Tax NEWS n.42 del 05/10/2026

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): cosa cambia dal 2027 e cosa fare già ora

Dal 1 gennaio 2027 il D.P.R. 917/86 lascerà il posto al nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117): 377 articoli e nove allegati che riuniscono Irpef, Ires, regimi speciali e Global Minimum Tax. Non nascono nuove imposte, ma cambia la numerazione delle norme: cosa resta uguale, cosa verificare e cosa succede in caso di errori nei riferimenti.

1. Un riordino, non una nuova riforma

Con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (G.U. n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26) è stato approvato il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. L’intervento, che sarà applicabile a partire da 1 gennaio 2027, ha una natura prevalentemente compilativa e di coordinamento: in tal senso, infatti, le disposizioni contenute nel D.P.R. 917/1986 sono state sistematizzate senza modifiche sostanziali, integrandovi numerose norme che, nel corso degli anni, erano state introdotte attraverso leggi speciali e altri provvedimenti.

Sul piano operativo, pertanto:

  • (da un lato) non cambieranno le regole sostanziali di determinazione delle imposte, le aliquote e le relative scadenze;
  • (dall’altro) cambierà in misura significativa la struttura del riferimento normativo: il nuovo Testo unico si compone di 377 articoli, rispetto ai 191 del precedente TUIR, articolati in quattro Parti e completati da nove allegati (si veda la tabella seguente).

La principale conseguenza per imprese e professionisti sarà quindi la necessità di aggiornare i riferimenti normativi, tenendo conto della nuova numerazione e della diversa collocazione delle disposizioni.

 

PARTE

CONTENUTO

ARTICOLI

I – Regime ordinario

Irpef, Ires, disposizioni comuni, rapporti internazionali (inclusi CFC e ibridi)

1 – 200

II – Regime speciale

Cedolare secca e locazioni brevi, forfetario (coefficienti nell’Allegato D), premi di produttività, impatriati, cooperative, tonnage tax, SIIQ

201 – 307

III – Imposizione minima globale

Global Minimum Tax (ex D.Lgs. 209/2023), con le stesse decorrenze e la soglia di 750 milioni

308 – 360

IV – Disposizioni finali

Bonus edilizi temporanei, iperammortamento, interpretazioni autentiche, abrogazioni, decorrenza

361 – 377

 

2. Il “doppio binario” e la continuità della prassi

Il decreto è già in vigore dal 4 luglio 2026, ma, come già accennato, le sue regole saranno operative a partire dal 1 gennaio 2027. Ne deriva un doppio binario in cui:

  • il periodo d’imposta 2026 (con le dichiarazioni che si presenteranno nel 2027) resta interamente regolato dal vecchio TUIR;
  • il nuovo TUIR si applicherà invece ai redditi relativi al periodo d’imposta 2027 e ai periodi successivi, trovando quindi la sua prima applicazione dichiarativa nei modelli presentati nel 2028.

I contratti e gli atti destinati a produrre effetti dal 2027 dovrebbero quindi richiamare già la nuova numerazione, eventualmente con una formula “binaria” (ad esempio: “art. 109 del D.P.R. 917/86 e, dal 1 gennaio 2027, art. 118 del D.Lgs. 117/2026”).

In tal senso, l’articolo 376, comma 2, stabilisce che i rinvii alle disposizioni del precedente TUIR contenuti in leggi, regolamenti e altri provvedimenti devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo Testo unico.

3. Il software di raccordo e gli errori nei riferimenti

Per agevolare il passaggio, MEF, Agenzia delle Entrate e Sogei hanno predisposto un applicativo di concordanza, annunciato dal Viceministro dell’Economia il 30 settembre 2026 e di prossima pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze: inserendo la vecchia disposizione, il programma restituirà quella corrispondente in tutti gli otto nuovi testi unici, a partire da quello sulle imposte sui redditi.

Non esiste, invece, una norma specifica che escluda le sanzioni per gli errori legati al passaggio. Applicando i principi generali vigenti si deve ritenere che:

  • l’eventuale errore del solo riferimento normativo (si cita il vecchio articolo, ma il trattamento fiscale è corretto) non dovrebbe essere sanzionato, trattandosi di una violazione meramente formale che non incide sull’imposta dovuta (art. 10, comma 3, Legge 212/2000), cui si aggiunge il rinvio automatico dell’articolo 376.
  • l’eventuale errore sostanziale (una deduzione o una detrazione senza requisiti, un’imposta calcolata male) resterà soggetto alle sanzioni ordinarie (salvo, ovviamente, regolarizzazione tramite ravvedimento operoso).

Esempio: fattura con il vecchio riferimento

Nel febbraio 2027 un professionista forfetario emette fattura citando ancora la Legge 190/2014 anziché i nuovi artt. 232-243. La fattura è valida, non viene scartata dallo SdI (che non controlla il riferimento normativo) e non dovrebbe essere sanzionata perché il regime è applicato correttamente.

