Tax NEWS n.37 del 31/08/2026

Termini di accertamento sui componenti pluriennali: il nuovo sbarramento temporale del Decreto correttivo “Omnibus” (D.Lgs. n. 148/2026)

L’articolo 22 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (decreto correttivo “Omnibus”) fissa un termine certo di decadenza per l’accertamento dei componenti negativi di reddito a efficacia pluriennale (come le quote di ammortamento e le spese deducibili in più esercizi). La novità riguarda solo i beni e i servizi che saranno acquistati a partire dal periodo d’imposta 2027

1. Il quadro generale

L’articolo 22 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (quarto correttivo della riforma fiscale, c.d. decreto “Omnibus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026) è intervenuto sui termini di decadenza per l’accertamento dei componenti negativi del reddito d’impresa aventi efficacia pluriennale (tipicamente le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali e le spese relative a più esercizi) introducendo una regola generale sulla decorrenza del termine che, fino a oggi, è stata affidata esclusivamente all’interpretazione della giurisprudenza.

2. Il problema del regime previgente: l’orientamento della Cassazione

La questione nasce da un nodo interpretativo di lunga data: per un costo che produce i propri effetti fiscali su più esercizi (un ammortamento pluriennale, un accantonamento), il termine di decadenza dell’azione accertatrice previsto dall’articolo 43, comma 1, del DPR 600/73 decorre dalla dichiarazione relativa all’anno di prima deduzione della quota, oppure autonomamente da ciascuna dichiarazione in cui la quota continua a essere dedotta? Sulla questione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 8500/2021) avevano accolto la seconda tesi, ammettendo la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di sindacare la legittimità del componente pluriennale in occasione dell’accertamento di ciascun periodo d’imposta in cui la quota produceva effetto, anche a distanza di molti anni dal fatto genetico (ovvero dall’acquisto del bene o dal sostenimento della spesa). Per un bene ammortizzato in venti anni, ciò si traduceva in un’esposizione all’accertamento potenzialmente pari all’intera durata dell’ammortamento, maggiorata dei cinque anni del termine ordinario riferito all’ultima quota dedotta: una situazione di incertezza difficilmente compatibile con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici.

3. La nuova regola: decorrenza dalla prima deduzione

In questo contesto, l’articolo 22 del D.Lgs. 148/2026 ha ora introdotto uno sbarramento temporale: il termine per l’accertamento dei componenti pluriennali decorre, in via generale, dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di tali componenti è stata dedotta. Se, ad esempio, l’ammortamento di un bene inizia nel periodo d’imposta 2027, il termine di decadenza per contestarne la deducibilità decorre dalla dichiarazione relativa a quell’anno, e non da ciascuna delle dichiarazioni successive in cui la relativa quota continua a essere dedotta. Se il termine scade senza che sia stato notificato alcun avviso, il componente si considera consolidato e non può più essere contestato, anche se la sua deduzione prosegue negli esercizi successivi.

La disposizione precisa inoltre che, una volta notificato un avviso di accertamento per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi tornano ad applicarsi le regole ordinarie dell’articolo 43, comma 1, del DPR 600/73. Restano inoltre fermi, in ogni caso, i poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti.

4. L’eccezione delle operazioni inesistenti

Il nuovo termine fisso non si applica ai componenti negativi relativi alle operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti: infatti, per queste fattispecie, sono confermate le regole ordinarie e, con esse, l’orientamento della Cassazione che consente la contestazione in ciascun periodo d’imposta di produzione degli effetti.

5. Il limite operativo: violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto

Per le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali e le spese relative a più esercizi, la nuova regola sulla decorrenza si applica alle violazioni che sono riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa: si tratta, in altre parole, dei vizi originari (ad esempio l’errata quantificazione del costo, la non inerenza o la non esistenza del bene) verificabili già nell’esercizio in cui il costo è sostenuto. La formulazione lascia quindi presupporre che eventuali profili di illegittimità emersi solo successivamente, e non riscontrabili all’origine, possano continuare a essere valutati secondo le regole ordinarie: un’area che meriterà chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Esempio

Acquisto di un macchinario nel 2027 per 200.000 euro con inizio ammortamento. Nel 2031 il macchinario viene utilizzato anche per finalità estranee all'impresa. Questo tipo di problema non esisteva e non era riscontrabile nel 2027 ma è nato  dopo, come fatto autonomo. In questo caso la lettura più prudente è che l'Agenzia possa continuare a contestarlo con il termine calcolato sulla singola annualità in cui il problema si manifesta (quindi sulla dichiarazione 2031, con termine al 2036), a prescindere dal fatto che il termine "di origine" del 2027 sia già scaduto.

6. Decorrenza

La nuova regola non è retroattiva. Le disposizioni si applicano soltanto ai beni e ai servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 (ovvero il 2027, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Pertanto, per gli ammortamenti e le spese pluriennali relativi a beni già acquistati, o che saranno acquistati entro il 2026, continua quindi ad applicarsi l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8500/2021, con la conseguente esposizione all’accertamento esteso a ciascun periodo d’imposta in cui la quota produce effetto.

7. Indicazioni operative

A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina esaminata, si suggerisce di:

  • mappare gli ammortamenti e le spese pluriennali in corso, distinguendo i beni e i servizi acquistati prima del 2027 da quelli che saranno acquistati successivamente, poiché solo questi ultimi beneficeranno del nuovo termine fisso;
  • conservare con particolare cura la documentazione a supporto della deducibilità (fatture, contratti, perizie, prospetti di ammortamento) relativa all’esercizio di primo utilizzo del bene, che diventerà il riferimento cruciale per il calcolo del nuovo termine di decadenza;
  • valutare l’impatto sulla gestione del rischio fiscale di lungo periodo per gli investimenti programmati dal 2027 in avanti, dato che l’esposizione ad accertamento sui relativi componenti pluriennali si chiuderà, salvo eccezioni, prima rispetto al passato.

Tax News pubblicata il 31/08/2026 da Marco Nessi


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