Tax NEWS n.35 del 21/08/2026

Detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto entro due anni: le novità del Decreto correttivo “Omnibus” (D.Lgs. n. 148/2026)

L’articolo 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (decreto correttivo “Omnibus”, in vigore dal 12 agosto 2026) ha modificato gli artt. 19 e 25 del DPR n. 633/72, riportando a due anni il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e annotare le fatture di acquisto. Viene così superata la stretta del D.L. n. 50/2017, in linea con la giurisprudenza unionale. Restano aperti i temi delle fatture a cavallo d’anno e della dichiarazione integrativa.

1. Il quadro generale

Con l’articolo 12 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (quarto correttivo della riforma fiscale, c.d. decreto “Omnibus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026) il legislatore ha modificato gli articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del DPR n. 633/72 - con parallelo intervento sugli articoli 56 e 88 del nuovo testo unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026) - riportando a due anni il termine decadenziale entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e procedere alla registrazione delle fatture e delle bollette doganali di acquisto. Si tratta di un vero e proprio dietrofront rispetto all’articolo 2 del D.L. n. 50/2017, che aveva ridotto il termine a un solo anno, imponendo agli operatori tempi particolarmente stretti.

2. Il nuovo termine per l’esercizio della detrazione

Per effetto della modifica all’articolo 19 del decreto IVA, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ferme restando le condizioni esistenti al momento della sua nascita. Il perimetro temporale entro cui recuperare l’imposta assolta sugli acquisti risulta quindi sensibilmente ampliato.

3. La registrazione delle fatture di acquisto

In modo speculare, il nuovo articolo 25 del DPR n. 633/72 prevede che le fatture di acquisto e le bollette doganali siano annotate nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione e, comunque, entro il secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. L’allineamento tra il termine di detrazione e il termine di registrazione elimina il disallineamento che si sarebbe altrimenti creato tra i due adempimenti.

4. La ratio dell’intervento: la giurisprudenza unionale

L’impulso alle modifiche in commento deriva dalla sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-689/24, che si è pronunciata sulla possibilità di esercitare la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti anche quando la fattura sia ricevuta in un momento successivo all’effettuazione dell’operazione, purché entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale. Secondo il giudice unionale, i principi di neutralità, proporzionalità ed effettività dell’imposta risulterebbero compromessi se al soggetto passivo venisse negata la detrazione quando le fatture sono disponibili al momento della dichiarazione. Il ripristino del termine biennale riconduce quindi la disciplina interna a maggiore coerenza con l’ordinamento europeo.

5. Le questioni ancora aperte

Il decreto non ha risolto due nodi applicativi rilevanti. Il primo riguarda le fatture a cavallo d’anno: permane, ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 100/98, la dicotomia tra le fatture infrannuali e le fatture relative a operazioni effettuate a dicembre ma ricevute a gennaio, per le quali resta preclusa la detrazione nella liquidazione di dicembre, nonostante la legge delega avesse prospettato la detraibilità per i documenti ricevuti entro il 15 gennaio dell’anno successivo. Il secondo attiene alla dichiarazione integrativa, istituto che sembrerebbe utilizzabile soltanto quando il diritto alla detrazione non sia stato esercitato tempestivamente per mero errore: sul punto saranno necessari chiarimenti di prassi.

6. Decorrenza

L’articolo 12 non contiene una disciplina transitoria specifica e opera quindi dall’entrata in vigore del decreto (12 agosto 2026). In assenza di indicazioni ufficiali, è prudente riferire il nuovo termine biennale alle fatture per le quali, a tale data, il precedente termine annuale non era ancora spirato, in attesa di conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate anche sul coordinamento con i termini della dichiarazione annuale IVA.

7. Indicazioni operative

In vista delle prossime liquidazioni e della dichiarazione IVA, si suggerisce di:

  • censire le fatture di acquisto non ancora registrate (anche del 2025), verificando per ciascuna se il diritto alla detrazione possa ancora essere esercitato alla luce del nuovo termine biennale;
  • aggiornare le procedure del ciclo passivo e i software contabili, recependo i nuovi termini di registrazione delle fatture e delle bollette doganali;
  • mantenere rigore nel monitoraggio di ricezione, registrazione e contabilizzazione dei documenti (il termine più ampio non deve tradursi in inefficienze amministrative o in crediti IVA “dimenticati);
  • presidiare le fatture a cavallo d’anno, per le quali resta ferma la disciplina dell’articolo 1 del DPR n. 100/98 (l’IVA sui documenti di dicembre ricevuti a gennaio è detraibile solo dalla liquidazione di gennaio);
  • valutare caso per caso il ricorso alla dichiarazione integrativa per le detrazioni non esercitate per mero errore, documentando adeguatamente le ragioni dell’omissione.

Tax News pubblicata il 21/08/2026 da Marco Nessi


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