società di armamento e le società di fatto con oggetto commerciale. Sono inoltre incluse le società di capitali, ovvero le società a responsabilità limitata (Srl), le società per azioni (Spa) e le società in accomandita per azioni (Sapa). La misura è applicabile anche qualora queste società dovessero trovarsi in stato di liquidazione. Viceversa, sono escluse (e, come tali, non possono quindi accedere al beneficio) le società cooperative, le società consortili, i consorzi e gli altri enti commerciali, nonché gli enti non commerciali, anche qualora dovessero svolgere attività di impresa in via non prevalente.

3. I requisiti richiesti ai soci

Possono beneficiare dell’assegnazione/cessione agevolata, i soggetti che sono iscritti nel libro soci (ove previsto) alla data del 30 settembre 2025. È altresì consentito che vi siano iscrizioni successive, purché avvenute entro il 31 gennaio 2026, a condizione che il titolo di trasferimento della partecipazione abbia data certa anteriore al 1 ottobre 2025. Se la società non dispone del libro soci, la titolarità della partecipazione deve essere dimostrata con documenti idonei aventi data certa (es. atti di trasferimento quote, scritture private autenticate).

4. Beni che possono essere assegnati o ceduti

Possono essere assegnati/ceduti gli immobili che non sono strumentali per destinazione, ovvero:

  • gli immobili c.d. “patrimonio” (che producono reddito fondiario ai sensi dell’articolo 90 del TUIR);
  • gli immobili c.d. “merce” (destinati alla vendita nell’ambito dell’attività ordinaria);
  • gli immobili strumentali per natura (categorie A10, B, C, D, E) purchè non utilizzati direttamente nell’attività di impresa (es. capannoni, uffici).

Oltre agli immobili, sono compresi i beni mobili iscritti nei pubblici registri (ad esempio autovetture, imbarcazioni o aeromobili), purché non utilizzati come beni strumentali (sono quindi esclusi, ad esempio, i veicoli impiegati per il noleggio o quelli utilizzati da autoscuole).

La qualificazione del bene deve essere verificata al momento dell’assegnazione o della cessione. La prassi amministrativa ha più volte ribadito (circ. 112/E/99 e circ. 26/E/2016) che eventuali mutamenti di destinazione, anche se realizzati poco prima dell’operazione, non configurano un comportamento abusivo, ma un legittimo esercizio della facoltà riconosciuta dalla norma. Questo significa che, ad esempio, un immobile strumentale che viene dismesso e locato a terzi può essere considerato non più utilizzato direttamente e quindi rientrare tra i beni agevolabili.

5. Regime fiscale e imposte sostitutive

L’operazione (sia essa di assegnazione o di cessione) comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota pari all’8% sulla plusvalenza realizzata (l’aliquota è elevata al 10,5% per le società che sonoconsiderate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti). La base imponibile è determinata in base alla differenza tra il valore normale del bene (sostituibile, per gli immobili, con il valore catastale rivalutato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del DPR 131/86) e il suo costo fiscalmente riconosciuto. È inoltre prevista un’imposta sostitutiva del 13% sulle eventuali riserve in sospensione annullate per effetto dell’operazione.

Ai fini delle imposte indirette, l’imposta di registro è ridotta alla metà delle aliquote ordinarie, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono applicabili in misura fissa. L’IVA, se dovuta, è applicabile secondo le regole generali e ha come base imponibile il corrispettivo pattuito.

6. Scadenze dei versamenti

Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in due tranche: il 60% entro il prossimo 30 settembre 2026 e il restante 40% entro il 30 novembre 2026.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 22 giugno 2023 n.?30/E, ha ridefinito i codici tributo utilizzati nel modello F24 per le operazioni agevolate:

  • 1836 - Imposta sostitutiva (aliquota 8?% o 10,5?%) sulla differenza tra valore normale (o catastale per immobili) e costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati o ceduti ai soci;
  • 1837 - Imposta sostitutiva (13?%) sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione

Questi codici devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, con l’anno di riferimento corrispondente all’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (formato “AAAA”)


Tax News pubblicata il 02/03/2026 da Marco Nessi


Lo studio è a disposizione per chiarimenti ed assistenza

Contatta FiderConsult

Le ultime Tax & HR News

Archivio Tax & HR News

Anno 2025

Anno 2024

Anno 2023