Tax NEWS n.14 del 26/03/2026

Rivalutazione delle partecipazioni: imposta sostitutiva al 21%

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 144, Legge 30 dicembre 2025 n. 199) ha elevato al 21% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni detenute al di fuori del regime d'impresa. La novità è applicabile alle rivalutazioni aventi come data di riferimento il 1 gennaio 2026, con termine di perfezionamento al 30 novembre 2026.

1. La normativa di riferimento

La rivalutazione delle partecipazioni trova il proprio fondamento nell'articolo 5 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, che per la prima volta ha consentito ai contribuenti di rideterminare il costo fiscalmente riconosciuto di quote e azioni mediante il versamento di un'imposta sostitutiva agevolata. La disciplina è stata reiterata pressoché ininterrottamente per oltre vent'anni, con aliquote progressivamente crescenti: dal 2% e 4% delle origini, al 16% del biennio 2023-2024, fino al 18% dell'anno scorso. La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 30, Legge 27 dicembre 2024, n. 207) ne ha, infine, sancito il carattere strutturale, eliminando la necessità di proroghe annuali e stabilizzando il termine di perfezionamento al 30 novembre di ciascun anno.

In questo contesto, l'articolo 1, comma 144, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) è intervenuto nuovamente sulla disciplina, elevando l'aliquota dovuta ai fini della rivalutazione al 21%. La modifica ha efficacia per le rivalutazioni riferite al 1 gennaio 2026 e perfezionate entro il 30 novembre 2026.

2. Soggetti interessati

Possono accedere alla rivalutazione coloro che detengono partecipazioni al di fuori del regime d'impresa.  Nello specifico si tratta dei seguenti soggetti:

  • Persone fisiche, per operazioni estranee all’attività d’impresa;
  • Società semplici e soggetti equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • Enti non commerciali, limitatamente ai beni non relativi all’attività d’impresa eventualmente esercitata;
  • Soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni intestate a società fiduciaria, a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti sopra indicati.

Sono, viceversa, esclusi:

  • le società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.);
  • le società di persone commerciali (S.n.c., S.a.s.);
  • gli imprenditori individuali relativamente alle partecipazioni possedute in regime d’impresa.

3. Oggetto della rivalutazione

La rivalutazione consente di sostituire il costo storico con il valore attuale di perizia o di mercato, così che al momento della vendita della partecipazione, la plusvalenza (ordinariamente tassata con aliquota al 26%) risulta molto ridotta, se non completamente azzerata. Il costo di questa operazione è costituito dall'imposta sostitutiva del 21%, da versare in anticipo sul valore rivalutato. Il valore su cui viene calcolata l'imposta è determinato in modo diverso a seconda della natura della partecipazione. In particolare:

  • per le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati: il valore viene determinato da una perizia giurata di stima che attesta il valore normale della partecipazione alla data del 1 gennaio 2026. La perizia deve essere:

a) redatta da un dottore commercialista, un esperto contabile, un revisore legale o un perito iscritto alla Camera di Commercio;

b) asseverata entro il 30 novembre 2026 presso la cancelleria del tribunale, un ufficio del giudice di pace o un notaio;

c) conservata dal contribuente ai fini dell'esibizione su richiesta dell'Agenzia delle Entrate;

  • per le partecipazioni quotate: il valore normale è costituito dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2025 (art. 9, comma 4, lett. a, TUIR), con onere del contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto riepilogativo (circ. AE n. 16/2023, paragrafo 2).

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo. In caso di pagamento rateale, sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. Le scadenze dei pagamenti sono le seguenti:

  • prima rata: entro il 30 novembre 2026;
  • seconda rata: entro il 30 novembre 2027;
  • terza rata: entro il 30 novembre 2028

4. Il calcolo di convenienza

L'imposta sostitutiva del 21% è applicabile sull'intero valore rivalutato, mentre la tassazione ordinaria IRPEF colpisce solo il plusvalore al 26%. Ne deriva che la rivalutazione è conveniente soltanto quando il 26% della plusvalenza attesa supera il 21% del valore rivalutato.  Il punto di pareggio si raggiunge quando la plusvalenza supera circa l'81% del valore rivalutato, ovvero quando il costo di acquisto originario è inferiore al 19% di tale valore.

Un esempio concreto: se il valore rivalutato è 520 e il costo storico è 100, la plusvalenza è 420. Il 26% di 420 (= 109,20) equivale esattamente al 21% di 520 (= 109,20): i due regimi sono equivalenti. Con un costo storico più alto (e quindi una plusvalenza più contenuta) la tassazione ordinaria risulta meno onerosa della rivalutazione.

5. Irrevocabilità, ripensamenti e rivalutazioni pregresse

La rivalutazione è definitiva e irrevocabile sin dal versamento della prima rata. Se la cessione non si perfeziona o avviene a un prezzo inferiore al previsto, l'imposta non è rimborsabile (se versata in unica soluzione) e le rate successive rimangono comunque dovute (a conferma si vedano: circolari AE nn. 35/E/2004, 1/E/2021, 16/E/2023; Cass. nn. 28850/2023, 26186/2022; ord. n. 5981/2018).

Inoltre si ricorda che:

  • in caso di precedenti rivalutazioni è possibile rivalutare nuovamente le stesse partecipazioni (ad esempio perché il valore di mercato è ulteriormente cresciuto), scomputando dall'imposta dovuta sulla nuova perizia quella già versata in passato. In alternativa, è possibile presentare istanza di rimborso dell'imposta pregressa ai sensi dell'articolo 38, DPR 602/73, entro il termine di decadenza di 48 mesi dal versamento.
  • è ammessa la rivalutazione anche successivamente al perfezionamento della cessione (previo possesso delle partecipazioni alla data del 1 gennaio 2026 e versamento dell’imposta sostitutiva dovuta entro il 30 novembre 2026).

6. Conclusioni

Con l'aliquota al 21%, la rivalutazione delle partecipazioni non è più uno strumento di ottimizzazione fiscale di portata generale, ma è diventata un'opzione selettiva, conveniente soltanto per chi possiede partecipazioni con plusvalenze latenti molto elevate rispetto al costo storico. In tutti gli altri casi la tassazione ordinaria al 26% sulla sola plusvalenza risulta meno onerosa. Prima di avviare la procedura è quindi indispensabile: verificare con precisione il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (con particolare attenzione ai casi di successione e donazione); stimare la plusvalenza attesa; quantificare i costi della perizia e valutare l'opportunità di farli sostenere dalla società partecipata; procedere soltanto in presenza di una cessione concreta e ragionevolmente certa, vista l'irrevocabilità dell'opzione.

Lo Studio rimane a disposizione per effettuare il calcolo di convenienza nel caso specifico, assistere nella scelta del professionista per la perizia e seguire gli adempimenti di versamento entro il termine del 30 novembre 2026.


Tax News pubblicata il 26/03/2026 da Marco Nessi


Lo studio è a disposizione per chiarimenti ed assistenza

Contatta FiderConsult

Le ultime Tax & HR News

Archivio Tax & HR News

Anno 2025

Anno 2024

Anno 2023