Tax NEWS n.17 del 13/04/2026

Global Minimum Tax: definiti gli obblighi dichiarativi e comunicativi

La disciplina italiana sulla Global Minimum Tax (GMT) è ormai entrata nella sua fase operativa. Con due diversi provvedimenti l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità e le specifiche tecniche per l’invio della Comunicazione rilevante e della Dichiarazione annuale, il cui invio è previsto entro il prossimo 30 giugno 2026

 

1. Soggetti interessati e ambito applicativo

In via preliminare può essere opportuno ricordare che gli adempimenti relativi alla Global Minimum Tax interessano:

  • le imprese residenti e entità apolidi costituite in Italia che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali con ricavi consolidati pari o superiori a 750 milioni di euro, determinati sulla base del bilancio consolidato della capogruppo in almeno due dei quattro esercizi precedenti a quello di riferimento;
  • le entità trasparenti, società a controllo congiunto e le rispettive controllate situate in Italia, purché non ricorrano le specifiche ipotesi di esclusione previste dalla normativa.

Rientrano dunque nell’ambito applicativo tutti i soggetti localizzati in Italia che partecipano a gruppi di dimensioni rilevanti, secondo i criteri quantitativi normativamente previsti, indipendentemente dalla nazionalità del gruppo o dalla forma giuridica delle entità coinvolte.

2. Gli Adempimenti: Comunicazione rilevante (DAC9) e Dichiarazione annuale GloBE

I provvedimenti Agenzia delle Entrate 8 aprile 2026, prot. 111091/2026 (specifiche tecniche per la trasmissione del modello di dichiarazione annuale sull’imposizione integrativa ex art. 53 D.Lgs. 209/2023) e 9 aprile 2026, prot. 112451/2026 (modalità per la presentazione della Comunicazione rilevante - DAC9) hanno definito le modalità tecniche con cui è possibile procedere agli adempimenti previsti ai fini della Global Minimum Tax.

 2.1 Comunicazione rilevante (DAC9)

La Comunicazione rilevante, disciplinata dal DM 16 ottobre 2025, è il principale adempimento informativo previsto dal sistema della Global Minimum Tax. L’adempimento comunicativo può essere assolto anche da un’altra società del gruppo (tipicamente la capogruppo o una società designata) localizzata in uno Stato estero con il quale sia in vigore uno scambio efficace di informazioni con l’Italia. In questi casi, le singole società italiane sono esonerate dalla presentazione autonoma della Comunicazione, ma restano responsabili nel dover vigilare affinché l’obbligo venga effettivamente assolto a livello di gruppo.

La Comunicazione deve essere trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), direttamente o tramite intermediari abilitati, in formato XML. Il modello si compone di 4 sezioni principali cosi composte:

1) Informazioni generali sul gruppo

  • dati identificativi dell’impresa dichiarante e della controllante capogruppo;
  • elenco delle entità del gruppo, con indicazione della giurisdizione e della partecipazione;
  • individuazione delle entità escluse (fondi pensione, enti pubblici, veicoli d’investimento);

2) Regimi di esclusione e semplificazioni

  • opzione per safe harbours temporanei;
  • applicazione di regimi de minimis e start-up;
  • indicazione di eventuali esclusioni transitorie;

3) Calcolo della tassazione effettiva e dell’imposta integrativa

  • determinazione del reddito rilevante;
  • calcolo dell’Effective Tax Rate (ETR);
  • rettifiche per imposte differite, crediti rimborsabili e trasferibili;
  • calcolo della Top-up Tax per giurisdizione;

4) Sintesi e allegati

  • riepilogo dei dati per Paese;
  • indicazione delle aliquote effettive, delle riduzioni per attività sostanziali e delle imposte minime equivalenti;
  • allegati tecnici e attestazioni di coerenza.

Dopo l'invio, l'Agenzia delle Entrate certifica l'avvenuta presentazione mediante una ricevuta, resa disponibile (salvo cause di forza maggiore) entro 5 giorni lavorativi dalla protocollazione del file. La ricevuta riporta, alternativamente, l’esito positivo oppure e negativo (scarto). In caso di scarto, è necessario effettuare un nuovo invio integrale di tutte le posizioni da comunicare entro il termine ordinario di presentazione (non è quindi sufficiente ritrasmettere le sole posizioni oggetto di errore, ma occorre ripresentare l'intero file).

E’ possibile modificare le informazioni già trasmesse, inviando versioni sostitutive entro i medesimi termini di presentazione. Le comunicazioni trasmesse dopo la scadenza sono considerate tardive; tuttavia, se tecnicamente conformi e se la ricevuta riporta esito positivo, le stesse vengono comunque acquisite agli atti.

Operativamente le informazioni acquisite tramite la Comunicazione rilevante vengono condivise dall’Agenzia delle Entrate, entro 3 mesi dalla scadenza ordinaria (ovvero 6 mesi per il primo esercizio), con le autorità fiscali competenti degli altri Stati membri o delle giurisdizioni con cui sussistano accordi di scambio qualificati. Il primo flusso informativo, in base alle tempistiche fissate, non avverrà prima del 1 dicembre 2026. In caso di errori segnalati da autorità estere, sarà possibile rispondere con una comunicazione correttiva entro 30 giorni.

2.2 Dichiarazione annuale GloBE

Accanto alla Comunicazione rilevante, il soggetto passivo tenuto all’adempimento deve trasmettere la Dichiarazione annuale denominata “GloBE”, dedicata alla determinazione dell’imposta minima globale dovuta

La Dichiarazione (da inviare con i medesimi canali telematici previsti per la Comunicazione rilevante) traduce i dati contenuti nella Comunicazione rilevante in importi effettivamente dovuti ed è unica per tutte le tre imposte previste dal sistema GloBE, ovvero:

  • IIR (Income Inclusion Rule), ovvero l’imposta minima integrativa a carico delle controllanti;
  • UTPR (Undertaxed Profit Rule), ovvero l’imposta minima suppletiva, dovuta se la IIR non è stata applicata altrove;
  • QDMTT (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax), ovvero l’imposta minima nazionale a carico delle entità italiane.

Si ricorda che la dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di imposta dovuta (ad esempio nei casi di applicazione di regimi safe harbour o de minimis).


Tax News pubblicata il 13/04/2026 da Marco Nessi


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