Tax NEWS n.26 del 12/06/2026

Iperammortamento Transizione 5.0: al via le prenotazioni sulla piattaforma GSE

Da oggi, 12 giugno 2026, le imprese possono trasmettere al GSE la comunicazione preventiva di prenotazione del nuovo iperammortamento del Piano Transizione 5.0.

1. Quadro normativo e finalità della misura

Com’è noto il nuovo Piano Transizione 5.0 disciplinato dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha reintrodotto l’iperammortamento quale strumento di sostegno agli investimenti delle imprese nella duplice transizione digitale ed energetica (per approfondimenti al riguardo si veda anche la Tax News n. 22 del 18 maggio u.s.).  A differenza del precedente Piano 5.0, basato sul credito d’imposta, il nuovo incentivo opera come maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, rilevante ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario deducibili. Il beneficio incide quindi direttamente sul reddito d’impresa ed è fruibile attraverso il meccanismo ordinario dell’ammortamento fiscale lungo la vita utile del bene.

2. Apertura delle prenotazioni sulla piattaforma GSE

Con la pubblicazione del DM 7 maggio 2026 (MIMIT di concerto con il MEF), recante le modalità attuative, e del successivo DM direttoriale 10 giugno 2026 (che ne ha definito i termini di apertura e approvato i modelli di comunicazione e le istruzioni di compilazione), dalle ore 12:00 di oggi 12 giugno 2026, è disposta l’apertura della piattaforma informatica del Gestore dei servizi energetici (GSE) – www.gse.it – per la presentazione delle comunicazioni preventive di prenotazione. L’accesso avviene tramite SPID o carta d’identità elettronica (CIE), nella sezione “Area Clienti” del portale, secondo le istruzioni di compilazione allegate al decreto.

La prenotazione costituisce il primo passaggio obbligatorio della procedura. Nello specifico occorre trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, con indicazione dell’ammontare e della tipologia degli investimenti programmati.

In questa prima fase è abilitata esclusivamente la trasmissione della comunicazione preventiva: le successive comunicazioni di conferma del 20% e di completamento saranno rese disponibili sulla piattaforma con un ulteriore decreto direttoriale del MIMIT.

Sul piano operativo si evidenzia che tutte le comunicazioni previste dal regolamento sono trasmesse unicamente tramite la piattaforma informatica del GSE (sezione “Area Clienti”), accessibile con SPID/CIE: non è quindi ammessa la trasmissione per il tramite di un intermediario abilitato Entratel, poiché il canale non è gestito dall’Agenzia delle Entrate bensì dal GSE.

A norma dell’art. 3 del DM 7 maggio 2026, la comunicazione preventiva deve recare, in particolare: i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva; la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni di cui agli Allegati IV e V, con la data prevista di interconnessione; la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con la data prevista di entrata in funzione; i dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

3. Ambito applicativo: soggetti e beni agevolabili

Sotto il profilo soggettivo, la misura si rivolge alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere da forma giuridica, settore economico e regime contabile.

Poiché l’incentivo opera quale maggiorazione rilevante per il solo reddito d’impresa, restano esclusi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti in regime forfetario e le imprese agricole titolari di reddito agrario (sono, viceversa, ammesse le STP che producono reddito d’impresa, con esclusione di quelle in forma di società semplice). Sono altresì escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria o assoggettate a procedure concorsuali, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001. La spettanza è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sotto il profilo oggettivo, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0 e in beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni), ricompresi negli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti di stoccaggio.

Rispetto al precedente Piano 5.0 viene superato il concetto di “investimenti trainanti”: la spesa in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili è autonomamente agevolabile, senza essere necessariamente vincolata all’acquisto di beni 4.0. Per gli impianti di produzione di energia elettrica, il decreto fissa un dimensionamento con producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, con un costo massimo ammissibile determinato secondo i parametri dell’Allegato 1. Si segnala, infine, che nella versione definitiva del decreto sono stati esclusi dall’agevolazione i software in modalità cloud ed è stata espunta la clausola “made in Europe”.

4. Misura del beneficio e calcolo su base annua

La maggiorazione del costo è articolata per scaglioni di investimento, secondo le aliquote di seguito riepilogate:

 

Quota di investimento

Maggiorazione del costo

fino a 2,5 milioni di euro

180%

oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro

100%

oltre 10 e fino a 20 milioni di euro

50%

 

Il decreto attuativo, nella versione vistata dalla Corte dei conti, conferma che gli scaglioni e il massimale di 20 milioni si calcolano su base annua: gli importi vanno cioè considerati come distinti in ciascuna delle annualità del piano (2026, 2027 e 2028), con riferimento agli investimenti completati in ciascun esercizio. Ne deriva la possibilità di accedere alla maggiorazione massima in ognuna delle tre annualità, con evidenti riflessi sulla pianificazione temporale degli investimenti.

