Tax NEWS n.13 del 17/03/2026

Riserve in sospensione d’imposta: riaperta la facoltà di affrancamento

La Legge di Bilancio 2026 ha riaperto la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d’imposta riferite ai bilanci 2024–2025, tramite un’imposta sostitutiva pari al 10%.

1. Premessa

L’articolo 1, commi 44-45, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. Legge Bilancio 2026) ha reintrodotto un regime straordinario di affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d’imposta. Il meccanismo ricalca modelli già noti nelle precedenti leggi di bilancio, ma prevede anche elementi distintivi che ne ampliano l’efficacia come strumento di pianificazione fiscale e contabile. Il beneficio consiste nella possibilità di affrancare ai fini fiscali (anche parzialmente) le riserve interessate mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’10%, ottenendo così la possibilità di una successiva distribuzione delle stesse senza l’applicazione di ulteriore tassazione.

2. Riserve affrancabili

Rientrano nell’ambito oggettivo dell’affrancamento le riserve formatesi per effetto di operazioni che hanno generato utili civilistici non integralmente imponibili ai fini fiscali quali, a titolo esemplificativo:

  • le riserve da rivalutazioni fiscali (ex art. 15 D.L. 185/2008, art. 110 D.L. 104/2020);
  • i saldi attivi di rivalutazione monetaria (Legge 74/1952, Legge 576/1975, Legge 72/1983);
  • le riserve da rivalutazioni “storiche” (Legge 408/1990, 413/1991, 342/2000, 350/2003);
  • le riserve formate in attuazione di normative emergenziali, come quella COVID (es. ex art. 6-bis, DL 23/2020 per alberghi e terme);
  • le riserve generate da fusioni, scissioni o conferimenti in regime di neutralità fiscale;
  • le riserve trasformate in capitale sociale, dato che la distribuzione in caso di successiva riduzione determina tassazione (art. 13, comma 3, Legge 342/2000).

Si ricorda che le riserve sono affrancabili solo se:

1) esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 Dicembre 2024;

2) residuano, in tutto o in parte, nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 Dicembre 2025.

L’ammontare affrancabile è costituito dal minore tra i due valori contabili.

Con l’affrancamento, le riserve perdono il regime di sospensione d’imposta e diventano pienamente disponibili senza ulteriori obblighi impositivi in capo alla società. Tuttavia:

  • rimangono eventualmente i vincoli civilistici (es. indisponibilità statutaria);
  • le riserve si considerano riserve di utili, soggette alla presunzione di distribuzione (ex art. 47, comma 1, TUIR).

3. Riserve escluse

Viceversa, non sono affrancabili:

  • le riserve contabili prive di riconoscimento fiscale (ovvero prive di imposta sostitutiva);
  • le riserve formate in contabilità semplificata, anche se il contribuente è passato successivamente al regime ordinario;
  • le riserve già affrancate in precedenti regimi;
  • le riserve esclusivamente civilistiche, non soggette a rinvio d’imposta (es. riserve per ammortamenti sospesi);
  • le riserve non presenti in entrambi i bilanci di riferimento;
  • le riserve indivisibili delle cooperative, salvo frazioni formalmente riclassificate come saldi attivi affrancabili.

4. Imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 10% (indeducibile ai fini Ires e Irap) deve essere liquidata direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (Modello Redditi 2026 per i soggetti “solari) e versata obbligatoriamente in 4 rate annuali di pari importo, con un calendario agganciato alle scadenze ordinarie del saldo delle imposte sui redditi. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le scadenze saranno quindi le seguenti:

  • 1ª rata: 30.06.2026;
  • 2ª rata: 30.06.2027;
  • 3ª rata: 30.06.2028;
  • 4ª rata: 02.07.2029 (per differimento festivo).

Sulle rate successive alla prima non sono dovuti interessi

5. Conclusioni

L’opportunità di affrancare richiede un’attenta valutazione strategica. Da un lato, infatti, il pagamento dell’10% anticipa una tassazione potenziale che potrebbe essere sterilizzata a tempo indefinito in assenza di distribuzione. Dall’altro, offre certezza fiscale in caso di successiva erogazione, riducendo rischi di contenzioso e semplificando la gestione delle riserve in operazioni straordinarie. Si ricorda, infine che, ai fini delle verifiche sul capitale proprio (ex art. 2412 c.c.) o di altri indicatori patrimoniali, le riserve affrancate possono essere considerate pienamente disponibili.


Tax News pubblicata il 17/03/2026 da Marco Nessi


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