Tax NEWS n.27 del 25/06/2026

Split payment, proroga UE fino al 2029: nessuno stop dal 1 luglio 2026

Il 17 giugno 2026 la Commissione UE ha adottato la proposta di decisione COM(2026) 281 final: in attesa del via libera del Consiglio, la scissione dei pagamenti prosegue oltre la scadenza del 30 giugno 2026.

1. La notizia: lo split payment prosegue oltre il 30 giugno 2026

In data 17 giugno 2026 la Commissione europea ha accolto la richiesta presentata dall’Italia di prorogare il meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) oltre la prossima scadenza del 30 giugno 2026. La conferma è giunta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel corso del question time in Commissione Finanze della Camera, in risposta alle interrogazioni n. 5-05501 e n. 5-05506. In questo modo è stato superato il rischio di un ritorno improvviso al regime IVA ordinario, effetto che (dal 1 luglio 2026) avrebbe determinato la necessità di liquidare e versare l’imposta da parte dei fornitori e la necessità di riadattare in tempi strettissimi i sistemi di fatturazione e contabili. La proposta dovrà ora essere approvata dal Consiglio dell’Unione europea: soltanto con questo atto la proroga diverrà definitiva.

2. In sintesi: in cosa consiste lo split payment

Ricordiamo che lo split payment (disciplinato dall’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190) rappresenta una deroga alle ordinarie modalità di applicazione dell’IVA e fa si che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli altri soggetti individuati dalla norma, l’imposta esposta in fattura dal fornitore non è da questi incassata, ma viene versata direttamente all’Erario dal cessionario/committente pubblico.

Il pagamento del corrispettivo è quindi scisso dal versamento dell’imposta: il fornitore incassa il solo imponibile, mentre l’IVA affluisce direttamente nelle casse dello Stato (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2015). La finalità, riconosciuta efficace anche dalle istituzioni unionali, è il contrasto all’evasione fiscale ed agli omessi versamenti dell’IVA.

Sul piano sistematico, il regime (pur assicurando all’Erario un gettito più certo e tempestivo) determina sui fornitori della PA una fisiologica posizione creditoria IVA, poiché l’imposta sugli acquisti viene assolta senza incassare quella sulle vendite. Ne deriva una sottrazione di liquidità che incide sul principio di neutralità dell’imposta. A presidio della neutralità, la disciplina attuativa (art. 8 del D.M. 23 gennaio 2015) riconosce ai soggetti che applicano lo split payment l’accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, c. 10, del DPR 633/72, per il credito riferibile alle operazioni in scissione dei pagamenti.

3. L’iter autorizzativo unionale e la durata della proroga

Poiché il meccanismo deroga al sistema comune dell’IVA, la sua applicazione richiede una specifica autorizzazione del Consiglio dell’UE ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. In tal senso l’Italia ha ottenuto la prima autorizzazione con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401, poi estesa e prorogata con le decisioni (UE) 2017/784 e, da ultimo, (UE) 2023/1552, con efficacia fino al prossimo 30 giugno 2026.

La richiesta della nuova proroga è stata notificata alla Commissione il 1 ottobre 2025; in base all’articolo 395 della direttiva, la Commissione disponeva di otto mesi per formulare la proposta, adottata il 17 giugno 2026. Pur avendo l’Italia richiesto un’estensione più ampia, la proposta della Commissione ha fissato il nuovo termine al 30 giugno 2029, accordando dunque ulteriori tre anni. Restano da definire i tempi di approvazione da parte del Consiglio.

4. Il perimetro applicativo: ambito soggettivo confermato

La proposta conferma l’attuale assetto, senza modificare i soggetti interessati. Lo split payment continuerà quindi ad applicarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti individuati dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, del DPR 633/72 (in sintesi, oltre alle PA, le società controllate da amministrazioni centrali e locali ed enti ivi indicati). Infine, per completezza ricordiamo che:

  • a decorrere dal 1 luglio 2025, sono uscite dal perimetro le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB (art. 10 del D.L. n. 84/2025), per le quali si applica il regime IVA ordinario;
  • per i compensi dei professionisti assoggettati a ritenuta d’acconto, lo split payment è escluso fin dalle fatture emesse dal 15 luglio 2018 (art. 12 del D.L. n. 87/2018).

 


Tax News pubblicata il 25/06/2026 da Marco Nessi


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