Tax NEWS n.43 del 12/10/2026

Concordato preventivo biennale 2026-2027: i chiarimenti della circolare n. 8/E in vista del 2 novembre

Con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina relativa al concordato preventivo biennale. Oltre a confermare le novità introdotte del decreto Omnibus, la circolare ha analizzato le modalità di adesione e revoca, i debiti ostativi, e altri specifici aspetti operativi ai fini dell’accesso al regime

1. Premessa

Con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha raccolto in un unico documento tutte le indicazioni relative al concordato preventivo biennale (CPB): Si tratta, quindi, del riferimento principale per valutare l’opportunità all’adesione o al rinnovo per il biennio 2026-2027.

Per le novità introdotte dal decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026), cioè i maggiori benefici per chi rinnova, la correzione degli errori tramite dichiarazione integrativa e il ravvedimento speciale per le annualità 2020-2023, si rinvia alla Tax News n. 36/2026 del 25 agosto 2026. In questa sede ci concentriamo invece sui chiarimenti forniti dalla circolare che hanno un impatto pratico sulle scelte da fare.

In via preliminare, la circolare ha confermato che:

1) le regole del decreto Omnibus valgono solo per le adesioni al biennio 2026-2027, mentre i concordati 2024-2025 e 2025-2026 restano regolati dalle norme previgenti;

2) il termine per aderire, fissato al 31 ottobre 2026, slitta al prossimo 2 novembre, perché il 31 ottobre cade di sabato.

2. Adesione, modifica e revoca

La circolare ha ricordato che l’adesione può essere inviata insieme alla dichiarazione Redditi 2026 e al modello ISA, oppure in modo autonomo, compilando il solo frontespizio con il codice “1”; in questo secondo caso, l’invio vale solo come adesione e non sostituisce la dichiarazione dei redditi, che va comunque presentata.

Entro il 2 novembre p.v. sarà possibile cambiare idea. Secondo la circolare, chi vuole modificare un’adesione già inviata potrà trasmetterne una nuova senza revocare la precedente. La revoca vera e propria potrà avvenire in due modi: in via autonoma (codice “2”) oppure, ed è la novità di quest’anno, insieme alla dichiarazione (codice “3”). Attenzione: la circolare precisa che la revoca con codice 3 cancella tutte le adesioni inviate per il biennio, anche se riferite a due attività diverse (impresa e lavoro autonomo); chi intende mantenere il concordato per una sola attività deve quindi inviare, contestualmente, una nuova adesione per quella attività.

Utili anche i chiarimenti sul requisito dell’assenza di debiti fiscali e contributivi pari o superiori a 5.000 euro. A quest’ultimo riguardo è stato precisato che:

  • sono rilevanti i soli debiti definitivi alla data del 31 dicembre 2025 (ovvero quelli risultanti da una sentenza passata in giudicato o da un atto non più impugnabile a questa data);
  • non rilevano i debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2025, erano ancora aperti i termini di pagamento o di ricorso, né quelli in contenzioso;
  • non rilevano i debiti sospesi o rateizzati, purché la rateazione sia regolarmente pagata;
  • ai fini della verifica del superamento della soglia, i debiti tributari e contributivi si sommano;
  • chi supera la soglia può comunque aderire se paga il debito (o la parte eccedente 5.000 euro) prima di accettare la proposta.

Esempio: cartella di pagamento non pagata

Un professionista ha una cartella definitiva di 7.000 euro, non rateizzata. Per aderire al CPB 2026-2027 dovrà versarne almeno 2.001 euro prima di inviare l’adesione, così da ridurre il residuo sotto i 5.000 euro. Se invece la cartella fosse già rateizzata e le rate fossero pagate regolarmente, il debito non sarebbe d’ostacolo.

3. Il rinnovo: dati da indicare e acconti

Per chi ha aderito al biennio 2024-2025 e intende rinnovare, la circolare ha chiarito che nel modello CPB (righi P04 e P05) dovrà essere indicato il reddito effettivo 2025, rettificato secondo le regole del concordato, e non il reddito concordato. Inoltre, chi rinnova non può dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio ISA 2025, perché per quell’anno il reddito resta quello già concordato.

Sul fronte degli acconti, sono state fornite tre indicazioni operative importanti, ovvero:

  • chi rinnova può calcolare gli acconti 2026 con il metodo storico senza le maggiorazioni (10% per Irpef/Ires e 3% per Irap) previste per il primo anno: secondo l’Agenzia, il primo anno di rinnovo è la naturale prosecuzione del concordato precedente e non l’inizio di un nuovo accordo;
  • chi non rinnova deve calcolare l’acconto 2026 con il metodo storico sul reddito concordato 2025, anche se il reddito effettivo è stato inferiore;
  • per chi aderisce per la prima volta, la maggiorazione è dovuta anche se nell’anno precedente non c’erano imposte da versare e, se il reddito precedente era negativo, deve essere calcolata sull’intero reddito concordato (l’eventuale credito che emerge a saldo può essere compensato anche con l’imposta sostitutiva).