4. Persone fisiche: detrazioni, bonus edilizi, affitti e immobili

Per le persone fisiche, il nuovo Testo unico ha previsto soprattutto un’opera di riordino e coordinamento della normativa IRPEF, facendo confluire in un unico testo disposizioni oggi contenute nel TUIR e in altre fonti normative, senza apportare, in linea generale, modifiche alla disciplina sostanziale.

Gli oneri deducibili restano regolati dall’articolo 10, che viene tuttavia integrato con disposizioni attualmente collocate al di fuori del TUIR. Tra queste rientra la previsione secondo cui, quando il provvedimento dell’autorità giudiziaria non distingue la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella relativa al mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per la metà del suo ammontare.

Le detrazioni per oneri, oggi contenute nell’articolo 15, trovano invece collocazione nell’articolo 14. Nel nuovo articolo confluisce anche la regola sulla tracciabilità dei pagamenti, in base alla quale la detrazione del 19% spetta, in linea generale, a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili. Restano ferme le eccezioni già previste, tra cui l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate. Il limite alle detrazioni previsto per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, attualmente contenuto nell’articolo 16-ter, viene invece trasferito nell’articolo 18.

Nel nuovo Testo unico trovano spazio anche i bonus edilizi. La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, oggi disciplinata dall’articolo 16-bis, confluisce nell’articolo 17, mentre le disposizioni di carattere temporaneo relative a sismabonus, ecobonus e ristrutturazioni edilizie sono raccolte, rispettivamente, negli articoli 371, 372 e 373. Il riordino non modifica le aliquote già previste: per gli interventi di ristrutturazione la detrazione è pari al 36% nel 2026, elevata al 50% per gli interventi sull’abitazione principale effettuati dal proprietario o dal titolare di un diritto reale; dal 2027 le aliquote scendono, rispettivamente, al 30% e al 36%, fermo restando il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Un ulteriore ambito interessato dal riordino è quello della tassazione delle locazioni e degli immobili. La cedolare secca sulle locazioni abitative è regolata dagli articoli 203-206, che confermano l’aliquota ordinaria del 21% e quella ridotta del 10% per i contratti a canone concordato nei casi previsti dalla legge. Le locazioni brevi sono invece disciplinate dall’articolo 207, mentre l’articolo 208 raccoglie gli obblighi posti a carico degli intermediari immobiliari e dei soggetti che gestiscono portali telematici.

Completa il quadro l’articolo 244, relativo all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze immobiliari nei casi previsti dalla legge. La disposizione comprende anche le plusvalenze derivanti, al ricorrere delle condizioni previste, dalla cessione di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati con il Superbonus. Resta inoltre confermata la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva mediante apposita richiesta resa al notaio al momento della cessione.

5. L'impatto delle modifiche per le imprese

Per le imprese, l’impatto immediato del nuovo Testo unico è rappresentato soprattutto dalla necessità di aggiornare i riferimenti normativi, a fronte di una disciplina che, nella maggior parte dei casi, resta sostanzialmente invariata.

In particolare, la disciplina generale relativa alla determinazione del reddito d’impresa sarà contenuta nell’articolo 92 (attuale art. 83); i ricavi e le plusvalenze negli articoli 94 e 95; la participation exemption nell’articolo 96; gli interessi passivi nell’articolo 105; gli ammortamenti negli articoli 111 e 112 e la disciplina fiscale dei veicoli aziendali nell’articolo 168.

L’articolo 118 (attuale art. 109) assume un ruolo particolarmente articolato: ai commi 11 e 12 recepisce l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione delle trasferte, mentre ai commi da 18 a 27 confluisce la disciplina del patent box.

Nel Testo unico troverà spazio anche l’iperammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2026, ora disciplinato dall’articolo 364, con le maggiorazioni del 180%, 100% e 50% e applicazione agli investimenti effettuati entro il 30 settembre 2028, al ricorrere delle condizioni previste.

Un ulteriore intervento di sistematizzazione riguarda le società cooperative, la cui disciplina fiscale viene raccolta unitariamente negli articoli da 263 a 275. Per i conferimenti d’azienda e di partecipazioni, invece, gli articoli 176 e 177 mantengono l’attuale numerazione, agevolando la continuità dei riferimenti utilizzati nella prassi professionale.

Una novità di carattere sostanziale riguarda, invece, le perdite su crediti verso debitori in crisi. Il nuovo articolo 110, comma 9, coordina la disciplina fiscale con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ampliando le ipotesi nelle quali la perdita è deducibile senza necessità di dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi. In particolare la deducibilità sarà riconosciuta nel momento in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria) nonché in presenza di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, di accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento o di procedure estere equivalenti in presenza dei requisiti previsti dalla norma.

