Tax NEWS n.15 del 30/03/2026

Decreto Legge n. 38/2026: le principali novità per le imprese

Il Decreto Legge 27 marzo 2026 n. 38 (pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 72) contiene misure di carattere fiscale di immediato impatto per le imprese: dal ripristino della participation exemption e del regime di esclusione dei dividendi, all'eliminazione del vincolo territoriale per gli iper-ammortamenti, fino all'introduzione di un nuovo credito d'imposta per le istanze Transizione 5.0 rimaste insoddisfatte.

1. Ripristino del regime PEX e dell'esclusione dei dividendi (art. 11)

La modifica più attesa e di maggiore impatto sistematico contenuta nel Decreto Legge 27 marzo 2026 n. 38 riguarda il ripristino del regime di Participation Exemption (PEX) e del correlato regime di esclusione dei dividendi, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2026.

Come noto (si veda anche la precedente Tax News n. 4 del 12 gennaio 2026), la Legge di Bilancio 2026 aveva profondamente modificato le condizioni di accesso alla PEX e al regime di esclusione dei dividendi, introducendo due nuovi requisiti soggettivi (tra loro alternativi) particolarmente restrittivi. Per evitare la tassazione piena era sufficiente soddisfarne almeno uno: il primo richiedeva che la partecipazione ceduta o detenuta rappresentasse almeno il 5% del capitale della società partecipata; il secondo che il suo valore fiscale non fosse inferiore a 500.000 euro. Ai fini del computo della soglia del 5%, rilevavano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., tenendo conto dell'effetto demoltiplicazione della catena partecipativa: una previsione che, pur attenuando in parte la portata restrittiva del requisito per i gruppi societari strutturati, lasciava comunque esposti al rischio di tassazione piena i soci con partecipazioni dirette contenute e non sorretto da un valore fiscale significativo.

Il secondo requisito (più insidioso sul piano operativo) prevedeva che i dividendi percepiti da un soggetto IRES potessero beneficiare dell'esclusione dal reddito nella misura del 95% solo a condizione che la partecipazione detenuta nella società distribuente soddisfacesse, in via continuativa, gli stessi requisiti richiesti per la PEX: periodo minimo di possesso, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza della partecipata in un Paese non a fiscalità privilegiata, esercizio da parte di quest'ultima di un'attività commerciale effettiva. Queste restrizioni avevano generato criticità operative tra le quali le difficoltà di raccordo con le disposizioni in tema di dividendi infragruppo, di operazioni straordinarie e di gestione dei rapporti con soci esteri residenti in Stati UE/SEE, per i quali le nuove condizioni avevano reso incerta la determinazione dell'aliquota di ritenuta applicabile.

Il decreto ha abrogato integralmente i commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della Legge 199/2025 e ripristinato le regole previgenti. Nel dettaglio, le modifiche apportate al TUIR e al DPR 600/73 sono le seguenti.

  • esclusione dividendi per soggetti IRPEF imprenditori (art. 58, comma 2 TUIR): è stato eliminato il requisito per cui la quota di esclusione dal reddito era subordinata alla qualificazione della partecipazione secondo le condizioni PEX previste dal comma 1.1 dell'articolo 87 del TUIR. Gli utili relativi a partecipazioni d'impresa tornano quindi a beneficiare dell'esclusione parziale a prescindere dal valore fiscale della partecipazione;
  • tassazione dividendi per persone fisiche non imprenditori (art. 59 TUIR): gli utili da partecipazione (sia qualificata che non qualificata) concorrono al reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare, nell'esercizio del relativo incasso. E’ stato, inoltre, abrogato il comma 1-bis, che prevedeva condizioni differenziate in funzione delle caratteristiche della partecipazione;
  • participation Exemption su plusvalenze (art. 87 TUIR): è stato abrogato il comma 1.1 introdotto dalla Legge 199/2025, che aveva affiancato ai quattro requisiti tradizionali (periodo minimo di possesso, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza non in paradiso fiscale, attività commerciale) un ulteriore requisito di valore fiscale minimo della partecipazione. L'esenzione torna quindi ad applicarsi (per le plusvalenze realizzate e per le minusvalenze) alle stesse condizioni già previste dall'articolo 87 prima delle modifiche della Legge di Bilancio 2026;
  • esclusione dividendi per soggetti IRES (art. 89, comma 2 TUIR): gli utili distribuiti da società ed enti previsti dall'articolo 73, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR tornano ad essere esclusi per il 95% dalla formazione del reddito dell'esercizio in cui sono percepiti, senza la necessità di verificare alcuna condizione aggiuntiva in capo alla partecipazione detenuta nella società distribuente. La stessa semplificazione è estesa ai dividendi percepiti da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (art. 89, comma 3 TUIR) e alla disciplina dei dividendi "virtuali" provenienti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata (art. 89, comma 3-bis, lett. a): in quest'ultimo caso, è stata soppressa la condizione del valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
  • ritenuta su dividendi corrisposti a società UE/SEE (art. 27, comma 3-ter DPR 600/73): la ritenuta a titolo d'imposta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti a imposta sul reddito delle società negli Stati membri UE e negli Stati SEE inclusi nella white list torna all'aliquota dell'1,20%, eliminando le condizioni aggiuntive introdotte dalla Legge 199/2025.

