Tax NEWS n.19 del 27/04/2026

Imposta di bollo sui registri contabili tenuti in formato meccanografico/informatico

Entro il prossimo 30 aprile deve essere versata l’imposta di bollo sui registri contabili (libro giornale, libro inventari, libri sociali obbligatori) tenuti in modalità informatica e per i quali non si procede alla stampa/conservazione su supporto cartaceo. L'adempimento riguarda i registri emessi o utilizzati durante l’esercizio 2025

1. Premessa e quadro normativo

Come noto, il c.d. “Decreto semplificazioni fiscali” (DL 73/2022) ha modificato l’articolo 7 del DL 357/1994, sopprimendo l’obbligo di stampa/conservazione annuale dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici. Ciò nonostante, non è venuto meno l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo sul libro giornale, sul libro degli inventari e sugli eventuali libri sociali vidimati.

Pertanto, le imprese che tengono la contabilità con sistemi informatici (limitandosi a mantenere aggiornati i dati su supporto elettronico senza procedere alla stampa cartacea) devono comunque versare l’imposta di bollo secondo le modalità previste dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, confermato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (si vedano: interpello n. 236/2021 e interpello n. 346/2021).

La disciplina prevede che il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno tenuti in modalità informatica avvenga in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Pertanto, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine (riferito ai registri dell’esercizio 2025) cade il prossimo 30 aprile.

2. Registri interessati

L’imposta di bollo riguarda i libri e registri previsti dall’articolo 2214, c. 1, del codice civile e ogni altro registro bollato e vidimato ai sensi degli articoli 2215 e 2216 c.c. (art. 16, lettera a, Tariffa Parte I, DPR 642/72). In particolare:

  • libro giornale (art. 2214 c.c.): la “registrazione” corrisponde ad ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio (RM 161/2007);
  • libro degli inventari (art. 2214 c.c.): per “accadimento contabile” si intende la registrazione relativa a ciascun cespite;
  • libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.), ovvero: libro soci, libro assemblee, libro CdA, libro collegio sindacale, libro obbligazioni, libro assemblee obbligazionisti e ogni altro libro per il quale sia prevista la bollatura (circ. AE 36/2006, par. 2).

Viceversa, sono esclusi dall’imposta di bollo i libri e registri la cui tenuta è prescritta esclusivamente da norme tributarie (art. 5, Tabella B, DPR 642/72): registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, libro di magazzino, ecc.

3. Importi e criteri di calcolo

3.1 Importi dell’imposta

 

Soggetto

Ogni 100 pagine

Ogni 2.500 registrazioni

Società di capitali

(che versano la tassa CCGG forfettaria)

            

 € 16,00

 

€ 16,00

Altri soggetti

(società di persone, ditte individuali, ecc.)

 

€ 32,00

 

€ 32,00

Nota: la misura “ogni 100 pagine” si applica ai registri stampati su supporto cartaceo; la misura “ogni 2.500 registrazioni” (o frazioni) si applica ai registri tenuti in modalità informatica ai sensi dell’art. 6, DM 17/06/2014.

 

Operativamente l’imposta di bollo deve essere versata con modello F24 ’compilando la Sezione Erario con il codice tributo 2501 (RM 106/2014) e indicando come anno di riferimento il 2025 (esercizio di emissione/utilizzo dei registri). Il versamento può essere effettuato esclusivamente in via telematica.

L’imposta è deducibile ai fini IRES (per cassa, ai sensi dell’articolo 99 del TUIR) ed IRAP.

3.2 Libri sociali in formato digitale - Interpello AE 42/2025

Con la risposta all’interpello n. 42 del 20 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla quantificazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa per i libri sociali tenuti con strumenti informatici. In particolare, in questa sede, è stato precisato che:

  • la “pagina” convenzionale è pari a 25 righe e il “foglio” a 100 righe (4 facciate);
  • per i libri sociali tenuti in digitale, il termine “registrazione” coincide con la singola “riga” del verbale o dell’annotazione;
  • l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine (o frazioni), corrispondenti a 500 righe (o frazioni);
  • la tassa di concessione governativa (per i soggetti diversi dalle società di capitali) è dovuta ogni 500 pagine (o frazioni), corrispondenti a 500 righe (o frazioni).

Per il calcolo del tributo occorre fare riferimento alla visualizzazione dei libri su supporto informatico, in modo da consentire il conteggio delle righe/pagine. Il formato PDF/PDF-A è stato ritenuto idoneo a tale scopo.

4. Esempio

La società Alfa Srl tiene la contabilità con sistema informatico senza procedere alla stampa cartacea. Nel corso dell’esercizio 2025 risultano:

  • Libro giornale: 4.800 registrazioni (operazioni in partita doppia)
  • Libro inventari: 320 registrazioni (cespiti)

Calcolo dell’imposta (cod. tributo 2501):

  • Libro giornale: 4.800 / 2.500 = 2 blocchi (1,92 arrotondato per eccesso) → € 16 x 2 = € 32,00
  • Libro inventari: 320 / 2.500 = 1 blocco (frazione) → € 16 x 1 = € 16,00

Totale imposta di bollo da versare entro il 30/04/2026: € 48,00 (F24 telematico, cod. 2501, anno 2025)


Tax News pubblicata il 27/04/2026 da Marco Nessi


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