La nuova disposizione amplia quindi il perimetro delle fattispecie nelle quali la situazione di crisi del debitore è, di per sé, sufficiente a consentire la deduzione fiscale della perdita, riducendo gli oneri probatori a carico dell’impresa creditrice.

Esempio: perdita su crediti e piano attestato

Alfa S.r.l. vanta 80.000 euro verso un cliente che nel maggio 2027 conclude con le banche accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento, iscritto nel Registro delle imprese. Dalla data di iscrizione Alfa può dedurre la perdita sul credito non recuperabile senza ulteriori prove (art. 110, comma 9); con le regole attuali, in un caso analogo, avrebbe dovuto dimostrare gli elementi certi e precisi.

6. Tavola di raccordo

Le corrispondenze di uso più frequente, ricavate dal testo e dalle prime tavole pubblicate sono le seguenti:

 

DISCIPLINA

FINO AL 2026

DAL 2027

Aliquote e scaglioni Irpef

Art. 11 TUIR

Art. 11

Oneri deducibili

Art. 10 TUIR

Art. 10

Detrazioni del 19% e tracciabilità

Art. 15 TUIR; L. 160/2019

Art. 14

Detrazione per recupero edilizio

Art. 16-bis TUIR

Art. 17

Limite detrazioni redditi oltre 75.000 euro

Art. 16-ter TUIR

Art. 18

Tassazione separata (TFR)

Art. 17 TUIR

Art. 19

Salvaguardia aliquote 2006 sul TFR

L. 296/2006

Art. 21, c. 11

Redditi di lavoro dipendente e fringe benefit

Art. 51 TUIR

Art. 53

Redditi di lavoro autonomo

Art. 54 TUIR

Art. 56

Redditi d’impresa (definizione)

Art. 55 TUIR

Art. 64

Dividendi percepiti da persone fisiche imprenditori

Art. 59 TUIR

Art. 70

Redditi diversi e plusvalenze

Artt. 67 e 68 TUIR

Artt. 76 e 77

Determinazione del reddito d’impresa

Art. 83 TUIR

Art. 92

Ricavi

Art. 85 TUIR

Art. 94

Plusvalenze patrimoniali

Art. 86 TUIR

Art. 95

Participation exemption

Art. 87 TUIR

Art. 96

Dividendi percepiti da società

Art. 89 TUIR

Art. 98

Interessi passivi

Art. 96 TUIR

Art. 105

Perdite su crediti

Art. 101, c. 5, TUIR

Art. 110, c. 9

Ammortamenti materiali e immateriali

Artt. 102 e 103 TUIR

Artt. 111 e 112

Spese relative a più esercizi

Art. 108 TUIR

Art. 117

Componenti del reddito d’impresa

Art. 109 TUIR

Art. 118

Patent box

Art. 6 D.L. 146/2021

Art. 118, cc. 18-27

Veicoli aziendali

Art. 164 TUIR

Art. 168

Rideterminazione costo partecipazioni

Art. 5 L. 448/2001

Art. 169

Conferimenti d’azienda e di partecipazioni

Artt. 176 e 177 TUIR

Artt. 176 e 177

Società controllate estere (CFC)

Art. 167 TUIR

Art. 186

Trasferimento della residenza all’estero

Art. 166 TUIR

Art. 193

Disallineamenti da ibridi

D.Lgs. 142/2018

Artt. 195-200

Cedolare secca

D.Lgs. 23/2011, art. 3

Artt. 203-206

Locazioni brevi

D.L. 50/2017, art. 4

Artt. 207-208

Regime forfetario

L. 190/2014, cc. 54-89

Artt. 232-243 (All. D)

Sostitutiva 26% su cessioni di immobili

L. 266/2005; L. 213/2023

Art. 244

Cooperative

D.P.R. 601/1973; L. 59/1992

Artt. 263-275

Global Minimum Tax

D.Lgs. 209/2023

Artt. 308-360

Iperammortamento

L. 199/2025

Art. 364 (All. E-F)

Sismabonus, ecobonus, proroga ristrutturazioni

D.L. 63/2013; L. 296/2006

Artt. 371-373

 

7. Indicazioni operative

Alla luce di quanto esaminato, si suggerisce ai Clienti di:

  • non modificare nulla per la dichiarazione relativa al 2026, che resta regolata dal vecchio TUIR;
  • aggiornare i riferimenti in contratti con clausole fiscali, atti notarili, regolamenti aziendali (welfare, premi di risultato) e modelli di fattura con effetti dal 2027;
  • usare il software di raccordo ufficiale appena disponibile, conservando evidenza delle ricerche;
  • segnalare allo studio investimenti agevolati in corso e crediti verso clienti in crisi o in risanamento.

 


Tax News pubblicata il 05/10/2026 da Marco Nessi


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