Tax NEWS n.28 del 06/07/2026

Previdenza complementare: dal 1 luglio 2026 nuovo regime fiscale dei contributi e adesione automatica

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 201-205) ha innalzato a 5.300 euro il limite di deducibilità IRPEF dei contributi alla previdenza complementare e introdotto, dal 1 luglio 2026, l’adesione automatica dei lavoratori del settore privato, con conferimento del TFR maturando e nuovi adempimenti per i datori di lavoro.

1. Le novità in sintesi

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), all’articolo 1, commi 201-205, è intervenuta sulla disciplina della previdenza complementare (ex D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252) su due diversi fronti, ovvero con:  

  • l’innalzamento del limite annuo di deducibilità dei contributi dal reddito complessivo IRPEF, che passa, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, da 164,57 euro a 5.300 euro;
  • per le assunzioni effettuate a partire dal 1 luglio 2026: l’introduzione, per i lavoratori dipendenti del settore privato di un meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari, che riduce da sei mesi a 60 giorni il termine per la scelta sulla destinazione del TFR.

2. Il nuovo limite di deducibilità: 5.300 euro dal periodo d’imposta 2026

Per effetto della modifica dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, a partire dal periodo d’imposta 2026, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente (sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali) diventano deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.300 euro annui (5.164,57 euro fino al periodo d’imposta 2025). Il nuovo limite troverà quindi applicazione, per la prima volta, nelle dichiarazioni 730/2027 e REDDITI PF 2027. Lo stesso limite di deducibilità è altresì applicabile:

  • ai contributi versati ai sottoconti italiani ed esteri dei prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) ed alle forme pensionistiche istituite negli Stati UE/SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni;
  • ai contributi versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (art. 12 del TUIR), per l’ammontare da questi non dedotto.

Ai fini del computo del limite:

  • occorre considerare anche le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi interni aziendali costituiti in conti individuali (ex art. 105, c. 1, TUIR) e tutti i contributi datoriali, sia ordinari sia straordinari (ris. Agenzia delle Entrate 18 dicembre 2007, n. 380/E);
  • non rileva il TFR annualmente destinato al fondo, che segue la propria disciplina di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 252/2005 (circ. n. 70/E/2007 e n. 29/E/2001).

I contributi eccedenti il limite non sono deducibili né riportabili nei periodi d’imposta successivi (risposta a interpello n. 30/2024). Per evitarne la tassazione in sede di erogazione della prestazione, l’importo non dedotto deve essere comunicato alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento.

3. Lavoratori di prima occupazione: il plafond di maggiore deducibilità

Il comma 201 ha coordinato con il nuovo limite anche il regime speciale dell’articolo 8, c. 6, del D.Lgs. n. 252/2005, riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006. A costoro è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione (ovvero dal 6° al 25° anno), dedurre contributi eccedenti il limite ordinario, fino a concorrenza del plafond costituito dalla differenza tra i contributi deducibili nei primi cinque anni e quelli effettivamente versati, e comunque entro la metà del limite annuo: quindi 2.650 euro annui dal periodo d’imposta 2026 (in luogo di 2.582,29 euro), con un massimo deducibile complessivo di 7.950 euro annui (5.300 + 2.650). Il plafond è utilizzabile liberamente fino a esaurimento, senza obbligo di quote costanti; la parte non utilizzata entro il venticinquesimo anno è definitivamente persa. Per i lavoratori di prima occupazione dal 2021, il plafond va calcolato considerando i due diversi limiti, ovvero:  

  • 164,57 euro fino al 2025;
  • 300 euro dal 2026.

4. L’adesione automatica e la destinazione del TFR dal 1 luglio 2026

Per i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i domestici) che instaurano il primo rapporto di lavoro dopo il 30 giugno 2026, opera l’iscrizione automatica a una forma pensionistica complementare, con conferimento dell’intero TFR maturando. Il lavoratore dispone di 60 giorni dall’assunzione per esercitare il diritto di scelta e pertanto, può, alternativamente, rinunciare all’adesione automatica, destinare il TFR a una diversa forma pensionistica liberamente scelta oppure mantenerlo in azienda secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c. In assenza di manifestazione di volontà, l’adesione diviene definitiva.

L’adesione automatica comporta, oltre al TFR, l’attivazione della contribuzione minima a carico del datore di lavoro e del lavoratore prevista dagli accordi collettivi, salvo esonero del lavoratore con retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale (7.101 euro nel 2026).

Per i lavoratori non di prima assunzione già iscritti a una forma di previdenza complementare, la mancata scelta entro 60 giorni attiva il silenzio-assenso verso la forma collegata al nuovo rapporto di lavoro, salva la possibilità di confermare la posizione già in essere. Per chi, invece, dichiari di non essere iscritto ad alcuna forma e non effettui alcuna scelta, l’automatismo non opera e il TFR resta soggetto al regime ordinario: sul punto si attendono chiarimenti ufficiali.

5. Gli effetti per le società: adempimenti e costo del lavoro

A livello operativo, per ogni assunzione effettuata a partire dal 1 luglio 2026, i datori di lavoro sono tenuti a:

  • consegnare un’informativa scritta sulle opzioni disponibili, il termine di 60 giorni, e le conseguenze derivanti dalla mancata scelta e fondo destinatario dell’eventuale adesione automatica;
  • acquisire la dichiarazione del lavoratore circa la natura di prima assunzione e le eventuali adesioni pregresse a forme pensionistiche complementari;
  • monitorare il termine di 60 giorni, registrando date di consegna, la scelta espressa o l’inerzia e la decorrenza del conferimento;
  • individuare il fondo di destinazione e verificarne l’idoneità a ricevere adesioni automatiche: per le istruzioni COVIP del 23 giugno 2026 il fondo deve offrire percorsi life-cycle (componente azionaria almeno pari al 50% nella fase iniziale e non superiore al 20% in prossimità del pensionamento), con evidenza pubblicata sul sito del fondo; in difetto, la destinazione residuale è il Fondo Cometa;
  • verificare l’eventuale contributo datoriale previsto dal CCNL applicato, che l’adesione automatica può attivare con un incremento strutturale del costo del lavoro;
  • aggiornare le procedure paghe (anagrafiche, codici fondo, flussi di versamento) e curare la corretta esposizione dei contributi nella Certificazione Unica.

6. Gli effetti per i dipendenti

Per i lavoratori, l’innalzamento del limite consente di dedurre integralmente dal reddito complessivo, entro 5.300 euro annui, i contributi propri e quelli datoriali, con un effetto diretto di riduzione dell’imponibile IRPEF: può quindi risultare conveniente rivedere al rialzo la contribuzione volontaria al fondo. Viceversa, i neoassunti dal 1 luglio 2026 devono considerare che il silenzio entro 60 giorni comporta l’adesione definitiva, con conferimento del TFR e attivazione della contribuzione a proprio carico prevista dagli accordi; chi rinuncia all’adesione automatica in sede di prima assunzione può comunque destinare il TFR ad altro fondo o conservarlo in azienda (scelta, quest’ultima, revocabile in ogni momento). Al pensionamento, infine, potrà essere percepita in capitale fino al 60% del montante accumulato, con conversione in rendita della parte residua.


Tax News pubblicata il 06/07/2026 da Marco Nessi


Lo studio è a disposizione per chiarimenti ed assistenza

Contatta FiderConsult

Le ultime Tax & HR News

Archivio Tax & HR News

Anno 2026

Anno 2025

Anno 2024

Anno 2023