Tax NEWS n.21 del 11/05/2026

Deroga alla svalutazione dei titoli dell’attivo circolante: le indicazioni del documento interpretativo OIC n. 12

L'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato il testo definitivo del Documento interpretativo 12, che disciplina gli aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026.

1. Quadro normativo di riferimento

L'articolo 1, commi 65-67, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha riproposto la facoltà, già prevista dall'articolo 45, c. 3-octies e seguenti del D.L. 73/2022 (convertito nella Legge 122/2022), di derogare al criterio di valutazione dei titoli non immobilizzati previsto dall'articolo 2426, n. 9, del codice civile (sul tema si veda anche la Tax news n. 6 del 26 gennaio 2026). Com’è noto, quest'ultima disposizione impone la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Pertanto, la deroga consente alle imprese OIC adopter di non adeguare i titoli di debito e di capitale al minor valore di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, mantenendo il valore risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La ratio di questa disposizione è quella di evitare che oscillazioni temporanee dei mercati finanziari possano determinare l’iscrizione in bilancio di svalutazioni potenzialmente non definitive, con effetti negativi sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto.

Sul piano tecnico-contabile, la disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2026 non presenta novità rispetto al precedente regime derogatorio del 2022. Proprio per questa ragione, il Documento interpretativo 12 pubblicato in via definitive dall'OIC il 5 maggio 2026 ha confermato integralmente le posizioni già assunte nel Documento interpretativo 11 (emanato nel 2022 con riferimento agli esercizi dal 2022 al 2024). L'unico elemento aggiuntivo rispetto al precedente documento (di cui si dirà al successivo paragrafo 5) riguarda l'obbligo di indicare in nota integrativa l'effetto prodotto dalla deroga sul risultato dell'esercizio, recepito dall'OIC.

Esempio

Si consideri una società che acquista un titolo obbligazionario al costo di 95 il 15 marzo 2025. Qualora il valore di mercato al 31 dicembre 2025 sia pari a 82, la deroga consente di mantenere il titolo iscritto a 95, evitando una svalutazione di 13, fermo restando l'obbligo di accantonamento a riserva indisponibile e di informativa in nota integrativa

2. Limite della deroga: le perdite di carattere durevole

La deroga non è assoluta. Infatti, l'obbligo di svalutazione è confermato se la perdita di valore ha carattere durevole, secondo i criteri stabiliti dai principi contabili OIC 20 (Titoli di debito) e OIC 21 (Partecipazioni).

Al riguardo il Documento interpretativo 12 ha precisato che la durevolezza della perdita deve essere accertata con riferimento ai fatti ed alle circostanze che sono noti alla data di formazione del bilancio, ivi inclusi eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Nello specifico il documento ha fornito alcuni esempi chiarificatori, che riprendono le regole dell'OIC 29:

  • titolo iscritto a 100 nel bilancio precedente, con valore di mercato pari a 70 al 31 dicembre e ceduto a 70 prima della formazione del bilancio: la perdita di 30 è da considerarsi durevole e la svalutazione è obbligatoria;
  • se lo stesso titolo fosse ceduto a 80, la perdita durevole sarebbe limitata a 20;
  • in caso di cessione a 60, la perdita durevole al 31 dicembre sarebbe comunque 30 (ossia la differenza tra 100 e 70, valore di mercato a fine esercizio), mentre l'ulteriore perdita di 10 è di competenza dell'esercizio successivo.

3. Ambito di applicazione e modalità di esercizio della facoltà

La deroga può essere esercitata in modo selettivo, e quindi non per l'intero portafoglio non immobilizzato, ma anche solo per determinate categorie di titoli, individuate in base al codice ISIN (purché relativi a uno stesso emittente). Viceversa, dalla deroga sono esclusi gli strumenti finanziari derivati disciplinati dall'OIC 32, in quanto da valutare al fair value.

La deroga è applicabile anche alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis c.c.) e alle micro-imprese (ex articolo 2435-ter c.c.). Per le micro-imprese che si avvalgono dell'esonero dalla redazione della nota integrativa, le informazioni obbligatorie dovranno essere rese in calce allo stato patrimoniale ovvero, in alternativa, nel verbale dell'assemblea che approva il bilancio.

4. Riserva indisponibile

Le società che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati devono destinare ad una riserva indisponibile l’ammontare corrispondente alla mancata svalutazione, al netto del relativo onere fiscale. Qualora l'utile dell'esercizio o le riserve disponibili non dovessero essere capienti a tal fine, l'accantonamento dovrà essere effettuato con gli utili degli esercizi successivi.

Qualora, in un esercizio successivo, dovessero venire meno i presupposti della mancata svalutazione (ad esempio perchè il valore di mercato del titolo risale al di sopra del valore di iscrizione, ovvero il titolo viene ceduto a un prezzo non inferiore al valore di bilancio) la riserva indisponibile tornerà disponibile in misura corrispondente e potrà essere liberamente utilizzata per la distribuzione di dividendi o per la copertura di perdite.

5. Obblighi di informativa in nota integrativa

Le società che si avvalgono della deroga in esame sono tenute ad indicare in nota integrativa:

  • le modalità con cui si sono avvalse di questa facoltà e i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto della deroga;
  • la differenza tra il valore di iscrizione dei titoli in bilancio e il valore desumibile dall'andamento del mercato;
  • le motivazioni per cui la perdita di valore è stata ritenuta di natura temporanea;
  • l'effetto prodotto dall'applicazione della deroga sul risultato dell'esercizio (elemento aggiuntivo introdotto nel testo definitivo a seguito della consultazione pubblica).

Esempio di compilazione della nota integrativa

La società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 1, commi 65-67, Legge 199/2025 con riferimento ai titoli di debito emessi dalla Repubblica Italiana (codice ISIN IT00). Questi titoli sono stati mantenuti al valore di iscrizione risultante dal bilancio chiuso al 31/12/2024, pari a euro 100.000, anziché al valore di realizzazione desumibile dal mercato al 31/12/2025, pari a euro 85.000. La differenza di euro 15.000 è ritenuta di natura temporanea in considerazione della solidità dell'emittente / delle prospettive di recupero dei corsi. L'applicazione della deroga ha comportato un effetto positivo sul risultato d'esercizio pari a euro 15.000 ante imposte. La società ha accantonato a riserva indisponibile un importo pari a euro 11.220, corrispondente alla mancata svalutazione al netto del relativo onere fiscale


Tax News pubblicata il 11/05/2026 da Marco Nessi


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