Tax NEWS n.33 del 07/08/2026

Decreto correttivo “Omnibus”: le novità in materia di accertamento, concordato preventivo biennale e IVA

Il 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo correttivo “Omnibus” della riforma fiscale, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento interviene, tra l’altro, sui termini di accertamento dei componenti pluriennali, sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base, sul concordato preventivo biennale, sulla detrazione IVA e sull’adempimento collaborativo.

1. Il quadro generale

Nella riunione del 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo correttivo “Omnibus” (quarto correttivo della riforma fiscale), contenente disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA e accise, nonché in tema di controlli, adempimento collaborativo e semplificazione. Contestualmente sono stati approvati i decreti attuativi sull’ordinamento della giurisdizione tributaria e sui tributi regionali e locali. Le indicazioni che seguono si basano sul testo approvato, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2. Termini di accertamento dei componenti pluriennali

Il decreto introduce il comma 1-bis nell’articolo 43 del D.P.R. n. 600/73, in base al quale, per i componenti negativi di reddito a efficacia pluriennale (ammortamenti, accantonamenti e spese relative a più esercizi), il termine di decadenza per l’accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale la prima quota è stata dedotta. Viene così superato l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 8500/2021), che consentiva all’Agenzia delle Entrate di contestare la singola quota in ciascun anno di deduzione, senza limiti legati all’anno di origine del costo.

La nuova regola riguarda i soli componenti negativi (con esclusione delle operazioni inesistenti) e non si estende a componenti positivi rateizzati, detrazioni pluriennali, crediti d’imposta e perdite. Le disposizioni si applicano ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, senza effetti sui procedimenti in corso.

Viene inoltre limitata la contestazione fondata sull’antieconomicità: la difformità tra corrispettivo pattuito e valore di mercato potrà fondare una rettifica soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, ovvero qualora la difformità risulti manifesta e rilevante.

3. Società a ristretta base: presunzione di distribuzione degli utili

Viene codificata la presunzione, finora di matrice giurisprudenziale, di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alle società di capitali a ristretta base sociale. La presunzione potrà operare in due sole ipotesi: accertamento, sulla base di elementi certi e precisi, di componenti positivi non contabilizzati o non dichiarati, oppure deduzione di componenti negativi inesistenti.

Resta quindi esclusa la presunzione nei casi di recupero di costi esistenti ma indeducibili (ad esempio per difetto di inerenza o di competenza). Gli utili presunti distribuiti sono tassati in capo ai soci con le regole ordinarie dei dividendi, salva la prova contraria (mancata percezione o estraneità alla gestione sociale). In assenza di una decorrenza specifica, le nuove disposizioni dovrebbero operare anche nei procedimenti in corso.

4. Concordato preventivo biennale: rinnovo, ravvedimento speciale e correzione degli errori

Il decreto premia i contribuenti che, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027. Per tali soggetti sono previsti:

  • l’innalzamento delle soglie di esonero dal visto di conformità (100.000 euro per compensazione o rimborso dei crediti IVA e 70.000 euro per i crediti relativi a imposte dirette e IRAP);
  • la riduzione di due anni dei termini di accertamento;
  • la disapplicazione degli interessi in caso di versamento rateale di saldo e primo acconto;
  • l’esclusione delle maggiorazioni di acconto.

Torna inoltre il ravvedimento speciale, riservato ai soggetti che rinnovano l’adesione, per le annualità 2020-2023: a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva (aliquota del 10%, 12% o 15% in funzione del punteggio ISA, con riduzione del 30% per il 2020 e il 2021 e versamento minimo di 1.000 euro) si ottengono significative limitazioni all’attività di accertamento. La sanatoria risulta di particolare interesse per il periodo d’imposta 2023, non coperto dalle precedenti edizioni.

Per tutti i contribuenti viene superata l’immodificabilità del concordato: con dichiarazione integrativa sarà possibile correggere errori od omissioni nei dati comunicati per la proposta, con rideterminazione del reddito concordato, evitando la decadenza dal CPB (che scatta solo se, a seguito di accertamento, il reddito sui dati corretti superi di almeno il 30% quello concordato). Le novità decorrono dal biennio 2026-2027.

5. IVA: detrazione entro due anni e tolleranza POS

Modificando gli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/72, il decreto riporta a due anni il termine per esercitare la detrazione dell’IVA e registrare le fatture di acquisto, superando la riduzione a un anno operata dal D.L. n. 50/2017 (resta irrisolto il tema delle fatture a cavallo d’anno). Introdotta inoltre una soglia di tolleranza del 5% negli scostamenti tra corrispettivi elettronici e incassi POS, a beneficio degli errori di modesta entità.

6. Le altre novità

  • adempimento collaborativo: proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 del termine per ottenere la certificazione del Tax Control Framework per chi ha presentato istanza di accesso al regime nel 2024 e nel 2025;
  • perdite estere definitive: estensione della disciplina alle società UE/SEE con adeguato scambio di informazioni partecipate oltre il 50%, computando anche l’effetto di demoltiplicazione delle partecipazioni indirette;
  • partecipazioni black list: aumento al 36% dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento;
  • auto aziendali in uso promiscuo: confermati i coefficienti del 10% (elettriche), 20% (ibride plug-in) e 50% (altre motorizzazioni), con maggiorazioni per i veicoli oltre i cinque anni dall’immatricolazione (50%) e per gli optional fuori tabelle ACI (5%); ampliato il regime transitorio per i veicoli 2020-2025;
  • reddito d’impresa: coordinamento con il nuovo TUIR in vigore dal 2027; deduzione dei costi dei piani di incentivazione (stock option, phantom stock) al momento dell’assegnazione degli strumenti o dell’estinzione della passività.

Tax News pubblicata il 07/08/2026 da Marco Nessi


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