Emanuele Falorni - 03/10/2022
Con la presente Taxnews si forniscono informazioni in merito ad alcune novità nel tracciato del file XML di fatturazione elettronica versione 1.7.1, che riguardano i nuovi codici di errore e l’introduzione di un nuovo codice Tipo Documento, il TD28, da utilizzare nel caso di acquisti da San Marino documentati da fattura cartacea con IVA esposta.
1. Il nuovo Tipo Documento TD28 (acquisto da San Marino con fattura cartacea e con IVA esposta)
Il nuovo codice TD28, utilizzabile a decorrere dal 1° ottobre 2022, è riservato agli acquisti da San Marino per il quali il cedente sammarinese ha emesso fattura cartacea con IVA. Tramite tale documento l’acquirente italiano adempie all’”esterometro, ossia all’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai predetti acquisti.
Come è noto, il D.M. 21 giugno 2021 del MEF disciplina le modalità operative delle cessioni di beni nell’ambito degli scambi tra Italia e San Marino e prevede, dallo scorso 1° luglio 2022, l’obbligo di emettere e accettare la fattura in formato elettronico, fatte salve specifiche ipotesi in cui la fattura elettronica non è obbligatoria per legge. Al riguardo, la legislazione sammarinese (Decreto delegato n. 147 del 5 agosto 2021) esclude dall’obbligo di emettere fattura elettronica gli operatori economici stabiliti o identificati nella Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro; gli interessati, pertanto, possono, facoltativamente, emettere la fattura in formato cartaceo.
I codici Tipo Documento TD17 (per i servizi acquistati dall’estero) e TD19 (per i beni acquistati dall’estero) dovranno, invece, essere utilizzati dall’acquirente italiano per l’assolvimento dell’IVA in Italia, qualora la controparte sammarinese abbia emesso fattura senza addebito dell’IVA.
2. I nuovi codici di errore
Come è noto, il processo di fatturazione elettronica prevede una serie di controlli formali automatizzati sul contenuto del file XML della fattura elettronica, necessari per garantire il corretto inoltro del documento al destinatario. Tali controlli vengono continuamente perfezionati dall’Agenzia delle Entrate. In questo contesto, sono stati recentemente introdotti dei nuovi controlli sul contenuto del file XML. Si tratta dei seguenti nuovi codici di errore.
Il codice 00471 sta ad indicare un errore di compilazione nel campo 2.1.1.1 per i tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25 e TD28 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate), nel caso in cui sia stato, non correttamente, indicato cedente/prestatore uguale al cessionario committente.
Viceversa, il codice di errore 00472, applicabile ai tipi documento TD21 e TD27, segnalerà la mancata corrispondenza nel campo 2.1.1.1 tra cedente/prestatore e cessionario/committente, posto che queste tipologie di documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente diverso dal cessionario.
Infine, il codice errore 00476, verifica che per fatture ordinarie e fatture semplificate non sia stato riportato contemporaneamente nel Paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT (vale a dire che gli ID Paese delle parti non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT).
3. Gli altri dati gestionali
Altre novità della versione 1.7.1 delle specifiche tecniche del tracciato XML della fattura elettronica riguardano il blocco informativo “Altri Dati Gestionali”. Si rammenta al riguardo che per ogni fattura elettronica si possono inserire più blocchi per ciascuna riga di fattura; per determinate operazioni questo campo viene utilizzato per l’inserimento dei dati richiesti dalla legge (ad esempio, qui si inseriscono i dati relativi alla dichiarazione d’intento).
Sono state quindi istituite tre nuove stringhe di variabili, per questo tipo di blocco:
È stata infine aggiornata la descrizione per il codice natura N7: “IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-octies, comma 1 lett. a, b, art. 74-sexies DPR 633/72)”.