Esempio: acconti 2026 con e senza rinnovo

Una ditta individuale ha un reddito 2025 (rettificato) di 60.000 euro e un valore della produzione Irap di 80.000 euro; la proposta 2026 è di 72.000 euro di reddito e 92.000 euro di valore della produzione. Se aderisce per la prima volta e usa il metodo storico, con la seconda rata di acconto deve versare una maggiorazione di 1.200 euro ai fini Irpef (10% di 12.000) e di 360 euro ai fini Irap (3% di 12.000). Se invece rinnova il concordato 2024-2025, le maggiorazioni non sono dovute.

4. L’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

La circolare ha riepilogato le regole dell’imposta sostitutiva (10%, 12% o 15% in base al punteggio ISA) applicabile alla parte di reddito concordato che supera il reddito effettivo dell’anno precedente, fornendo i seguenti chiarimenti:

  • in caso di rinnovo, il confronto va fatto con il reddito effettivo 2025, non con quello concordato;
  • l’opzione può essere esercitata anche per uno solo dei due anni;
  • per le società di persone e gli studi associati l’opzione spetta alla società e vincola i soci, che versano l’imposta pro quota (lo stesso vale per i collaboratori dell’impresa familiare);
  • il limite di 85.000 euro, oltre il quale si applica l’aliquota del 43% (Irpef) o del 24% (Ires), si verifica in capo alla società;
  • il maggior reddito tassato con la sostitutiva non concorre a determinare le aliquote Irpef sul resto del reddito;
  • se una dichiarazione integrativa modifica il punteggio ISA, l’aliquota va ricalcolata in base al nuovo punteggio;
  • l’imposta si versa con il saldo dell’anno, anche nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.

Esempio: quanto costa il maggior reddito

Un commerciante con punteggio ISA 8,5 ha un reddito 2025 rettificato di 36.200 euro e riceve una proposta di 37.600 euro per il 2026 e di 39.390 euro per il 2027. Sul maggior reddito di 1.400 e 3.190 euro può applicare l’imposta sostitutiva del 10%, pagando 140 euro per il 2026 e 319 euro per il 2027.

5. Gli investimenti con iperammortamento

Un chiarimento di interesse per le imprese che investono in beni 4.0 riguarda l’iperammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2026. La circolare ha confermato che la maggiorazione non entra nel reddito proposto per il 2026 e il 2027 e che le maggiori quote di ammortamento o di canoni di leasing maturate nel biennio possono essere dedotte dal reddito concordato in dichiarazione. In pratica, aderire al CPB non fa perdere il beneficio dell’iperammortamento.

6. Errori, integrative e decadenza: i limiti chiariti dalla circolare

Come illustrato nella Tax News n. 36/2026, dal biennio 2026-2027 gli errori nei dati possono essere corretti con dichiarazione integrativa e ravvedimento, senza perdere il concordato. La circolare ha precisato fino a quando è possibile farlo, ovvero:

  • in linea generale: il ravvedimento salva il concordato finché non è stato notificato un avviso di accertamento o di liquidazione, compresi gli avvisi bonari da controllo automatizzato o formale;
  • per le violazioni penali e per gli errori nei dati ISA che riducono il reddito concordato di oltre il 30%, il limite è più stretto: la regolarizzazione evita la decadenza solo se avviene prima della constatazione della violazione e prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche; in caso contrario, restano dovute le imposte sul reddito concordato, se superiore a quello effettivo;
  • chi ha aderito con invio autonomo deve presentare una dichiarazione integrativa completa di tutti i quadri e del modello CPB, riportando anche i dati non modificati, per consentire il ricalcolo della proposta;
  • l’adesione effettuata senza i requisiti o in presenza di una causa di esclusione non determina la decadenza, ma si considera come mai avvenuta;
  • è causa di decadenza il mancato pagamento entro 60 giorni delle somme richieste con un avviso bonario: in questo caso, non è ammessa la rateazione, mentre il pagamento spontaneo con ravvedimento prima dell’avviso non comporta conseguenze.

Infine, la circolare ha ricordato che nei confronti di chi non aderisce o decade saranno previsti controlli più intensi da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Esempio: avviso bonario durante il concordato

Nel 2027 un’impresa in concordato riceve un avviso bonario per 4.500 euro di imposte non versate. Per non decadere deve pagare l’intero importo entro 60 giorni, senza poterlo rateizzare. Se avesse rilevato l’omesso versamento prima dell’avviso e lo avesse regolarizzato con il ravvedimento operoso, il concordato non sarebbe stato a rischio.

7. Indicazioni operative

Alla luce dei chiarimenti della circolare, si suggerisce di:

  • verificare la propria posizione debitoria al 31 dicembre 2025 e, se necessario, pagare la parte eccedente 5.000 euro prima di aderire;
  • per chi rinnova, controllare il reddito effettivo 2025 da indicare nel modello CPB e calcolare gli acconti 2026 senza maggiorazioni;
  • per chi non rinnova, ricordare che l’acconto 2026 si calcola sul reddito concordato 2025;
  • considerare che l’iperammortamento resta deducibile anche in concordato;
  • segnalare subito allo studio eventuali errori nelle dichiarazioni o avvisi bonari ricevuti, per non perdere la possibilità di regolarizzare.

 


Tax News pubblicata il 12/10/2026 da Marco Nessi


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