Tutte le sopra citate disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2026. Il decreto non prevede tuttavia specifiche disposizioni di coordinamento per la gestione delle situazioni pregresse, il che renderà presumibilmente necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

2. Iper-ammortamenti: eliminato il vincolo territoriale (art. 7)

L'articolo 7 del decreto ha soppresso con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2026, il requisito che limitava la maggiorazione dell'ammortamento (ex art. 1, commi 427-436 della Legge199/2025) ai soli beni "prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo".

La Legge di Bilancio 2026 aveva introdotto per la prima volta questo requisito geografico come condizione di accesso all'agevolazione, causando immediate difficoltà operative per le imprese che acquistano beni strumentali tecnologicamente avanzati da Paesi extra-europei (si pensi ai beni provenienti dagli USA, dal Giappone o dalla Corea del Sud). Con il decreto, questa limitazione è venuta meno e gli iper-ammortamenti tornano ad essere riconosciuti indipendentemente dal Paese di produzione del bene.

3. Nuovo credito d'imposta per le istanze Transizione 5.0 insoddisfatte (art. 8)

Il decreto ha introdotto una misura di ristoro parziale per le imprese che si sono trovate nella situazione di:

  • avere già presentato le comunicazioni preventive per il credito d'imposta Transizione 5.0 (ex art. 38 DL 19/2024);
  • avere ricevuto dal GSE la conferma della rispondenza tecnica dei propri investimenti ai requisiti previsti dal Decreto MIMIT 24 luglio 2024;
  • non avere potuto accedere al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le caratteristiche operative del nuovo beneficio sono le seguenti:

  • misura del credito: pari al 35% dell'ammontare del credito d'imposta originariamente richiesto con le comunicazioni preventive, con riferimento agli investimenti in beni compresi negli Allegati A e B alla Legge 232/2016 (beni materiali e immateriali 4.0). A questo importo si aggiungono le spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione previsti dalla normativa Transizione 5.0;
  • limite di spesa complessivo: 537 milioni di euro per il 2026. Trattandosi di un limite di spesa e non di un plafond individuale, è possibile che (qualora le domande ammissibili dovessero superare tale importo) il credito riconosciuto a ciascuna impresa venga ridotto in proporzione, analogamente a quanto avviene per altri benefici contingentati. Il decreto non disciplina espressamente questa eventualità, rinviando alla normativa compatibile del DL 19/2024;
  • comunicazione del GSE: il GSE è tenuto a comunicare ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile entro il 30 aprile 2026, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Il credito è utilizzabile in compensazione solo decorsi cinque giorni da tale comunicazione;
  • utilizzo in compensazione: il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti generali di compensazione ordinariamente previsti;
  • trattamento fiscale: il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES/IRPEF né alla base imponibile IRAP e non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 TUIR) né del pro-rata di deducibilità dei componenti negativi (art. 109, comma 5, TUIR).

4. IVA nelle operazioni permutative: chiarita la decorrenza (art. 1)

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 138, Legge 199/2025) aveva modificato la disciplina della base imponibile IVA nelle operazioni permutative, introducendo nuove regole in deroga al criterio del valore normale già previsto dall'art. 13 del DPR 633/72.  Il decreto è intervenuto a chiarire la decorrenza, stabilendo che le nuove disposizioni sono applicabili alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per i contratti stipulati in data anteriore continuerà ad applicarsi il criterio del valore normale.

È prevista una clausola di salvaguardia per i comportamenti adottati anteriormente al 1 gennaio 2026 e per quelli adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della Legge 199/2025 nel periodo 1 gennaio 2026 – 27 marzo 2026. Non si farà luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

 


Tax News pubblicata il 30/03/2026 da Marco Nessi


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