Tax NEWS n.30 del 20/07/2026

Anomalie nei dati ISA: al via le comunicazioni di compliance per il triennio 2022-2024

Con il provvedimento 14 luglio 2026 n. 208057 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui alle imprese ed ai lavoratori autonomi sono messi a disposizione gli elementi e le informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

1. Il quadro di riferimento e le finalità delle comunicazioni

Nelle prossime settimane le imprese e i professionisti che applicano gli ISA potranno ricevere dall’Agenzia delle Entrate le c.d. “lettere di compliance”: si tratta di comunicazioni con cui l’Amministrazione finanziaria segnala possibili omissioni o anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2022-2023-2024.

Le anomalie emergono dal confronto tra quanto è stato indicato nei modelli REDDITI e nei modelli ISA e le informazioni che sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria (e derivanti da Certificazioni Uniche, contratti di locazione registrati, fatture elettroniche e modelli ISA riferiti alle annualità precedenti).

È utile chiarire fin da subito che queste comunicazioni non costituiscono un avviso di accertamento né una contestazione formale, ma si inseriscono nel percorso di collaborazione preventiva tra Fisco e contribuente delineato dall’articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge n. 190/2014 e hanno lo scopo di consentire al destinatario di verificare tempestivamente le incongruenze segnalate, così da regolarizzare in autonomia eventuali errori od omissioni mediante il ravvedimento operoso ovvero fornire all’Agenzia delle Entrate i chiarimenti e le precisazioni utili a giustificare il comportamento tenuto.

2. Le principali anomalie oggetto di segnalazione

L’Allegato 1 al provvedimento individua 25 tipologie di anomalie e incongruenze riferite al triennio 2022-2023-2024. Tra le principali si segnalano:

  • per le imprese in contabilità ordinaria: l’esistenza di gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
  • l’esistenza di squadrature tra i dati indicati nel modello REDDITI 2025 e quelli riportati nei modelli ISA per importi superiori a 000 euro;
  • l’utilizzo anomalo delle cause di esclusione dagli ISA (dichiarazione della causa “4 - Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per l’intero triennio 2022-2024);
  • l’utilizzo anomalo delle cause relative all’inizio e alla cessazione dell’attività;
  • ricavi o compensi dichiarati superiori a 164.569 euro non riscontrati nei corrispondenti righi del modello REDDITI 2025;
  • l’indicazione, nel frontespizio del modello ISA, della condizione di “lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o di “pensionato” priva di riscontro nelle Certificazioni Uniche;
  • per i professionisti: l’avere dichiarato nel quadro H relativo all’anno 2024 compensi (rigo H02) e volume d’affari (rigo H23) inferiori, per almeno 000 euro, rispetto alle somme imponibili risultanti dalla CU 2025;
  • per le imprese (escluse le imprese individuali e gli enti non commerciali): l’avere dichiarato nel campo “F05 - Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore, per almeno 000 euro, rispetto ai canoni di locazione percepiti desumibili dal modello RLI per i contratti in vigore nel 2024;
  • soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel Cassetto fiscale.

Una novità di questa tornata di comunicazioni è data dalla n. 25, denominata “Corrispondenza del numero totale di incarichi con la fattura elettronica”, che seleziona i soggetti che esercitano un’attività professionale e che, per il periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato nel quadro C del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalle fatture elettroniche emesse.

3. Le modalità di messa a disposizione e di consultazione

Le comunicazioni sono consultabili all’interno del Cassetto fiscale, nella sezione “Consultazioni - ISA/Studi di settore - Comunicazioni di anomalia”, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia tramite SPID, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi o, nei casi previsti, credenziali Entratel/Fisconline.

Possono accedere alle comunicazioni anche gli intermediari delegati, in forza sia della nuova “delega unica” introdotta dal D.Lgs. n. 1/2024, sia delle deleghe al Cassetto fiscale già attive, nei limiti temporali previsti. Le comunicazioni sono, inoltre, trasmesse via Entratel all’intermediario, nel caso in cui il contribuente abbia espresso questa scelta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi e l’intermediario abbia accettato di riceverle.

La disponibilità della comunicazione è segnalata mediante un avviso personalizzato nell’area riservata e un messaggio inviato agli indirizzi mail o PEC risultanti all’Agenzia.

4. Chiarimenti e regolarizzazione mediante ravvedimento operoso

A fronte della comunicazione ricevuta, è possibile, alternativamente:

  • qualora l’anomalia sia considerata infondata: fornire chiarimenti e precisazioni mediante il nuovo “Software Comunicazioni anomalie ISA 2026” (disponibile sul sito dell’Agenzia) che consente di descrivere, esclusivamente in modalità testuale, le informazioni ritenute idonee a giustificare il comportamento tenuto (le risposte trasmesse saranno consultabili anche nel Cassetto fiscale);
  • qualora l’anomalia sia considerata fondata: regolarizzare gli errori e le omissioni presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA corretta, avvalendosi del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione di 250 euro prevista dall’art. 8, c. 1, del D.Lgs. n. 471/97 è ridotta (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) in funzione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

5. Le conseguenze dell’inerzia

Un comportamento inerte, non assistito da una valida giustificazione, espone al rischio di successive attività di controllo: si rammenta, al riguardo, che le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA rilevano ai fini della definizione delle strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione (art. 9-bis, comma 14, D.L. n. 50/2017).

Come evidenziato nella precedente tax news n. 29/2026, inoltre, l’indicazione di dati non veritieri, incompleti o inesatti può comportare il disconoscimento dei benefici premiali eventualmente fruiti (in tal senso anche Cass. 5 novembre 2024 n. 28457). Inoltre, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore della produzione netta oggetto di concordato per un importo superiore al 30% può integrare una causa di decadenza ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 13/2024. Anche in quest’ottica, quindi, la verifica delle segnalazioni ricevute assume una particolare rilevanza.

6. Indicazioni operative

Alla luce di quanto visto sopra, si segnala l’opportunità di:

  • verificare periodicamente il proprio Cassetto fiscale e trasmettere tempestivamente allo Studio gli eventuali avvisi ricevuti via mail o PEC, unitamente alla comunicazione di anomalia consultata;
  • verificare la sussistenza e la validità della delega al Cassetto fiscale conferita allo Studio, necessaria per la consultazione delle comunicazioni da parte dell’intermediario;
  • valutare, con il supporto dello Studio, la fondatezza dell’anomalia segnalata, raccogliendo la documentazione utile a ricostruire i dati dichiarati;
  • in caso di anomalia non fondata: predisporre i chiarimenti da trasmettere mediante l’apposito software;
  • in caso di anomalia fondata: procedere alla dichiarazione integrativa con ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni correlata alla tempestività della regolarizzazione.

 


Tax News pubblicata il 20/07/2026 da Marco Nessi


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