5. La nozione di investimento “effettuato” e il periodo agevolato

Il periodo agevolato comprende gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Per l’individuazione del momento di effettuazione rileva la nozione di “investimenti effettuati” di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR: per i beni mobili rileva la data di consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, quella in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà.

Il decreto precisa inoltre che, per le commesse complesse, il completamento coincide con la data di completamento dell’ultimo bene. Occorre peraltro coordinare la nuova misura con il cd. “termine lungo” 4.0: gli investimenti che beneficiano dell’art. 1, comma 446, della L. 207/2024 – ovvero quelli prenotati entro il 31 dicembre 2025 (ordine accettato dal venditore e acconto di almeno il 20% versato entro tale data) e completati entro il 30 giugno 2026 – restano attratti al credito d’imposta 4.0 e non al nuovo iperammortamento, che si rende applicabile solo qualora non sia rispettato detto termine lungo.

6. La procedura: le cinque comunicazioni al GSE

Ricordiamo che la fruizione del beneficio è subordinata alla trasmissione al GSE di cinque distinte comunicazioni, due in più rispetto al previgente Piano 5.0. Le tre comunicazioni “di percorso” sono a pena di decadenza:

1) Comunicazione preventiva (prenotazione) – operativa dal 12 giugno 2026 – da trasmettere per ciascuna struttura produttiva con i dati degli investimenti programmati.

2) Comunicazione di conferma – entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo da parte del GSE – attestante il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (per i beni in leasing l’impegno si considera assunto con la stipula del contratto). Le modalità operative di questa fase saranno definite da un ulteriore decreto direttoriale.

3) Comunicazione di completamento – a investimenti completati e ad interconnessione avvenuta e, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028 – riferita a uno o più beni.

Sotto il profilo operativo, le comunicazioni di conferma e di completamento non possono avere ad oggetto beni diversi, né importi superiori, rispetto alla comunicazione che le precede nel percorso: la preventiva “blocca” dunque il perimetro massimo dell’investimento agevolabile. Il termine ultimo del 15 novembre 2028 per la comunicazione di completamento è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. Ricevuta la comunicazione, il GSE comunica l’esito positivo delle verifiche entro 10 giorni dalla ricevuta di avvenuto invio, ovvero indica i dati e la documentazione da integrare entro 10 giorni, pronunciandosi a sua volta entro i successivi 10 giorni.

Il mancato invio di queste comunicazioni comporta il mancato perfezionamento della procedura e, dunque, l’impossibilità di fruire del beneficio.

Sono inoltre previste, su indicazione della Ragioneria dello Stato, due ulteriori comunicazioni di monitoraggio prive di efficacia decadenziale: una entro il 20 gennaio di ciascun anno, sugli investimenti effettuati e sui costi sostenuti; l’altra entro il successivo 30 giugno, integrativa, con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate a ciascun esercizio. In ragione del termine del 20 gennaio, gli obblighi di monitoraggio si applicheranno presumibilmente a partire dagli investimenti del 2027.

7. Spettanza e fruizione: il ruolo della ricevuta GSE

La spettanza dell’iperammortamento (condizionata all’entrata in funzione e all’interconnessione dei beni) decorre dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette la comunicazione di completamento al GSE ed è comunque subordinata alla ricezione dell’attestazione di regolarità, ossia dell’esito positivo delle verifiche del Gestore. Ne deriva una precisa cadenza temporale: per fruire della maggiorazione, ad esempio, nel modello Redditi 2027 relativo al periodo d’imposta 2026, la comunicazione di completamento deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2026; inoltre, entro la medesima data, deve essere ricevuta l’attestazione di regolarità. Poiché la decorrenza è agganciata a tale ricevuta, può determinarsi un disallineamento tra l’avvio dell’iperammortamento e quello dell’ammortamento ordinario del bene, da gestire con attenzione in sede di predisposizione del piano di ammortamento fiscale.

8. Indicazioni operative

Trattandosi di un incentivo “a prenotazione”, con risorse soggette a possibile esaurimento, si suggerisce alle imprese di: mappare per tempo gli investimenti programmati per ciascuna struttura produttiva e trasmettere tempestivamente la comunicazione preventiva; presidiare il rispetto del termine di 60 giorni per la comunicazione di conferma e il versamento dell’acconto del 20%; attivare per tempo i professionisti incaricati della perizia asseverata e della certificazione contabile (quest’ultima ora richiesta anche per gli investimenti non superiori a 300.000 euro) tenendo conto che la trasmissione avviene solo dall’impresa con SPID/CIE sul portale GSE (non per il tramite di intermediari Entratel); presidiare la corretta tempistica della comunicazione di completamento, dalla cui ricezione e dalla relativa attestazione di regolarità dipende la decorrenza del beneficio; rispettare, infine, gli obblighi periodici di monitoraggio (20 gennaio e 30 giugno).


Tax News pubblicata il 12/06/2026 da Marco Nessi


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